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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06377/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in punto di riferibilità della condotta furtiva all'imputato (i fotogrammi sono sfocati e non consentono di distinguere né il volto né i lineamenti dell'autore del furto) - esula dal novero di quelli deducibili in sede di legittimità, poiché propone una valutazione alternativa delle risultanze probatorie, estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge processuale perché "si trattava, comunque, di furto di lievissima entità" - non enuclea alcun vizio riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed inoltre è generico laddove sembra invocare una circostanza attenuante non meglio precisata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in punto di riferibilità della condotta furtiva all'imputato (i fotogrammi sono sfocati e non consentono di distinguere né il volto né i lineamenti dell'autore del furto) - esula dal novero di quelli deducibili in sede di legittimità, poiché propone una valutazione alternativa delle risultanze probatorie, estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge processuale perché "si trattava, comunque, di furto di lievissima entità" - non enuclea alcun vizio riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed inoltre è generico laddove sembra invocare una circostanza attenuante non meglio precisata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris