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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04450/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico e manifestamente infondato; che, infatti, le argomentazioni prospettate nel ricorso risultano riproduttive di rilievi già prospettati in appello e già esaminati e respinti dalla Corte territoriale che con corrette argomentazioni logico - giuridiche ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto provata la provenienza delittuosa dei beni nella cui disponibilità è stato rinvenuto l'odierno ricorrente, quale delitto presupposto ai fini della configurabilità della ricettazione (pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico e manifestamente infondato; che, infatti, le argomentazioni prospettate nel ricorso risultano riproduttive di rilievi già prospettati in appello e già esaminati e respinti dalla Corte territoriale che con corrette argomentazioni logico - giuridiche ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto provata la provenienza delittuosa dei beni nella cui disponibilità è stato rinvenuto l'odierno ricorrente, quale delitto presupposto ai fini della configurabilità della ricettazione (pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 04450/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris