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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14729/2026

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resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGianfilippo Ceccio-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milanon.3790/2021 depositata il 19/10/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 10988/2022Numero sezionale 1200/2026Numero di raccolta generale 14729/2026Data pubblicazione 18/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026.Il consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGianfilippo Ceccio-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milanon.3790/2021 depositata il 19/10/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 10988/2022Numero sezionale 1200/2026Numero di raccolta generale 14729/2026Data pubblicazione 18/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026.Il consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 14729/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris