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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01678/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11021/2015 R.G. proposto da : dott. [OSCURATO:PERSONA] BARRO , in proprio e quale erede con beneficio d’inventario dei sigg.ri Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende , unitamente all’ avv . [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale a margine de l rico r so -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliato in R oma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 1 0 /E , presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende , per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - e contro dott. [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario della quota sequestratadel capitale sociale della F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. intestata a [OSCURATO:PERSONA],e ing. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 595 /201 4 , depositata il 7.3.2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.12.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– anche quale erede con beneficio d’inventario di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], deceduti in pendenza del giudizio d’appello – propone ricorso, articolato in quattro motivi, contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sua responsabilità (oltre aquella dei suoi danti causa) quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., pur riducendo l’importo della condanna al risarcimento dei danni rispetto a quanto stabilito in primo grado dal Tribunale di Treviso.

L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. era stata inizialmente proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], quale custode della quota di capitale già intestata a [OSCURATO:PERSONA] , di cui quest’ultimo aveva chiesto il sequestro giudiziario impugnando l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] l’aveva acquistata utilizzando una vecchia procuranegoziale.

Nel corso d el giudizio di primo grado, dichiarato il fallimento di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,intervenne in causa il curatore fallimentare, facendo propria l’azione del custode giudiziario, cui aderiva altresì, intervenendo a sua volta, [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dai tre convenuti in primo grado e proseguita da [OSCURATO:PERSONA], ridusse la condanna al risarcimento del danno, in linea capitale, da €2.132.000 a € 1.354.000, escludendo la responsabilità degli amministratori per la scelta imprenditoriale di modificare l’oggetto principale della produzione industriale della società dai portapacchi per biciclette ai componenti d’arredo in metallo.

Si è costituitocon controricorso il fallimento F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che ha anche depositato memoria nel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione e mancata applicazione degli artt. 78 e 182 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. nonché dell’art. 180 c.p.c.; il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Il ricorrente ripropone con questo motivo un’eccezione già sollevatanel giudizio di merito , ma, per la prima volta, solo in sede di definitiva precisazione delle conclusioniin grado d’appello, quando si costituì– con un nuovo difensore – anche quale erede di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA].Sostiene che il processo sarebbe nullo ab origine , per mancanza di integrità del contraddittorio, non essendo stato nominato un curatore speciale della società, la quale era destinataria dell’atto di citazione e non era rappresentata dai suoi amministratori, posto che anch’essi erano convenuti in giudizio e in palese conflitto di interessi.

La corte d’appello ha disatteso l’eccezione rilevando che la situazione di conflitto di interessi e la necessità di nominare un rappresentante speciale per la società erano comunque venute meno con la dichiarazione di fallimento e con la costituzione in giudizio del curatore fallimentare, avvenuta ancor prima della fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003(disposizione all’epocaapplicabile nelle cause in materia societaria).

Il ricorrente censura tale decisioneaffermando che «l’integrità del contraddittorio deve essere assicurata fin dal momento introduttivo del giudizio e non già in un momento successivo» e sostenendo che «il fatto che si sia costituito in giudizio il fallimento … era del tutto inidoneo ad integrare il contraddittorio in quanto la curatela del fallimento era “terza” rispetto alla società i cui interessi erano altri e diversi rispetto a quelli della curatela».

1.1. Il motivo è palesemente infondato.

1.1.1. La C orte d’ A ppello di Venezia ha correttamente osservato che la dichiarazione di fallimento, con la nomina del curatore fallimentare, aveva fatto venire menola necessità – ma, si potrebbe aggiungere, la stessa giuridica possibilità –di nominare alla società un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.Infatti, da quel momento la società non era più priva di un soggetto che la rappresentassenel processo, avendone i poteri (art. 31 legge fall.) e non versando in conflitto di interessi .

E , ciò che più conta, quel soggetto haeffettivamente partecipato al gi udizio .

1.1.2. La corte d’appello ha altresì rilevato che la costituzione in giudizio del fallimento era intervenuta in tempo utile per essere presente già alla prima udienza e che , comunque, il curatore non aveva sollevato eccezionidi sorta, limitandosi a fare propria l’azione del custode giudiziario.

È appena il caso di aggiungere che non può essere certo il convenuto nell’azione di responsabilità – nel frattempo condannato al risarcimento dei danni infavore della società (e dei suoi creditori , entrambi rappresentati dal curatore fallimentare: artt. 146, comma 2, legge fall. e 2394 - bis c.c.) – legittimato a invocare il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, per ottenere il risultato della nullità del processo e così della sentenza di condanna pronunciata contro di lui.

Infatti, « l’interesse tutelato dall’art. 78, secondo comma, cod. proc. civ., è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti» (Cass. n. 19149/2014).

2. I l secondo motivo di ricorso è infondato per effetto dell’infondatezza del primo.

Esso è così rubricato: « violazione e mancata applicazione dell’art. 819-ter c.p.c. in relazione all’art. 26 dello statuto della società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. agli artt.78, 182 e 180 c.p.c., nonché all’art. 24 Cost.; il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». 2.1.Viene in rilievo l’eccezione di in competenza sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla clausola arbitrale asseritamente contenuta nello statuto societario; eccezione che è stata dichiarata dalla corte d’appello inammissibile,perché sollevata solo in secondo grado e in sede di definit iva precisazione delle conclusioni.

L’ ovvio rilievo della tardività dell’eccezione (art. 819-ter, comma 1, terzo periodo, c.p.c.) non è messo in discussione da parte ricorrente s e non s ul presupposto della nullità di tutto il processo per la carenza di integrità del contraddittorio, prospettata con il primo motivo.

Pertanto, il rigetto del primo motivo comporta l’infondatezza anche del secondo, senza necessità di ulteriore autonoma motivazione.

3. Il terzo motivo denuncia «violazione e mancataapplicazione degli artt. 61, 191 e 195 c.p.c. , nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» Il ricorrente contesta alla corte d’appello di avere erroneamente fondato l’accertamento della responsabilità degli amministratori esclusivamente sull’esito di una c.t.u. che, invece, per esplicita dichiarazione del consulente, si era astenuta dall’esprimere giudizi sulla mala gestio imputabile agli amministratori, concentrando la propria attenzione esclusivamente sulla quantificazione dell’eventuale danno.

3.1. Il motivo è inammissibile nella misura in cui, pur presentato sotto le spoglie di un preteso vizio di violazione della legge processuale, in realtà è volto a contestare l’accertamento del fatto e la relativa motivazione.

Aspetti che non potrebbero essere sindacati in sede di legittimità, tanto più nel caso di specie, in cui , nei due gradi di merito, entrambi i giudici si sono pronunciati sul fatto in modo conforme (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.).

3.2. In ogni caso, il motivo è anche palesemente infondato, posto che la corte d’appello ha motivato l’accertamento della responsabilità basandosi non solo, e non tanto, sul la r elazion e del c.t.u., ma anche, e soprattutto, sulla valutazione di fatti pacifici (l’acquisto, da parte di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., di tutto il magazzino di altra società appartenente ai soci di maggioranza, la quale poté così proporre ai suoi creditori un concordato stragiudiziale;la concessione di un immobile in godimento gratuito ad una ulteriore società dei medesimi soci di maggioranza) e di ulteriorifatti accertati «sulla base dei documenti e degli accertamenti eseguiti dall’ispettore giudiziale in sede di procedimento ex articolo 2409 c.c.» (pag. 8 della motivazione).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: «violazione , nonché erratae falsa applicazione degli artt. 2380- bis , 2381 , 2392 e 2476 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.» .

Si invoca, in questo caso, il «dogma della insindacabilità degli atti di gestione», per sostenere che il giudice non avrebbe potuto entrare nel merito delle scelte imprenditoriali degli amministratori. 4.1.Il motivo è in fondato .

4.1.1. La Corte di Venezia ha tenu to ben presente il principio della business judgement rule, tant’è che ha parzialmente accolto l’appelloproprio apprezzando questo limite esterno alla sindacabilità in giudiziodelle scelte imprenditoriali degli amministratori.

Il giudice a quo ha anche correttamente applicato la regola per cui gli atti di amministrazione dell’impresa non possonoessere valutat i ex post , in base ai risultati ottenuti , non potendosi considerare l’insuccesso , di per sé, un sintomo dell ’ irragionevolezza ex ante d elle iniziative adottate, «anche se presentino profili di rilevante alea economica» (conf.

Cass. nn. 15470/2017; 3409/2013).

Infatti, nella sentenza impugnata è stata esclusa la sindacabilità della scelta degli amministratori di mutare l’oggetto principale della produzione industriale di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dai portapacchi per biciclette ai componenti d’arredo in metallo; scelta con riferimento alla quale il tribunale, in primo gra d o, aveva accertato un danno risarcibile a carico degli amministratori pari alla perdita (€ 835.000) fatta registrare da talenuova produzione 4.1.2.Ma con riferimento alle altre operazioni contestate come atti di mala gestio ( l’acquisto, a prezzo sproporzionato , di tutto il magazzino di altra società appartenente ai soci di maggioranza; concessione di un immobile in godimento gratuito ad una ulteriore società dei medesimi soci) la corte territoriale ha ravvisato il superamento del limite di ragionevolezza che perimetra l’ambito riservato alla business judgement rule.

Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, posto che la sentenza impugnata ha interpretatole disposizioni invocate in linea con il principio di diritto espresso nella già citata sentenza n. 15470/2017 di questa Corte : « In tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd.

"business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., – nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 –sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere».

Si aggiunga che, nello stesso ricorso, nemmeno siprospetta una diversa valutazione secondo cui le scelte contestate quale fonte di responsabilità sarebbero da considera re ex ante ragionevoli nell’interesse della società amministrata.

Infatti, si riconosce esplicitamente che «che gli amministratori avevano programmatoun rilancio della stessa attraverso la creazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di altre società» (pag. 36 del ricorso) .

Sennonché, «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e … altre società» erano e sono soggetti diversi da F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con soci parzialmente diversi e anche – ciò che più conta, stante l’intervenuto fa llimento – con creditori diversi.Pertanto, gli amministratori di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero dovuto compiere scelte ragionevoli nell’interessedi tale società e non di altre società da loro part ecipate e rappresentate, a meno che dal favore prestato a talidiverse società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse potuto attendersi «vantaggicompensativi» (Cass. n. 26362/2011) ; vantaggi che, nel caso dispecie, non risultano essere mai stati descritti , e nemmeno ipotizzati, nelle difese di parte ricorrente.

5. Respintoil ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: respingeil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % , agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11021/2015 R.G. proposto da : dott. [OSCURATO:PERSONA] BARRO , in proprio e quale erede con beneficio d’inventario dei sigg.ri Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende , unitamente all’ avv . [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale a margine de l rico r so -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliato in R oma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 1 0 /E , presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende , per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - e contro dott. [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario della quota sequestratadel capitale sociale della F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. intestata a [OSCURATO:PERSONA],e ing. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 595 /201 4 , depositata il 7.3.2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.12.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– anche quale erede con beneficio d’inventario di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], deceduti in pendenza del giudizio d’appello – propone ricorso, articolato in quattro motivi, contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sua responsabilità (oltre aquella dei suoi danti causa) quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., pur riducendo l’importo della condanna al risarcimento dei danni rispetto a quanto stabilito in primo grado dal Tribunale di Treviso. L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. era stata inizialmente proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], quale custode della quota di capitale già intestata a [OSCURATO:PERSONA] , di cui quest’ultimo aveva chiesto il sequestro giudiziario impugnando l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] l’aveva acquistata utilizzando una vecchia procuranegoziale. Nel corso d el giudizio di primo grado, dichiarato il fallimento di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,intervenne in causa il curatore fallimentare, facendo propria l’azione del custode giudiziario, cui aderiva altresì, intervenendo a sua volta, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dai tre convenuti in primo grado e proseguita da [OSCURATO:PERSONA], ridusse la condanna al risarcimento del danno, in linea capitale, da €2.132.000 a € 1.354.000, escludendo la responsabilità degli amministratori per la scelta imprenditoriale di modificare l’oggetto principale della produzione industriale della società dai portapacchi per biciclette ai componenti d’arredo in metallo. Si è costituitocon controricorso il fallimento F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che ha anche depositato memoria nel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione e mancata applicazione degli artt. 78 e 182 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. nonché dell’art. 180 c.p.c.; il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Il ricorrente ripropone con questo motivo un’eccezione già sollevatanel giudizio di merito , ma, per la prima volta, solo in sede di definitiva precisazione delle conclusioniin grado d’appello, quando si costituì– con un nuovo difensore – anche quale erede di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA].Sostiene che il processo sarebbe nullo ab origine , per mancanza di integrità del contraddittorio, non essendo stato nominato un curatore speciale della società, la quale era destinataria dell’atto di citazione e non era rappresentata dai suoi amministratori, posto che anch’essi erano convenuti in giudizio e in palese conflitto di interessi. La corte d’appello ha disatteso l’eccezione rilevando che la situazione di conflitto di interessi e la necessità di nominare un rappresentante speciale per la società erano comunque venute meno con la dichiarazione di fallimento e con la costituzione in giudizio del curatore fallimentare, avvenuta ancor prima della fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003(disposizione all’epocaapplicabile nelle cause in materia societaria). Il ricorrente censura tale decisioneaffermando che «l’integrità del contraddittorio deve essere assicurata fin dal momento introduttivo del giudizio e non già in un momento successivo» e sostenendo che «il fatto che si sia costituito in giudizio il fallimento … era del tutto inidoneo ad integrare il contraddittorio in quanto la curatela del fallimento era “terza” rispetto alla società i cui interessi erano altri e diversi rispetto a quelli della curatela». 1.1. Il motivo è palesemente infondato. 1.1.1. La C orte d’ A ppello di Venezia ha correttamente osservato che la dichiarazione di fallimento, con la nomina del curatore fallimentare, aveva fatto venire menola necessità – ma, si potrebbe aggiungere, la stessa giuridica possibilità –di nominare alla società un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.Infatti, da quel momento la società non era più priva di un soggetto che la rappresentassenel processo, avendone i poteri (art. 31 legge fall.) e non versando in conflitto di interessi . E , ciò che più conta, quel soggetto haeffettivamente partecipato al gi udizio . 1.1.2. La corte d’appello ha altresì rilevato che la costituzione in giudizio del fallimento era intervenuta in tempo utile per essere presente già alla prima udienza e che , comunque, il curatore non aveva sollevato eccezionidi sorta, limitandosi a fare propria l’azione del custode giudiziario. È appena il caso di aggiungere che non può essere certo il convenuto nell’azione di responsabilità – nel frattempo condannato al risarcimento dei danni infavore della società (e dei suoi creditori , entrambi rappresentati dal curatore fallimentare: artt. 146, comma 2, legge fall. e 2394 - bis c.c.) – legittimato a invocare il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, per ottenere il risultato della nullità del processo e così della sentenza di condanna pronunciata contro di lui. Infatti, « l’interesse tutelato dall’art. 78, secondo comma, cod. proc. civ., è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti» (Cass. n. 19149/2014). 2. I l secondo motivo di ricorso è infondato per effetto dell’infondatezza del primo. Esso è così rubricato: « violazione e mancata applicazione dell’art. 819-ter c.p.c. in relazione all’art. 26 dello statuto della società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. agli artt.78, 182 e 180 c.p.c., nonché all’art. 24 Cost.; il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». 2.1.Viene in rilievo l’eccezione di in competenza sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla clausola arbitrale asseritamente contenuta nello statuto societario; eccezione che è stata dichiarata dalla corte d’appello inammissibile,perché sollevata solo in secondo grado e in sede di definit iva precisazione delle conclusioni. L’ ovvio rilievo della tardività dell’eccezione (art. 819-ter, comma 1, terzo periodo, c.p.c.) non è messo in discussione da parte ricorrente s e non s ul presupposto della nullità di tutto il processo per la carenza di integrità del contraddittorio, prospettata con il primo motivo. Pertanto, il rigetto del primo motivo comporta l’infondatezza anche del secondo, senza necessità di ulteriore autonoma motivazione. 3. Il terzo motivo denuncia «violazione e mancataapplicazione degli artt. 61, 191 e 195 c.p.c. , nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» Il ricorrente contesta alla corte d’appello di avere erroneamente fondato l’accertamento della responsabilità degli amministratori esclusivamente sull’esito di una c.t.u. che, invece, per esplicita dichiarazione del consulente, si era astenuta dall’esprimere giudizi sulla mala gestio imputabile agli amministratori, concentrando la propria attenzione esclusivamente sulla quantificazione dell’eventuale danno. 3.1. Il motivo è inammissibile nella misura in cui, pur presentato sotto le spoglie di un preteso vizio di violazione della legge processuale, in realtà è volto a contestare l’accertamento del fatto e la relativa motivazione. Aspetti che non potrebbero essere sindacati in sede di legittimità, tanto più nel caso di specie, in cui , nei due gradi di merito, entrambi i giudici si sono pronunciati sul fatto in modo conforme (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.). 3.2. In ogni caso, il motivo è anche palesemente infondato, posto che la corte d’appello ha motivato l’accertamento della responsabilità basandosi non solo, e non tanto, sul la r elazion e del c.t.u., ma anche, e soprattutto, sulla valutazione di fatti pacifici (l’acquisto, da parte di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., di tutto il magazzino di altra società appartenente ai soci di maggioranza, la quale poté così proporre ai suoi creditori un concordato stragiudiziale;la concessione di un immobile in godimento gratuito ad una ulteriore società dei medesimi soci di maggioranza) e di ulteriorifatti accertati «sulla base dei documenti e degli accertamenti eseguiti dall’ispettore giudiziale in sede di procedimento ex articolo 2409 c.c.» (pag. 8 della motivazione). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: «violazione , nonché erratae falsa applicazione degli artt. 2380- bis , 2381 , 2392 e 2476 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.» . Si invoca, in questo caso, il «dogma della insindacabilità degli atti di gestione», per sostenere che il giudice non avrebbe potuto entrare nel merito delle scelte imprenditoriali degli amministratori. 4.1.Il motivo è in fondato . 4.1.1. La Corte di Venezia ha tenu to ben presente il principio della business judgement rule, tant’è che ha parzialmente accolto l’appelloproprio apprezzando questo limite esterno alla sindacabilità in giudiziodelle scelte imprenditoriali degli amministratori. Il giudice a quo ha anche correttamente applicato la regola per cui gli atti di amministrazione dell’impresa non possonoessere valutat i ex post , in base ai risultati ottenuti , non potendosi considerare l’insuccesso , di per sé, un sintomo dell ’ irragionevolezza ex ante d elle iniziative adottate, «anche se presentino profili di rilevante alea economica» (conf. Cass. nn. 15470/2017; 3409/2013). Infatti, nella sentenza impugnata è stata esclusa la sindacabilità della scelta degli amministratori di mutare l’oggetto principale della produzione industriale di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dai portapacchi per biciclette ai componenti d’arredo in metallo; scelta con riferimento alla quale il tribunale, in primo gra d o, aveva accertato un danno risarcibile a carico degli amministratori pari alla perdita (€ 835.000) fatta registrare da talenuova produzione 4.1.2.Ma con riferimento alle altre operazioni contestate come atti di mala gestio ( l’acquisto, a prezzo sproporzionato , di tutto il magazzino di altra società appartenente ai soci di maggioranza; concessione di un immobile in godimento gratuito ad una ulteriore società dei medesimi soci) la corte territoriale ha ravvisato il superamento del limite di ragionevolezza che perimetra l’ambito riservato alla business judgement rule. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, posto che la sentenza impugnata ha interpretatole disposizioni invocate in linea con il principio di diritto espresso nella già citata sentenza n. 15470/2017 di questa Corte : « In tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., – nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 –sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere». Si aggiunga che, nello stesso ricorso, nemmeno siprospetta una diversa valutazione secondo cui le scelte contestate quale fonte di responsabilità sarebbero da considera re ex ante ragionevoli nell’interesse della società amministrata. Infatti, si riconosce esplicitamente che «che gli amministratori avevano programmatoun rilancio della stessa attraverso la creazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di altre società» (pag. 36 del ricorso) . Sennonché, «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e … altre società» erano e sono soggetti diversi da F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con soci parzialmente diversi e anche – ciò che più conta, stante l’intervenuto fa llimento – con creditori diversi.Pertanto, gli amministratori di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero dovuto compiere scelte ragionevoli nell’interessedi tale società e non di altre società da loro part ecipate e rappresentate, a meno che dal favore prestato a talidiverse società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse potuto attendersi «vantaggicompensativi» (Cass. n. 26362/2011) ; vantaggi che, nel caso dispecie, non risultano essere mai stati descritti , e nemmeno ipotizzati, nelle difese di parte ricorrente. 5. Respintoil ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: respingeil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % , agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
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