CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01583/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Aiuti di Stato. ORDINANZA sul ricorso 13198-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCIPLINO, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3.0. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 86, presso lo studio dell'ultimo difensore - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 87 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 22 febbraio 2017 e pubblicata il 9 marzo 2017 (R.G.N. 462/2011). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 9 marzo 2017 con il numero 87/2017, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto il gravame proposto dall'INPS e ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto (n. 3058/2011), che aveva accolto l'opposizione contro la cartella esattoriale n. 070 2007 0032 1927 67 e aveva dichiarato non dovute le somme pretese dall'INPS a titolo di restituzione degli sgravi percepiti per contratti di formazione e lavoro. 2. L'INPS impugna per cassazione la sentenza menzionata, con ricorso notificato il 15 maggio 2017 e affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] 3.0 società cooperativa resiste con controricorso, illustrato da memoria. 4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 5. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L'INPS ha agito per il recupero degli sgravi contributivi percepiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a otto contratti di formazione e lavoro, concernenti il periodo che intercorre tra il marzo 1996 e l'aprile 1999, e ha emesso una cartella esattoriale per intimare alla predetta società il pagamento dell'importo di Euro 71.213,10. La cartella è stata ritualmente opposta da TAIP s.r.I., quindi incorporata da Coop. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incorporata da [OSCURATO:PERSONA] 3.0 società cooperativa, odierna controricorrente. 2.- Il Tribunale di Taranto ha accolto l'opposizione, in quanto, a fronte di «un complessivo e radicale disconoscimento del debito», l'INPS non ha dimostrato né l'an debeatur né il quantum debeatur. Ad avviso del Tribunale, la documentazione prodotta è inidonea a supportare «l'esistenza del credito e le modalità di calcolo» (pagina 3 della sentenza oggi impugnata). 3.- La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha condiviso le valutazioni del giudice di primo grado e ha escluso «l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dall'INPS» (pagina 3). L'Istituto, difatti, non ha offerto una prova convincente dei «fatti costitutivi del proprio credito» e della correttezza «del calcolo effettuato per la determinazione della sua pretesa restitutoria» (pagina 4 della sentenza della Corte di merito). I giudici d'appello hanno osservato che comunque «permangono le condizioni per legittimare la concessione dei benefici contributivi in questione per l'importo massimo di Euro 100.000,00 nel corso di tre anni per ogni impresa - c.d. importo de minimis -, che dagli atti non risulta essere stato superato» (pagina 4 della pronuncia d'appello). Le spese del gravame seguono la soccombenza. 4.- L'INPS ricorre per cassazione sulla scorta di due motivi. 4.1.- Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) di plurime disposizioni: l'art. 2697 cod. civ.; l'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407; l'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169; l'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in relazione agli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 2000/128/CE, dell'il_ maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione. Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare che incomba su chi intenda fruire di uno sgravio contributivo connesso con i contratti di formazione e lavoro l'onere di dimostrare i presupposti del beneficio richiesto. Alla luce della decisione 2000/128/CE della Commissione e della sentenza 7 marzo 2002 della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli sgravi sarebbero compatibili con il mercato comune in ipotesi tassative, legate alla creazione netta di posti di lavoro o alla riconducibilità degli aiuti al regime "de minimis". 4.2.- Con la seconda censura, l'INPS si duole della violazione e della falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) di un nutrito numero di disposizioni, che includono: gli artt. 87 e 88 del trattato CE; il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali; l'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"); la citata decisione della Commissione 2000/128/CE; la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-310/99; l'art. 2697 cod. civ.; l'art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, come convertito; infine, l'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui ha ravvisato gli estremi di un aiuto "de minimis", che non determina alcuna distorsione della concorrenza e non travalica nel triennio la soglia di Euro 100.000,00. Ai fini della verifica dell'osservanza di tale limite, occorrerebbe prendere in considerazione tutti gl'interventi operati a favore delle imprese che hanno occupato lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Il ricorrente soggiunge che il limite indicato non rappresenta una franchigia di cui si può beneficiare in ogni caso, ma vale soltanto a tracciare il discrimine tra gli aiuti incompatibili con la normativa europea e quelli tollerati. 5.- Si deve premettere che, per giurisprudenza costante di questa Corte, gli sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune in presenza di condizioni alternative, che riguardano o la creazione di nuovi posti lavoro nell'impresa beneficiaria, a favore di lavoratori che non hanno trovato un impiego o che hanno perso quello precedente, ovvero l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro (i giovani con meno di venticinque anni, i laureati fino a ventinove anni compresi e i disoccupati di lunga durata, almeno a far data da un anno). Nella prima condizione, l'incremento netto dell'occupazione è un requisito di per sé sufficiente a rendere legittima l'agevolazione, nella seconda, viceversa, è richiesto solamente il rispetto del requisito anagrafico. In assenza di una delle predette condizioni gli aiuti possono essere concessi nei limiti del "de minimis" (Cass., sez. lav., 22 giugno 2017, n. 15492). Il ricorrente, sotto profili tra loro connessi, imputa alla Corte territoriale di aver disatteso le regole di distribuzione dell'onere della prova, con riguardo alla dimostrazione dei presupposti di legittimità degli sgravi contributivi e dei requisiti degli aiuti "de minimis", e di avere violato la disciplina riguardante tali aiuti di minore rilievo. Le censure si rivelano fondate, nei termini di seguito esposti. 6.- La Corte territoriale assume, in primo luogo, che sia a carico dell'Istituto previdenziale «l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio credito» e che i documenti prodotti non offrano ragguagli adeguati in merito alla fondatezza del credito azionato (pagina 4 della sentenza impugnata). L'enunciata statuizione presta il fianco alle critiche del ricorrente. 6.1.- Nella disamina di una fattispecie sovrapponibile a quella odierna e riguardante, al pari di questa, gli sgravi introdotti dalla legislazione italiana per la conclusione dei contratti di formazione e lavoro, questa Corte ha affermato che «in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del 26.10.2010 e Sez. Un. 6489 del 26.4.2012); né la circostanza che le condizioni legittimanti il beneficio siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie può alterare i termini della questione, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest'ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012; in senso conf. V. Cass. Sez. lav. n. 23654/2016; Cass. n. 15970 del 2020)» (di recente, Cass., sez. lav., 27 gennaio 2022, n. 2452; in senso conforme, sempre con riguardo al contenzioso innescato dalla decisione 2000/128/CE, Cass., sez. lav., 13 gennaio 2022, n. 959, 14 dicembre 2021, n. 40005, e 29 marzo 2018, n. 7832, punto 12). Sul «soggetto che assume di avere diritto allo sgravio, che costituisce una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo» grava la prova dei relativi fatti costitutivi e della sussistenza dei necessari requisiti, «in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata» (Cass., 22 febbraio 2021, n. 4672, punto 4, con precipuo riguardo agli sgravi relativi ai contratti di formazione e lavoro e alla decisione 2000/128/CE). Tale regola di distribuzione dell'onere della prova si raccorda alla peculiarità dell'azione intrapresa, che tende al recupero degli sgravi contributivi illegittimamente percepiti (Cass., sez. lav., 18 luglio 2017, n. 17729). 6.2.- La stessa società, tanto nel controricorso quanto nella memoria illustrativa, non revoca in dubbio che l'onere della prova si configuri nei termini delineati dalla giurisprudenza di questa Corte. I rilievi della parte controricorrente si appuntano piuttosto sul fatto che, nella presente controversia, sia stata dimostrata in concreto la creazione di nuova occupazione e sussistano dunque i presupposti di legittimità degli aiuti, enucleati dalla decisione 2000/128 CE e dalla sentenza del 7 marzo 2002 della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-310/99). Sui presupposti in esame, tuttavia, la motivazione della pronuncia impugnata non indugia, in quanto reputa dirimente il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'INPS. 6.3.- Nell'addossare all'INPS la prova del carattere indebito degli sgravi erogati, la Corte territoriale ha deciso la controversia sulla base di un erroneo criterio di ripartizione degli oneri probatori e così è incorsa nella violazione di legge denunciata con il primo mezzo. 7.- Con un'ulteriore ratio decidendi, censurata con il secondo mezzo, la Corte d'appello riconduce gli aiuti oggetto del contendere a quelli coperti da esenzione e argomenta, a tale riguardo, che l'odierna controricorrente può accedere ai «benefici contributivi in questione per l'importo massimo di Euro 100.000,00 nel corso di tre anni», importo che nel caso di specie non risulta superato (pagina 4). Anche sotto tale profilo, le doglianze del ricorrente sono fondate. 7.1.- Si deve ribadire che «in materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis") deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis"» (la richiamata ordinanza n. 2452 del 2022). Proprio con riguardo agli sgravi accordati per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, questa Corte ha rilevato che la prova del mancato superamento della soglia di 100.000,00 Euro nel triennio non deve intendersi circoscritta ai soli sgravi oggetto del recupero, ma deve investire «tutti gli aiuti percepiti, nell'indicato limite temporale, dall'impresa nel suo complesso» (la richiamata ordinanza n. 7832 del 2018, punto 15; nel medesimo senso, anche la già citata ordinanza n. 17729 del 2017). Chi invoca l'applicazione dell'eccezionale regola "de minimis" è dunque tenuto a dimostrare non solo che l'importo richiesto nel corso del singolo procedimento sia inferiore a tale soglia, ma anche quale sia l'ammontare massimo totale dell'aiuto ascrivibile alla categoria "de minimis", su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto. Occorre valutare, in tale esame, qualsiasi aiuto pubblico accordato, sotto qualunque forma (Cass., sez. lav., 6 aprile 2020, n. 7704, e 12 giugno 2017, n. 14574). 7.2.- La stessa parte controricorrente, lungi dal confutare la necessità di dimostrare i requisiti degli aiuti "de minimis" con riguardo a «tutti gli aiuti ricevuti», evidenzia che è impervia la dimostrazione «di non avere ricevuto alcun aiuto diverso dalla ridotta o azzerata contribuzione INPS» (pagina 16 del controricorso e pagina 8 della memoria illustrativa) e che tale prova è stata comunque già fornita. Invero, l'autodichiarazione presentata dalla società non sarebbe stata debitamente contestata (pagina 17 del controricorso e pagine 9 e 10 della memoria illustrativa) e - ove si ritenesse insufficiente la prova offerta - sarebbe necessario disporre l'acquisizione d'informazioni scritte dalla Regione Puglia, dal Comune di Taranto, dalla Provincia di Taranto, dal [OSCURATO:PERSONA] e dagl'Istituti previdenziali e assistenziali presso il Comune di Taranto (pagina 19 del controricorso e pagina 11 della memoria illustrativa). 7.3.- La sentenza impugnata, nella disamina del profilo del superamento della soglia "de minimis", ha mostrato di tener conto dei soli «benefici contributivi in questione», oggetto del singolo procedimento di recupero intentato dall'INPS, e ha trascurato di estendere l'indagine a tutti gli altri aiuti ricevuti dalla società, egualmente rilevanti nella valutazione dell'osservanza del limite in esame. La stessa società cooperativa non disconosce che la Corte d'appello abbia valutato il mancato superamento della soglia, senza ponderare tutti gli altri aiuti corrisposti, come dimostra il fatto che si solleciti su tale aspetto l'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 213 cod. proc. civ. (richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione), al fine di corroborare gli elementi desumibili dalla mancanza di contestazioni specifiche in ordine all'autodichiarazione presentata a suo tempo. 7.4.- I giudici d'appello si sono dunque discostati dai principi oramai consolidati, che onerano l'impresa della prova dei presupposti della disciplina applicabile agli aiuti d'importanza minore, alla stregua di tutti gli aiuti ricevuti nel triennio, sotto qualsiasi forma. 8.- Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso dev'essere accolto. La sentenza è cassata e la causa dev'essere rinviata ad altro giudice, che s'individua nella medesima Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione. Il giudice del rinvio, nel riesaminare le questioni controverse, si dovrà uniformare al seguente principio di diritto: «Nelle azioni intraprese dall'INPS per il recupero degli sgravi contributivi attinenti a contratti di formazione e lavoro, considerati come aiuti di Stato non conformi al trattato CE dalla decisione della Commissione 2000/128/CE, confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 7 marzo 2002 (causa C-310/99) e ribadita dalla medesima Corte con pronuncia del 10 aprile 2004 (causa C- 99/02), grava sull'impresa che vanti il diritto di fruire dei benefici in esame l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune, delineati dalla citata decisione della Commissione europea ai punti 113, 114 e 115. Al fine di verificare se le misure rispettino la regola de minimis, il giudice dovrà tener conto di tutti gli aiuti pubblici ricevuti dall'impresa nel periodo di tre anni(/ che decorre dal momento del primo aiuto». Al giudice del rinvio è rimessa altresì la pronuncia sulle spese del presente giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. La Corte accoglie