CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 maggio 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 22 dicembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 6 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Rimini ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso il 25 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, avente per oggetto saldi attivi di conto corrente fino alla concorrenza della somma di 104.643,37 euro, riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di truffa continuata e aggravata e di falsi, commessi a Riccione dal 10 gennaio al 21 maggio 2018. Secondo la ricostruzione effettuata nel menzionato decreto, la truffa era consistita nel far figurare privati acquirenti quali importatori diretti di autoveicoli dalla Germania, la cui acquisizione era autocertificata da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, talora recanti firme false, talaltra sottoscrizioni autentiche. Ai clienti finali delle vetture era fatto credere che quelle dichiarazioni sarebbero servite per la procedura di immatricolazione, sì che l'importazione avveniva in esenzione dell'IVA e ciò permetteva a [OSCURATO:PERSONA], il principale indagato, l'incasso non dovuto dell'IVA, per un importo complessivo superiore a 104.000 euro. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo la violazione degli artt. 311 e 606, co. 1 lett. b), cod. proc. pen. Ha affermato che, nel periodo indicato nell'imputazione, egli era soltanto un dipendente dell'azienda condotta dal padre Michelantonio: era stato proprio costui a stipulare il contratto di servizio con [OSCURATO:PERSONA], il principale indagato, mentre il ricorrente era semplicemente addetto alla vendita delle autovetture, sì che mancherebbe il fumus della sua consapevole partecipazione alla consumazione della truffa e dei falsi. Il Procuratore Generale di questa Corte ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha rilevato come "l'ordinanza dà atto della doglianza, ma evidenzia che i clienti della PICTURAUTO avevano trattato con l'indagato per gli acquisti delle vetture sottoposte ad indagine (posti a base dell'imputazione per truffa), che vi erano rapporti commerciali con la società di PAPINI, che con questi aveva stipulato un subaffitto, percependo il relativo canone e che per le ulteriori vendite curate per il PAPINI era anche intermediario del contratto di finanziamento", trattandosi peraltro di "doglianze non consentite in sede di legittimità". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, posto a base di esso, non è consentito. Per costante orientamento di questa Suprema Corte (cfr. Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in íudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice". Nel caso in esame, premesso che, per sostenere le misure cautelari reali, sono richiesti meri indizi di reità, non già gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per cui si procede, deve rilevarsi che il provvedimento del Tribunale del riesame non è inficiato da violazione di legge e non è censurabile né per assenza di motivazione, né per motivazione apparente, né per omesso esame di punti decisivi riguardanti l'accertamento del fatto.[OSCURATO:PERSONA] del riesame - quanto al fumus commissi delicti - ha ritenuto esistente un quadro indiziario non contestato in ordine ai rapporti fra la società di [OSCURATO:PERSONA] e la società di [OSCURATO:PERSONA] per le importazioni dei veicoli, cui si è aggiunta l'ammissione dello stesso ricorrente di aver collaborato con [OSCURATO:PERSONA], come sottolineato dal Procuratore generale. Ogni ulteriore accertamento sulla consapevolezza da parte del ricorrente dei traffici, ritenuti illeciti, appartiene al merito del giudizio, ma non incide sulla legittimità del sequestro. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 22 dicembre 2021 Il Consigliere estensore 'Tn sidente [OSCURATO:PERSONA] 9 'ì(a ni iotall