CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 12382/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5521/20 23 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio loro e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via F. Denza n. 20, come da procura speciale in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata – per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 1626/2023 pubblicata in data 19/01/2023; Correzione errore materiale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con sentenza n. 1626/2023 resa nel giudizio iscritto al n. RG 4287/2020 depositata in data 19/01/2023 questa Corte rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 17 giugno 2019, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , spese liquidate in euro 11.900,00 per compensi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge. 2. Con istanza notificata in data 28/02/2024 e depositata in data 1/03/2024 la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha evidenziato l’errore materiale contenuto nella predettasentenza per omessa distrazione delle spese in favore deidifensori, chiedendone la correzione. 3. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. 4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/03/2024. Considerato che: 1. Questa Corte (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass.n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. 2. All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.; il decreto di fissazione risulta comunicato ad entrambe le parti. 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva chesia nel controricorso del 21/01/2020 che nella memoria depositatain data 6/12/2022 i difensor i di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno concluso: con vittoria di spese di cui si chiede la distrazione in favore dei difensori antistatari. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che la sentenza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità. 4. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e comunque non essendosi l’intimata opposta (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013). P.Q.M. dispone che nella sentenza di questa Corte n. 1626/2023, resa nel giudizio iscritto al n. RG 4287/2020 e depositata in data 19/01/2023, alla pagina 19 al rigo 4dopo le parole «agli accessori di legge» sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favoredegli avv.ti Lorenzo del Federico e [OSCURATO:PERSONA]».Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’origin