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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 34801/2024

Testo disponibile della fonte

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nza.

AC 7/11/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16660/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA n.880/2021 depositata i l 29/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna (hinc: CTR), con sentenza n. 880/2021 depositata in data 29/12/2021, pronunciando sull’appello proposto contro la sentenza n. 187/2013 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per quanto riguarda l’accertamento in capo alla società e ha accolto l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’accertamento nei suoi confronti, qualesocio della [OSCURATO:SOCIETA].

2. La CTR, in particolare, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all’avviso TW303060364/2011 emesso nei confronti della partecipata, a seguito della definizione ex artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018.

2.1. Il giudice d’appello ha poi dichiarato fondato l’appello proposto in relazione all’avviso TW3010605050/2011 emesso nei confronti del socio, in quanto la medesima CTR, con sentenza n. 151/06/16 pronunciata il 22/04/2016, aveva annullato sia l’accertamento in capo alla società, sia quello emesso nei confronti dell’altro socio.

Considerato che tale pronuncia ha rimosso l’accertamento societario, i relativi effetti sono riverberati anche sull’avviso TW3010605050/2011, emesso nei confronti del socio appellante.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. Il contribuente ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 118 d.att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

1.1. La ricorrente ha evidenziato che la sentenza impugnata incorre in un’antinomia, in quanto la CTR, da un lato, dichiara, in via preliminare, l’estinzione del giudizio per definizione della lite ex art. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018 limitatamente all’impugnazione dell’avviso TW303060364/2011 (i.e. quello emesso nei confronti della società) –con la conseguente irrilevanza di ulteriori pronunce su tale atto – e, dall’altro lato, estende al presente procedimento, gli effetti della sentenza n. 151/01/16, non passata in giudicato, con la quale, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, la CTR aveva annullato il medesimo atto impositivo.

1.2. Inoltre, con tale decisione la CTR aderisce pedissequamente a quanto deciso in altra pronuncia, senza esplicitarne le ragioni.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 9, secondo periodo, d.l. n. 119 del 2018 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

2.1. La CTR ha ritenuto che l’atto impositivo emesso nei confronti del socio dovesse essere annullato in conseguenza dell’annullamento dell’atto di accertamento emesso nei confronti della società con la sentenza n. 151/1/2016.

Nel fare ciò la CTR ha adottato un’interpretazione non corretta.

Difatti, l’art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018 prevede che: «gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.» Non solo: la sentenza n. 151/1/2016 è stata impugnata con ricorso in cassazione e il relativo procedimento – oggetto di definizione delle liti pendenti ex art. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018 – si è concluso con decreto di estinzione n. 17201/22 del 27/05/2022.Di conseguenza, non solo la decisione non aveva effetto di giudicato, ma è stata travolta dalla declaratoria di estinzione per intervenuto condono da parte della Corte di cassazione.

Gli effetti di tale pronuncia non potevano essere estesi all’accertamento emesso per gli utili occulti percepiti dal sig. [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma pronuncia, una volta verificata, in via incidentale, la legittimità dell’atto impositivo emesso nei confronti della società.

3. Il controricorrente ha contestato la fondatezza del ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria, rilevando che, oltre alla strumentalità e al carattere dilatorio, la decisione impugnata non presenta alcuna « antinomia » , dato che il procedimento è stato dichiarato estinto, perché definito ai sensi dell’ art. 6 del d.l . n.119/2018, con riguardo al contenzioso instaurato dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale gli accertamenti nei confronti della società e nei confronti del socio risultavano annullati dalla sentenza n.151/16, in ordine alla quale era pendente ricorso in Cassazione,su ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Ha poi rilevato come, per effetto dell’estinzione del giudizio, siano tornati definitivi gli effetti della sentenza n . 151/16 , che annullava tutti gli accertamenti sia quelli societari che quelli individuali.

4. In via preliminare occorre richiamare gli antefatti del presente giudizio, così come illustrati a pag. 2-3 del ricorso in cassazione.

Nel caso in esame la sentenza della CTR si è pronunciata sull’appello proposto contro la sentenza n. 187/05/2013 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari in esito al procedimento in cui era stato riunito il ricorso RGR n. 413/2012 (promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei suoi confronti per il reddito di partecipazione) era stato riunito al procedimento instaurato con il ricorso proposto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede del socio [OSCURATO:PERSONA]), contro il medesimo avviso emesso nei confronti della società e la cartella di pagamento n. 02520120016029078/003.

La pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari è stata interessata da due appelli: quello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (RGA n. 215/2014) e quello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (RGA n. 218/2015).

Dalla lettura della pag. 4 del ricorso in cassazione risulta che l’appello proposto da quest’ultima fosse stato riunito a quello proposto dall’amministrazione finanziaria (R.G. 95/2015).

Il procedimento d’appello instaurato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (cui era stato riunito anche quello dell’amministrazione finanziaria), definito con sentenza n. 151/2016 è stato dichiarato estinto da questa Corte (con decreto n. 17201 del 2022), in esito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Analoga decisione è stata presa dalla CTR con la sentenza impugnata nel presente giudizio, limitatamente all’avviso di accertamento nei confronti della società.

5. Ciò premesso, i motivi di ricorso possono essere esaminati insieme e sono fondati.

5.1. In primo luogo, è evidente la palese irresolubile contraddittorietà in cui è incorsa la CTR, che, in merito allo stesso avviso di accertamento (i.e. quello emesso nei confronti della società),ha ritenuto di dover dichiarare, da un lato, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, dall’altro lato, dare rilievo a una diversa pronuncia –emessa in esito al giudizio di secondo grado relativo alla medesima sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – per ritenere fondato l’appello proposto dal socio in relazione all’avviso di accertamento emesso per la percezione di utili extracontabili.

In secondo luogo, la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR n. 151/2016 impediva che quest’ultima potesse avere, ab imis, qualsiasi valore di giudicato.

In terzo luogo, l’art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018 prevede che: «gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Anche sotto tale profilo è da escludere che la sentenza n. 156/2016 potesse ripercuotersi sull’accertamento nei confronti del socio.

In ogni caso l’avvenuta estinzione comporta che tutte le decisioni intervenute precedentemente al decreto di estinzione devono ritenersi venute meno, salvo che non fossero passate in giudicatoai sensi degli artt. 1 e 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e 324 cod. proc. civ.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con la conseguenza cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza. AC 7/11/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16660/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA n.880/2021 depositata i l 29/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna (hinc: CTR), con sentenza n. 880/2021 depositata in data 29/12/2021, pronunciando sull’appello proposto contro la sentenza n. 187/2013 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per quanto riguarda l’accertamento in capo alla società e ha accolto l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’accertamento nei suoi confronti, qualesocio della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La CTR, in particolare, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all’avviso TW303060364/2011 emesso nei confronti della partecipata, a seguito della definizione ex artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018. 2.1. Il giudice d’appello ha poi dichiarato fondato l’appello proposto in relazione all’avviso TW3010605050/2011 emesso nei confronti del socio, in quanto la medesima CTR, con sentenza n. 151/06/16 pronunciata il 22/04/2016, aveva annullato sia l’accertamento in capo alla società, sia quello emesso nei confronti dell’altro socio. Considerato che tale pronuncia ha rimosso l’accertamento societario, i relativi effetti sono riverberati anche sull’avviso TW3010605050/2011, emesso nei confronti del socio appellante. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. Il contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 118 d.att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. La ricorrente ha evidenziato che la sentenza impugnata incorre in un’antinomia, in quanto la CTR, da un lato, dichiara, in via preliminare, l’estinzione del giudizio per definizione della lite ex art. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018 limitatamente all’impugnazione dell’avviso TW303060364/2011 (i.e. quello emesso nei confronti della società) –con la conseguente irrilevanza di ulteriori pronunce su tale atto – e, dall’altro lato, estende al presente procedimento, gli effetti della sentenza n. 151/01/16, non passata in giudicato, con la quale, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, la CTR aveva annullato il medesimo atto impositivo. 1.2. Inoltre, con tale decisione la CTR aderisce pedissequamente a quanto deciso in altra pronuncia, senza esplicitarne le ragioni. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 9, secondo periodo, d.l. n. 119 del 2018 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 2.1. La CTR ha ritenuto che l’atto impositivo emesso nei confronti del socio dovesse essere annullato in conseguenza dell’annullamento dell’atto di accertamento emesso nei confronti della società con la sentenza n. 151/1/2016. Nel fare ciò la CTR ha adottato un’interpretazione non corretta. Difatti, l’art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018 prevede che: «gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.» Non solo: la sentenza n. 151/1/2016 è stata impugnata con ricorso in cassazione e il relativo procedimento – oggetto di definizione delle liti pendenti ex art. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018 – si è concluso con decreto di estinzione n. 17201/22 del 27/05/2022.Di conseguenza, non solo la decisione non aveva effetto di giudicato, ma è stata travolta dalla declaratoria di estinzione per intervenuto condono da parte della Corte di cassazione. Gli effetti di tale pronuncia non potevano essere estesi all’accertamento emesso per gli utili occulti percepiti dal sig. [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma pronuncia, una volta verificata, in via incidentale, la legittimità dell’atto impositivo emesso nei confronti della società. 3. Il controricorrente ha contestato la fondatezza del ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria, rilevando che, oltre alla strumentalità e al carattere dilatorio, la decisione impugnata non presenta alcuna « antinomia » , dato che il procedimento è stato dichiarato estinto, perché definito ai sensi dell’ art. 6 del d.l . n.119/2018, con riguardo al contenzioso instaurato dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale gli accertamenti nei confronti della società e nei confronti del socio risultavano annullati dalla sentenza n.151/16, in ordine alla quale era pendente ricorso in Cassazione,su ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha poi rilevato come, per effetto dell’estinzione del giudizio, siano tornati definitivi gli effetti della sentenza n . 151/16 , che annullava tutti gli accertamenti sia quelli societari che quelli individuali. 4. In via preliminare occorre richiamare gli antefatti del presente giudizio, così come illustrati a pag. 2-3 del ricorso in cassazione. Nel caso in esame la sentenza della CTR si è pronunciata sull’appello proposto contro la sentenza n. 187/05/2013 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari in esito al procedimento in cui era stato riunito il ricorso RGR n. 413/2012 (promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei suoi confronti per il reddito di partecipazione) era stato riunito al procedimento instaurato con il ricorso proposto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede del socio [OSCURATO:PERSONA]), contro il medesimo avviso emesso nei confronti della società e la cartella di pagamento n. 02520120016029078/003. La pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari è stata interessata da due appelli: quello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (RGA n. 215/2014) e quello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (RGA n. 218/2015). Dalla lettura della pag. 4 del ricorso in cassazione risulta che l’appello proposto da quest’ultima fosse stato riunito a quello proposto dall’amministrazione finanziaria (R.G. 95/2015). Il procedimento d’appello instaurato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (cui era stato riunito anche quello dell’amministrazione finanziaria), definito con sentenza n. 151/2016 è stato dichiarato estinto da questa Corte (con decreto n. 17201 del 2022), in esito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Analoga decisione è stata presa dalla CTR con la sentenza impugnata nel presente giudizio, limitatamente all’avviso di accertamento nei confronti della società. 5. Ciò premesso, i motivi di ricorso possono essere esaminati insieme e sono fondati. 5.1. In primo luogo, è evidente la palese irresolubile contraddittorietà in cui è incorsa la CTR, che, in merito allo stesso avviso di accertamento (i.e. quello emesso nei confronti della società),ha ritenuto di dover dichiarare, da un lato, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, dall’altro lato, dare rilievo a una diversa pronuncia –emessa in esito al giudizio di secondo grado relativo alla medesima sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – per ritenere fondato l’appello proposto dal socio in relazione all’avviso di accertamento emesso per la percezione di utili extracontabili. In secondo luogo, la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR n. 151/2016 impediva che quest’ultima potesse avere, ab imis, qualsiasi valore di giudicato. In terzo luogo, l’art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018 prevede che: «gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.». Anche sotto tale profilo è da escludere che la sentenza n. 156/2016 potesse ripercuotersi sull’accertamento nei confronti del socio. In ogni caso l’avvenuta estinzione comporta che tutte le decisioni intervenute precedentemente al decreto di estinzione devono ritenersi venute meno, salvo che non fossero passate in giudicatoai sensi degli artt. 1 e 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e 324 cod. proc. civ. 6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con la conseguenza cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributar
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