CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di Palermorigettava l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva condannato l’odiernoricorrente per i delitti di cui agli artt. 110, 612, comma 2, cod. pen., in relazioneall’art. 339 cod. pen. e 424, comma 2, e 61 n. 2 cod. pen.;rilevato che la difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi tre motivi: con il primo lamenta che la Corte non abbia illustrato le ragioni perle quali ha ritenuto di dover attribuire carattere intimidatorio all’incendio, sì daconfigurare e ritenere integrato anche il reato di minaccia aggravata; con ilsecondo lamenta l’erronea qualificazione del reato di incendio che sarebbeinquadrabile nell’ipotesi di cui al comma 1 e non in quelle di cui al comma 2 inragione delle dimensioni circoscritte delle fiamme che erano state domate con ilsolo intervento delle pesone offese; con il terzo motivo, lamenta che non sianostate valutate globalmente le circostanze nel giudizio di bilanciamento e chel’aumento a titolo di continuazione non sia stato adeguatamente motivato,essendo superiore al minimo;ritenuto che il ricorso, relativamente ai motivi sub 1 e 2 sia inammissibile;rilevato, infatti, che la Corte ha chiarito le ragioni per le quali la condotta avevacarattere di minaccia, argomentando con riferimento alle modalità del fatto,all’assenza di qualsiasi ulteriore movente, alla precedente analoga offesaarrecata al coniuge della persona offesa poco tempo prima e, infine, alle stessedichiarazioni dell’imputato, dalle quali si desumeva che egli avesse agito perconto di terzi. Rispetto a tali argomenti, nessuna concreta censura è stataarticolata dal ricorrente idonea ad inficiare l’argomentazione della sentenzaimpugnata, sicché la censura, non essendo fondata su una manifesta illogicitàdella motivazione o su una contraddittorietà della stessa ovvero su untravisamento dei fatti, si risolve nella mera reiterazione di quelli già dedotti inappello e disattesi;rilevato che questa Corte ha ripetutamente affermato che «È inammissibileil ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.277710-01);quanto al terzo motivo, si tratta di censura del tutto generica nella parte relativaal giudizio di bilanciamento; ugualmente inammissibile è il motivo nella parterelativa alla motivazione dell’aumento applicato a titolo di continuazione inquanto non risulta proposto in grado di appello;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]