CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 16590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12478/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12478/2022 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC -intimato- avverso l’ordinanza n. 34726 /20 21 della CORTE DI CASSAZIONE, pubblicata il 16 / 1 1 /20 21 R.G. n. 2392/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 17 giugno 2014, il Tribunale di Palermo respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri litisconsorti ‒già in servizio presso il Comune di Palermo, trasferiti nei ruoli ministeriali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale (ATA) in virtù dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 ‒ diretto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza; 2. su ricorso dei lavoratori, la Corte d’appello di Palermo, premesso che era stato già accertato il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nella categoria B2 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], richiamava precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili a quella dedotta in giudizio, con cui, recependo i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 settembre 2011, proc edimento n. 108/2010 Scattolon, si era affermato che nel passaggio del personale ATA dagli enti locali al MIUR doveva aversi riguardo al determinarsi o meno di un peggioramento retributivo sostanziale; 3. tale peggioramento nel caso di specie non vi era stato, come peraltro accertato dal c.t.u. incaricato in primo grado;4. vero è che il sistema adottato, con la “temporizzazione” della anzianità di servizio maturata e il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile, poteva determinare la perdita di utilità future e che il nuovo inquadramento includeva i ricorrenti in una fascia retributiva inferiore che non teneva conto dell’intera anzianità maturata alle dipendenze della amministrazione cedente,ma tali effetti non erano in contrasto con i principi comunitari; 5. la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., dichiarava inammissibile, pertanto, l'impugnazione proposta dai lavoratori avverso la sentenzadi primo grado; 6. per la cassazione della sentenza del Tribunale proponevano, quindi, ricorso i lavoratori, affidato a quattro motivi, assistiti da memoria; il Ministero dell’Istruzione (in seguito: MIUR) non opponeva difese; 7. indi,la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso con ordinanza del 16.11.2021, nr. 34726, avverso la quale i litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per revocazione, assistito da memoria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391-bis c.p.c. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.; il MIUR non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con unico motivo rescindente, i ricorrenti si dolgono dell’errore revocatorio che graverebbe, ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4, cod.proc. c iv ., l’ordinanza impugnata; la S.C. sarebbe incorsa in un errore di percezione relativo a un dato di fatto incontestabile, avendo affermato «che l’odierna parte ricorrente per effetto del mancato integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata all’atto del trasferimento, non (avrebbe) subito alcun decremento economico», circostanza risultante, sempre secondo la Corte di cassazione, da pag. 7 della sentenza di primo grado;senonché, in tale passaggio della sentenza si stabilisce, soggiunge la parte ricorrente,«un fatto opposto», perché si precisa che l’indagine compiuta dal c.t.u. era diretta a verificare se all’atto del trasferimento, e per questa sola ragione ‒ e perciò senza considerare il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio ‒, vi fosse stato «un peggioramento del trattamento retributivo globale, avuto riguardo alle condizioni retributive godute prima del trasferimento»; in altri termini, secondo parte ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla S.C., il Tribunale non aveva affatto «valutato l’anzianità pregressa di tali lavoratori ai fini dell’accertamento del peggioramento retributivo»; 2. il motivo è inammissibile; 2.1 l’errore di fatto che, a norma dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. p roc . c iv ., legittima la revocazione dei provvedimenti (sentenze od ordinanze) della Corte di cassazione in forza dell’art. 391 bis cod.proc. c iv . deve essere anzitutto la conseguenza di una falsa percezione delle cose, il che non è occorso nella fattispecie; laCorte, al punto 16 dell’ordinanza impugnata, ha affermato, infatti, espressamente citando pag. 7 della sentenza del Tribunale di Palermo, che l'odierna parte ricorrente, per effetto del mancato riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturataall'atto del trasferimento nei ruoli del personale ATA del Ministero, non aveva subito alcun decremento economico; 2.2 senonché, dalla piana lettura della sentenza del Tribunale si evince, appunto, che vi era stata, da parte del primo giudice, una valutazione dell’anzianità di servizio maturata, tant’è che si aggiungeva in quella pronuncia che «il nuovo inquadramento dei ricorrenti li include in una fascia retributiva corrispondente ad un’anzianità di servizio inferiore rispetto a quella maturata alle dipendenze dell’amministrazione cedente» (così a p ag . 9 della sentenza di prime cure); al contempo, da parte del Tribunale, si sottolineavache, fermo il mantenimento del livello retributivo goduto dai lavoratori presso il cedente, un «tale effetto del trasferimento» non era in contrasto con i principi comunitari, in quanto la violazione della norma comunitaria (direttiva 77/187) non era integrata sol perché la norma nazionale (i.e., art. 1 comma 218 legge n. 266/2005) non consentiva «il mantenimento dell’intera anzianità di servizio maturata presso la precedente amministrazione» (cfr. ancora a pag. 9 della sentenza del Tribunale); orbene, tale argomentazione del primo giudice è stata ripresatout court, senza alcun errore percettivo, nella pronuncia di questa Corte, qui incongruamente sottoposta a revocazione nel tentativo, vano, di riproporre (come si dirà appresso) un nuovo apprezzamento sui motivi di ricorso per cassazione già ritenuti inammissibili con l’ordinanza n. 24726/2021; 3. come più volte affermato da questa Corte, l’errore (c.d. di percezione) a) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive –fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo a una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass.29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); d) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod.proc. c iv . , deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass.22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); 4. ebbene, nel caso di specie, l’ordinanza di cui si invoca la revocazione, esente da errori percettivi, ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto secondo cui «la domanda proposta dal ricorrente può trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla Corte di Giustizia, ossia garantendo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto, mentre è da escludere che il ricorrente, facendo leva sull'anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal c.c.n.l. del comparto di destinazione, possa pretendere un aumento della retribuzione» (Cass.n. 24387/2020, alle cui argomentazioni rinvia Cass. n. 34726/2021); non solo, l’ordinanza impugnata ha altresì rilevato che «il Tribunale, in corretta applicazione dei principi enunciati nei precedenti di questa Corte, qui ribaditi, sulla base della indagine affidata al consulente tecnico di ufficio, con accertamento di fatto, ha affermato che l'odierna parte ricorrente, per effetto del mancato riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata all'atto del trasferimento nei ruoli del personale ATA del Ministero, non ha subito alcun decremento economico (così apag. 7 della sentenza)»; 5. il ricorso, oltre a prospettare (come si è visto) un errore non di fatto ma, in via astratta e di mera ipotesi, di diritto, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata con la quale, invero , in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, si è ritenuto correttamente effettuato il raffronto fra il trattamento retributivo percepito prima e dopo il passaggio, perché solo un eventuale decremento della retribuzione già goduta può assumere rilevanza ai fini della corretta applicazione del diritto dell’Unione mentre non rileva la differenza fra l’ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore ceduto e quella goduta da un dipendente di pari anzianità già in servizio presso il cessionario; 6. in altri termini, quello che anche in questa sede i ricorrenti continuano a prospettare non è un peggioramento retributivo, bensì la mancata soddisfazione della pretesa a ottenere, quale conseguenza dell’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio, una maggiorazione della retribuzione rispetto a quella in precedenza goduta presso il cedente, pretesa che, secondo il consolidato orientamento richiamato nell’ordinanza impugnata, è priva di ogni fondamento in relazione al diritto interno e a quello dell’Unione; 7. conclusivamente, per le indicate ragioni, il ricorso per revocazione proposto da parte ricorrente va dichiarato inammissibile; non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudiziodi legittimità in assenza di attività difensiva del MIUR. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito