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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22310/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la riqualificazione del ricorso come reclamo e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento emesso all'esito di udienza camerale tenuta a norma dell'art. 408 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati di cui agli artt. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché 336, 367 e 658 cod. pen. 1.1.

Trattasi di fatti accaduti in Roma il giorno 4 aprile 2021, allorquando tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie nacque una banale lite, all'esito della quale l'indagato involontariamente provocò la rottura di uno dei vetri del portone dell'edificio di loro residenza.

Giunta sul posto una pattuglia di militari dell'Arma, il [OSCURATO:PERSONA] riferì, in prima battuta, di aver patito una aggressione ad opera di soggetti sconosciuti, mutando subito dopo versione e riferendo ai carabinieri la ricostruzione veritiera di quanto accaduto.

La successiva perquisizione domiciliare, espletata dagli operanti, consentì il ritrovamento di armi, munizioni e materiale esplosivo.

1.2. Stando alle conclusioni assunte nel provvedimento impugnato, dunque, l'archiviazione per il reato ex art. 367 cod. pen. si fonda sulla palese inverosimiglianza della sopra detta versione dei fatti, fornita dall'indagato nell'immediatezza; una incredibilità talmente radicale, da inibire ogni possibilità di insorgenza di un procedimento penale.

1.3. L'archiviazione in ordine al reato di cui all'art. 658 cod. pen. trova scaturigine, invece, dalla considerazione che alcun intervento - né di personale sanitario, né di forze dell'ordine - venne chiesto dal [OSCURATO:PERSONA]; questi si limitò, come detto, a fornire in un primo tempo una versione fantasiosa, in ordine a ciò che si era verificato, salvo poi smentirla subito dopo.

1.4. L'archiviazione relativa alla fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. nasce, poi, dalla ritenuta carenza di effettività causale, fra la condotta posta in essere dall'indagato e l'impedimento dell'agire dei pubblici ufficiali intervenuti sul posto.

1.5. Con riferimento all'iscrizione per il reato di cui all'art. 20-bis legge n. 110 del 1975, infine, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente l'omessa cautela - ad opera dell'odierno ricorrente - nella custodia delle due pistole rinvenute; queste erano allocate, rispettivamente, in un mobile sito all'interno di una stanza da letto e in uno zaino, che si trovava sotto una scrivania.

Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, però, ha anche ritenuto che - in considerazione delle modalità stesse che hanno connotato tale condotta, oltre che in virtù della non abitualità della stessa e, infine, dell'esiguità del pericolo - potesse procedersi all'archiviazione per tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.1.6.

Con il medesimo provvedimento è stata decisa la confisca delle armi, delle munizioni e del materiale esplodente in sequestro, con devoluzione del tutto alla competente Divisione di Artiglieria dell'Esercito italiano.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 409 e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., per inosservanza della legge processuale penale, nonché correlata erronea applicazione della legge penale sostanziale e, infine, abnormità della decisione, per esser stato il provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto assunto dal Giudice per le indagini preliminari, in assenza di relativa richiesta proveniente dal Pubblico ministero.

In particolare, l'art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen. prevede che - in caso di richiesta di archiviazione adottata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - debba esser data comunicazione alle parti, ivi compresa la persona offesa, al fine di consentire eventualmente la manifestazione del dissenso, rispetto alle ragioni poste a fondamento di tale specifica richiesta.

In caso poi di opposizione, occorrerà indicare - a pena di inammissibilità - le ragioni della contrarietà, rispetto al suddetto epilogo; a tanto farà seguito - in caso di opposizione che appaia ammissibile - la fissazione di udienza camerale, deputata alla trattazione della specifica questione.

Tale procedura - in ipotesi difensiva - risulterebbe pretermessa.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen, 240 cod. pen. e 24 e 111 Cost., per esser stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari la confisca delle armi in sequestro, in assenza di specifica richiesta proveniente dal Pubblico ministero ed anzi, senza offrire risposta alla opposta istanza di dissequestro inoltrata - anche nel corso dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - da parte dell'indagato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione del ricorso come reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al Tribunale monocratico di Roma.

4. Il ricorso è fondato.5.

Il Pubblico ministero aveva chiesto, come sopra chiarito, l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'insussistenza dei fatti sopra brevemente ricostruiti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, invece, ha fissato l'udienza in camera di consiglioì a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., per la discussione in ordine alla specifica richiesta del Pubblico ministero.

Sciogliendo la riserva assunta all'esito di tale udienza, il Giudice per le indagini preliminari ha disatteso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero, ritenendo la sussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 20 legge n. 110 del 1975; ha, però, concluso - limitatamente a tale iscrizione - per l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo che fosse emersa la particolare tenuità del fatto.

6. La decisione del giudice è errata ed il provvedimento è viziato da nullità, essendo stata violata la lettera dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Tale disposizione codicistica postula, infatti, che il provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sia preceduto dalla relativa richiesta proveniente dal Pubblico ministero.

Questa specifica richiesta deve essere portata a conoscenza delle parti, cosicché - nel corso dell'udienza camerale che si andrà a convocare, in caso di ammissibilità dell'opposizione - possa essere instaurato il contradditorio proprio su tale tema.

Le particolari connotazioni del sopra riassunto iter procedurale rampollano, in via immediata e diretta, dalla struttura dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen.

Questo scaturisce, infatti, pur sempre da una decisione positiva, tanto in ordine alla sussistenza del fatto-reato (decisione relativamente alla quale l'indagato conserva, comunque, un interesse a controbattere), quanto con riferimento alla valutazione circa l'esistenza di un danno riconducibile al fatto medesimo (tematica, quest'ultima, che è di palese rilievo per qualsiasi persona offesa, non già solo per chi abbia eventualmente domandato di essere notiziata, in caso di richiesta di archiviazione).

7. Trattasi, peraltro, di un principio di diritto già scolpito dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo, ripetutamente, di chiarire come il provvedimento di archiviazione previsto dall'art. 411, comma 1, cod. proc. pen. - in caso di non punibilità della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 131- bis cod. pen., per particolare tenuità del fatto - debba ritenersi nullo, allorquando non risultino osservate le regole processuali speciali dettate dall'art. 411, comma 1- bis, cod. proc. pen. e non venga assicurato il necessario contraddittorio, sul punto specifico.Le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen., infatti, non sono idonee a garantire il dovuto contraddittorio, in ordine allo specifico profilo inerente alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (si veda Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323 - 01, a mente della quale: «Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma primo, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma primo bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.»; nello stesso senso, può richiamarsi il "dictum" di Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, Rv. 271010 - 01).

8. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, rileva come - a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - non sia più esperibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione.

L'impugnazione dedotta non può, tuttavia, esser reputata inammissibile, dal momento che il ricorrente si duole - come sopra chiarito - esser stata disposta l'archiviazione per tenuità del fatto, in carenza di specifica richiesta e di avviso relativo a tale profilo.

La doglianza, allora, può essere fatta valere mediante la formulazione di reclamo al Tribunale in composizione monocratica, giusta applicazione dell'art. 410-bis cod. proc. pen.

Il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dall'impugnante, sancendo anche che - allorquando essa venga proposta ad un giudice incompetente - quest'ultimo deve trasmettere gli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] è, nel caso di specie, da individuarsi - dovendo procedersi alla qualificazione dell'impugnazione come reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. - nel Tribunale di Roma in composizione monocratica.

A questo organo giurisdizionale devono essere, pertanto, trasmessi gli atti, perché decida in ordine alla dedotta regiudicanda.

9. Tale esito esime dalla trattazione del secondo motivo formulato nel ricorso, trattandosi di questione da ritenersi assorbita nella sopra indicata decisione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmission

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la riqualificazione del ricorso come reclamo e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso all'esito di udienza camerale tenuta a norma dell'art. 408 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati di cui agli artt. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché 336, 367 e 658 cod. pen. 1.1. Trattasi di fatti accaduti in Roma il giorno 4 aprile 2021, allorquando tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie nacque una banale lite, all'esito della quale l'indagato involontariamente provocò la rottura di uno dei vetri del portone dell'edificio di loro residenza. Giunta sul posto una pattuglia di militari dell'Arma, il [OSCURATO:PERSONA] riferì, in prima battuta, di aver patito una aggressione ad opera di soggetti sconosciuti, mutando subito dopo versione e riferendo ai carabinieri la ricostruzione veritiera di quanto accaduto. La successiva perquisizione domiciliare, espletata dagli operanti, consentì il ritrovamento di armi, munizioni e materiale esplosivo. 1.2. Stando alle conclusioni assunte nel provvedimento impugnato, dunque, l'archiviazione per il reato ex art. 367 cod. pen. si fonda sulla palese inverosimiglianza della sopra detta versione dei fatti, fornita dall'indagato nell'immediatezza; una incredibilità talmente radicale, da inibire ogni possibilità di insorgenza di un procedimento penale. 1.3. L'archiviazione in ordine al reato di cui all'art. 658 cod. pen. trova scaturigine, invece, dalla considerazione che alcun intervento - né di personale sanitario, né di forze dell'ordine - venne chiesto dal [OSCURATO:PERSONA]; questi si limitò, come detto, a fornire in un primo tempo una versione fantasiosa, in ordine a ciò che si era verificato, salvo poi smentirla subito dopo. 1.4. L'archiviazione relativa alla fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. nasce, poi, dalla ritenuta carenza di effettività causale, fra la condotta posta in essere dall'indagato e l'impedimento dell'agire dei pubblici ufficiali intervenuti sul posto. 1.5. Con riferimento all'iscrizione per il reato di cui all'art. 20-bis legge n. 110 del 1975, infine, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente l'omessa cautela - ad opera dell'odierno ricorrente - nella custodia delle due pistole rinvenute; queste erano allocate, rispettivamente, in un mobile sito all'interno di una stanza da letto e in uno zaino, che si trovava sotto una scrivania. Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, però, ha anche ritenuto che - in considerazione delle modalità stesse che hanno connotato tale condotta, oltre che in virtù della non abitualità della stessa e, infine, dell'esiguità del pericolo - potesse procedersi all'archiviazione per tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.1.6. Con il medesimo provvedimento è stata decisa la confisca delle armi, delle munizioni e del materiale esplodente in sequestro, con devoluzione del tutto alla competente Divisione di Artiglieria dell'Esercito italiano. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 409 e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., per inosservanza della legge processuale penale, nonché correlata erronea applicazione della legge penale sostanziale e, infine, abnormità della decisione, per esser stato il provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto assunto dal Giudice per le indagini preliminari, in assenza di relativa richiesta proveniente dal Pubblico ministero. In particolare, l'art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen. prevede che - in caso di richiesta di archiviazione adottata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - debba esser data comunicazione alle parti, ivi compresa la persona offesa, al fine di consentire eventualmente la manifestazione del dissenso, rispetto alle ragioni poste a fondamento di tale specifica richiesta. In caso poi di opposizione, occorrerà indicare - a pena di inammissibilità - le ragioni della contrarietà, rispetto al suddetto epilogo; a tanto farà seguito - in caso di opposizione che appaia ammissibile - la fissazione di udienza camerale, deputata alla trattazione della specifica questione. Tale procedura - in ipotesi difensiva - risulterebbe pretermessa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen, 240 cod. pen. e 24 e 111 Cost., per esser stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari la confisca delle armi in sequestro, in assenza di specifica richiesta proveniente dal Pubblico ministero ed anzi, senza offrire risposta alla opposta istanza di dissequestro inoltrata - anche nel corso dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - da parte dell'indagato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione del ricorso come reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al Tribunale monocratico di Roma. 4. Il ricorso è fondato.5. Il Pubblico ministero aveva chiesto, come sopra chiarito, l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'insussistenza dei fatti sopra brevemente ricostruiti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, invece, ha fissato l'udienza in camera di consiglioì a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., per la discussione in ordine alla specifica richiesta del Pubblico ministero. Sciogliendo la riserva assunta all'esito di tale udienza, il Giudice per le indagini preliminari ha disatteso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero, ritenendo la sussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 20 legge n. 110 del 1975; ha, però, concluso - limitatamente a tale iscrizione - per l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo che fosse emersa la particolare tenuità del fatto. 6. La decisione del giudice è errata ed il provvedimento è viziato da nullità, essendo stata violata la lettera dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. Tale disposizione codicistica postula, infatti, che il provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sia preceduto dalla relativa richiesta proveniente dal Pubblico ministero. Questa specifica richiesta deve essere portata a conoscenza delle parti, cosicché - nel corso dell'udienza camerale che si andrà a convocare, in caso di ammissibilità dell'opposizione - possa essere instaurato il contradditorio proprio su tale tema. Le particolari connotazioni del sopra riassunto iter procedurale rampollano, in via immediata e diretta, dalla struttura dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. Questo scaturisce, infatti, pur sempre da una decisione positiva, tanto in ordine alla sussistenza del fatto-reato (decisione relativamente alla quale l'indagato conserva, comunque, un interesse a controbattere), quanto con riferimento alla valutazione circa l'esistenza di un danno riconducibile al fatto medesimo (tematica, quest'ultima, che è di palese rilievo per qualsiasi persona offesa, non già solo per chi abbia eventualmente domandato di essere notiziata, in caso di richiesta di archiviazione). 7. Trattasi, peraltro, di un principio di diritto già scolpito dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo, ripetutamente, di chiarire come il provvedimento di archiviazione previsto dall'art. 411, comma 1, cod. proc. pen. - in caso di non punibilità della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 131- bis cod. pen., per particolare tenuità del fatto - debba ritenersi nullo, allorquando non risultino osservate le regole processuali speciali dettate dall'art. 411, comma 1- bis, cod. proc. pen. e non venga assicurato il necessario contraddittorio, sul punto specifico.Le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen., infatti, non sono idonee a garantire il dovuto contraddittorio, in ordine allo specifico profilo inerente alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (si veda Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323 - 01, a mente della quale: «Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma primo, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma primo bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.»; nello stesso senso, può richiamarsi il "dictum" di Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, Rv. 271010 - 01). 8. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, rileva come - a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - non sia più esperibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione. L'impugnazione dedotta non può, tuttavia, esser reputata inammissibile, dal momento che il ricorrente si duole - come sopra chiarito - esser stata disposta l'archiviazione per tenuità del fatto, in carenza di specifica richiesta e di avviso relativo a tale profilo. La doglianza, allora, può essere fatta valere mediante la formulazione di reclamo al Tribunale in composizione monocratica, giusta applicazione dell'art. 410-bis cod. proc. pen. Il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dall'impugnante, sancendo anche che - allorquando essa venga proposta ad un giudice incompetente - quest'ultimo deve trasmettere gli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] è, nel caso di specie, da individuarsi - dovendo procedersi alla qualificazione dell'impugnazione come reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. - nel Tribunale di Roma in composizione monocratica. A questo organo giurisdizionale devono essere, pertanto, trasmessi gli atti, perché decida in ordine alla dedotta regiudicanda. 9. Tale esito esime dalla trattazione del secondo motivo formulato nel ricorso, trattandosi di questione da ritenersi assorbita nella sopra indicata decisione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmission
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