CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30139/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BRESCIA C.[OSCURATO:PERSONA]'AGATA 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 43/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1231/2021 depositata il01/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del locale Tribunale (q uest’ultimo, in contraddittorio anche con Ma ssimo Romano, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], con cui - in relazione ad due separate vendite di appartamento con due posti auto - lamentando la mancanza di accesso carraio alle porzioni di area cedute come posti auto dal Franzoni, chiedevano la riduzione dei prezzi di vendita e i danni per il minor valore dei beni acquistati); che la sentenza di secondo grado (nei cui confronti aveva prestato acquiescenza uno degli originari attori, il Giffoni) aveva invece riconosciuto l’intervenuta vendita deiposti auto come aliud pro alio, postulando la sussistenza di distinti atti negoziali di alienazione dell’appartamento e di due posti auto e così, superata l’eccezione di prescrizione (accolta dal Tribunale), aveva condannato il Franzoni alla restituzione del prezzo dei dueposti auto ed al risarcimento dei danni; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, mediante due distinti controricorsi; che il Fappani ha altresì depositato memoria; Considerato: che il ricorso del Franzoni è affidato ad un unico motivo con cui assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 1497 c.c. ed in relazione agli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché l’esame dell’unico contratto di vendita dell’appartamento e dei due posti auto scoperti avrebbe mostratocome l’individuazione di tre diversi subalterni e lo scorporo dell’intero prezzo in quello comprendente da un lato l’appartamento e dall’altro i due box fossero stati disposti ai soli fini fiscali; che il predetto motivo è inammissibile perché il vizio di violazione di legge presuppone, come è noto, una erronea ricognizione di fattispecie astratta (tra le tante, cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549),ipotesi qui non ricorrente; che la Corte distrettuale, per giustificare la coesistenza in un unico documento di più atti negoziali, distinti fra loro ma collegati per espressa volontà delle parti, ha affermato: “Nell’atto, infatti, i posti auto risultano individuati con un proprio autonomo prezzo (euro 2.500,00 ciascuno) ed identificati catastalmente ciascuno con un proprio numero di subalterno (20 e 21) diverso da quello dell’appartamento; sono, inoltre rappresentati graficamente nelle planimetrie allegate e richiamate nell’atto, nel quale è altresì espressamente previsto che ad essi si acceda mediante passaggio attraverso il lato nord della corte e sulla base di una servitù di passo, dichiarazione che dimostra l’interesse specifico delle parti alla cessione di posti auto accessibili ed effettivamente idonei allo scopo”; che, nella specie, la Corte bresciana ha ritenuto – con una motivazione plausibile e logica – che le evidenze contrattuali deponessero per un’autonomia funzionale dei posti auto rispetto all’appartamento, sicché, coerentemente, rispetto ad essi, dovesse essere valutata la figura della vendita di aliud pro alio , la quale , secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, si verifica allorquando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Sez . 2, n. 6596 del 5 aprile 2016); che la censura si traduce nella erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e in una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie, già svolti in sede di merito; che in definitiva non può costituire vizio della sentenza la difforme interpretazione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ri corrent e alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00(duemila/800) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge ed, a favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma