Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16610/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

998;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Scialoja, che ha concluso per gli imputati riportandosi ai motivi dei ricorsi ed insistendo perl’accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 23/06/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito di annullamento con rinvio disposto da questaCorte, Sez 6, n. 47133 del 26/10/2023, e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’effetto estensivo dellaimpugnazione (giusta ordinanza della Corte di appello di Napoli del 25/03/2024), in (parziale)riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del16/06/2021, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena perCarandente [OSCURATO:PERSONA] in anni 5, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] e RubinoAntonio in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e per [OSCURATO:PERSONA], ritenute le2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vianello [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce, con riferimento ai capi 1, 4 e 5 della rubrica, aisensi degli artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degliartt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.p.R. 309/1990, nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione.Al riguardo, rileva come la Corte di appello abbia reiterato le medesime conclusioni espeso le stesse argomentazioni già censurate dalla sentenza rescindente, valorizzandoindici - quali l’utilizzo di utenze dedicate e di linguaggio criptico, luoghi di costante cessione,distribuzione di ruoli, diversa tipologia di sostanza e canali di approvvigionamento, numero dipartecipanti, giro d’affari, entità delle somme sequestrate, cessioni in orario notturno - giàritenuti inidonei dalla Suprema Corte, con ciò mostrando la ineludibile illogicità dellamotivazione.Anche il riferimento ad un sodalizio ben strutturato non consentirebbe, a parere deiricorrenti, di escludere la lieve entità con riferimento al reato associativo, risolvendosi nelmero richiamo ai presupposti di una associazione criminale.

Di contro, dalle stesseimputazioni emergevano vendite di minima quantità ed in tal senso riferivano anche gliacquirenti.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità dimotivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, al riguardo lamentando che ilgiudice del rinvio non si sarebbe uniformato ai principi di diritto enunciati dalla sentenzarescindente, riproponendo la medesima impostazione già censurata.La Corte territoriale avrebbe fatto altresì non corretta applicazione dei principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo vieppiù di considerare gli elementidedotti dal ricorrente, quali i modesti quantitativi di sostanza, le modalità operativecaratterizzate da occasionalità, la assenza di mezzi sofisticati o di particolareorganizzazione, la limitatezza territoriale della operatività, il ruolo marginale rivestito dalricorrente nel gruppo.Sulla base delle medesime considerazioni il ricorrente argomenta, quindi, circa laconseguente violazione del principio di proporzionalità della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi devono essere rigettati, essendo i motivi posti a sostegno degli stessi (chepossono essere esaminati congiuntamente stante la identità della argomentazioni in fatto ediritto esposte)infondati.1.1.

In premessa, si rammenta che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per viziodi motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da uneventuale giudicato interno, non è vincolato all'esame dei punti indicati nella sentenza diannullamento, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capocolpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nellavalutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi primatrascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudiziorescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, di talché ilprincipio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base diargomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017,PG, PC in proc.

F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv.248738 – 01).Ne consegue, altresì, che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio dimotivazione il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni infatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al sologiudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali edi apprezzare i l significato e i l valore delle relative fonti di prova(Sez. 2, n.8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 – 02).1.2.

Ciò premesso, la sentenza rescindente, richiamando la giurisprudenza di legittimitàformatasi in tema di applicazione degli artt. 73, comma 5, e 74 d.p.R. 309/1990, hacensurato la motivazione della sentenza nella parte in cui, per escludere la riconducibilitàall’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.R. 309/1990, ha valorizzato l’inserimento dellala presenza di una minima organizzazione non sia compatibile con la sussistenza del reatodi cui all’art. 73, comma 5, d.p.R. cit. ed omettendo di effettuare una valutazionedell’offensività della condotta che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensioneoggettiva.In particolare, la sentenza di annullamento ha stigmatizzato il ragionamento operatonella parte in cui ha dato evidenza esclusiva a quei dati che comprovano quel minimo dielementi necessari a configurare l’associazione “senza precisazioni sulla capacità finanziariadel gruppo, sulla entità dei rifornimenti e sul controllo del territorio di riferimento” (pag. 5 dellasentenza rescindente).1.3.

Orbene, la Corte di appello, quale giudice di rinvio - con accertamento in fattorispetto al quale i ricorrenti non portano alcuna specifica censura di travisamento della prova- ha evidenziato come la attività di spaccio fosse stata gestita in modo organizzato, per unapprezzabile lasso di tempo e per un considerevole giro di affari, come dimostrato dallanecessità, palesata dall’[OSCURATO:PERSONA] in una delle conversazioni intercettate, di rifornirsi di 5 kg disostanza stupefacente, dando vieppiù rilievo alle risultanze processuali che consentivano diritenere accertata l’esistenza di una associazione ben strutturata, dotata di cassa comune,con fungibilità dei ruoli, sì da garantire una operatività piena durante tutto l’arco dellagiornata, in grado di riorganizzarsi prontamente in seguito ai sequestri e che “aveva preso ilcontrollo delle piazze di spaccio, tanto da poter decidere chi poteva e chi non dovevavendere droga su quel territorio” (vds. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).Si tratta di motivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche, nonché aderentealle risultanze processuali, con cui è stata operata una valutazione non atomistica, macomplessiva, dei mezzi, modalità e circostanze di commissione dei singoli reati, ai fini dellaesclusione della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,nonché una congruente valutazione delle modalità strutturali e operative della associazione.La Corte territoriale ha dunque esposto un percorso argomentativo in parte diverso edin parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità, con cui ha fatto correttaapplicazione del dictum della sentenza rescindente, dando specifica risposta a quei rilievicon cui la Corte di legittimità aveva censurato la mancanza di precisazioni in ordine allacapacità finanziaria del gruppo ed alla entità dei rifornimenti, nonché al controllo delterritorio.2.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
998;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Scialoja, che ha concluso per gli imputati riportandosi ai motivi dei ricorsi ed insistendo perl’accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23/06/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito di annullamento con rinvio disposto da questaCorte, Sez 6, n. 47133 del 26/10/2023, e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’effetto estensivo dellaimpugnazione (giusta ordinanza della Corte di appello di Napoli del 25/03/2024), in (parziale)riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del16/06/2021, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena perCarandente [OSCURATO:PERSONA] in anni 5, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] e RubinoAntonio in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e per [OSCURATO:PERSONA], ritenute le2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vianello [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce, con riferimento ai capi 1, 4 e 5 della rubrica, aisensi degli artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degliartt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.p.R. 309/1990, nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione.Al riguardo, rileva come la Corte di appello abbia reiterato le medesime conclusioni espeso le stesse argomentazioni già censurate dalla sentenza rescindente, valorizzandoindici - quali l’utilizzo di utenze dedicate e di linguaggio criptico, luoghi di costante cessione,distribuzione di ruoli, diversa tipologia di sostanza e canali di approvvigionamento, numero dipartecipanti, giro d’affari, entità delle somme sequestrate, cessioni in orario notturno - giàritenuti inidonei dalla Suprema Corte, con ciò mostrando la ineludibile illogicità dellamotivazione.Anche il riferimento ad un sodalizio ben strutturato non consentirebbe, a parere deiricorrenti, di escludere la lieve entità con riferimento al reato associativo, risolvendosi nelmero richiamo ai presupposti di una associazione criminale. Di contro, dalle stesseimputazioni emergevano vendite di minima quantità ed in tal senso riferivano anche gliacquirenti.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità dimotivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, al riguardo lamentando che ilgiudice del rinvio non si sarebbe uniformato ai principi di diritto enunciati dalla sentenzarescindente, riproponendo la medesima impostazione già censurata.La Corte territoriale avrebbe fatto altresì non corretta applicazione dei principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo vieppiù di considerare gli elementidedotti dal ricorrente, quali i modesti quantitativi di sostanza, le modalità operativecaratterizzate da occasionalità, la assenza di mezzi sofisticati o di particolareorganizzazione, la limitatezza territoriale della operatività, il ruolo marginale rivestito dalricorrente nel gruppo.Sulla base delle medesime considerazioni il ricorrente argomenta, quindi, circa laconseguente violazione del principio di proporzionalità della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere rigettati, essendo i motivi posti a sostegno degli stessi (chepossono essere esaminati congiuntamente stante la identità della argomentazioni in fatto ediritto esposte)infondati.1.1. In premessa, si rammenta che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per viziodi motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da uneventuale giudicato interno, non è vincolato all'esame dei punti indicati nella sentenza diannullamento, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capocolpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nellavalutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi primatrascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudiziorescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, di talché ilprincipio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base diargomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017,PG, PC in proc. F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv.248738 – 01).Ne consegue, altresì, che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio dimotivazione il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni infatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al sologiudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali edi apprezzare i l significato e i l valore delle relative fonti di prova(Sez. 2, n.8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 – 02).1.2. Ciò premesso, la sentenza rescindente, richiamando la giurisprudenza di legittimitàformatasi in tema di applicazione degli artt. 73, comma 5, e 74 d.p.R. 309/1990, hacensurato la motivazione della sentenza nella parte in cui, per escludere la riconducibilitàall’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.R. 309/1990, ha valorizzato l’inserimento dellala presenza di una minima organizzazione non sia compatibile con la sussistenza del reatodi cui all’art. 73, comma 5, d.p.R. cit. ed omettendo di effettuare una valutazionedell’offensività della condotta che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensioneoggettiva.In particolare, la sentenza di annullamento ha stigmatizzato il ragionamento operatonella parte in cui ha dato evidenza esclusiva a quei dati che comprovano quel minimo dielementi necessari a configurare l’associazione “senza precisazioni sulla capacità finanziariadel gruppo, sulla entità dei rifornimenti e sul controllo del territorio di riferimento” (pag. 5 dellasentenza rescindente).1.3. Orbene, la Corte di appello, quale giudice di rinvio - con accertamento in fattorispetto al quale i ricorrenti non portano alcuna specifica censura di travisamento della prova- ha evidenziato come la attività di spaccio fosse stata gestita in modo organizzato, per unapprezzabile lasso di tempo e per un considerevole giro di affari, come dimostrato dallanecessità, palesata dall’[OSCURATO:PERSONA] in una delle conversazioni intercettate, di rifornirsi di 5 kg disostanza stupefacente, dando vieppiù rilievo alle risultanze processuali che consentivano diritenere accertata l’esistenza di una associazione ben strutturata, dotata di cassa comune,con fungibilità dei ruoli, sì da garantire una operatività piena durante tutto l’arco dellagiornata, in grado di riorganizzarsi prontamente in seguito ai sequestri e che “aveva preso ilcontrollo delle piazze di spaccio, tanto da poter decidere chi poteva e chi non dovevavendere droga su quel territorio” (vds. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).Si tratta di motivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche, nonché aderentealle risultanze processuali, con cui è stata operata una valutazione non atomistica, macomplessiva, dei mezzi, modalità e circostanze di commissione dei singoli reati, ai fini dellaesclusione della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,nonché una congruente valutazione delle modalità strutturali e operative della associazione.La Corte territoriale ha dunque esposto un percorso argomentativo in parte diverso edin parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità, con cui ha fatto correttaapplicazione del dictum della sentenza rescindente, dando specifica risposta a quei rilievicon cui la Corte di legittimità aveva censurato la mancanza di precisazioni in ordine allacapacità finanziaria del gruppo ed alla entità dei rifornimenti, nonché al controllo delterritorio.2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16610/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris