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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43372/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \.udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCA ZACCO1 che ha concluso chiedendo I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche ed ai benefici di legge, con rinvio alla Corte di appello competente per nuovo esame e con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 ottobre 2016, il Tribunale di Mantova condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo "A" dell'imputazione, qualificato ai sensi all'art. 469 cod. pen., e per il reato di cui al capo "B", previsto dall'art. 483 cod. pen., ritenendo accertato che l'imputato aveva fatto apparire come adempiuta la richiesta di un certificato di agibilità di un immobile e, rivolgendosi al notaio che stava rogando l'atto di compravendita di tale immobile, aveva attestato di aver presentato la predetta richiesta.

Ritenuta la continuazione, il Tribunale condannava l'imputato alla pena complessiva di un anno di reclusione ed euro 750,00 di multa.

2. L'imputato proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 19 giugno 2018, di conferma della sentenza di primo grado.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Corte di cassazione che, con sentenza n. 7620/20, emessa dalla Quinta Sezione penale il 27 settembre 2019, annullava senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo "A", perché estinto per prescrizione; annullava la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di cui al capo "B", con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame; rigettava i motivi di ricorso riguardanti l'affermazione di responsabilità.

4. Con sentenza del 21 ottobre 2020, la Corte di appello di Brescia, in esito al giudizio di rinvio, rideterminava la pena per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., di cui al capo "B", in tre mesi di reclusione e la sostituiva ex art. 53 della legge 689 del 1981 in euro 22.500,00 di multa.

Il giudice del rinvio escludeva la possibilità di determinare la pena detentiva nel minimo edittale, in ragione della presenza di un precedente penale specifico a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il giudice del rinvio, sulla base della considerazione che la condotta illecita era stata realizzata in connessione con l'attività professionale svolta da [OSCURATO:PERSONA] e al fine di conseguire un reddito, riteneva sanzione idonea la citata pena pecuniaria non sospesa.

5. Avverso la sentenza del 21 ottobre 2020, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe dovuto assolvere l'imputato per particolare tenuità del fatto, poiché tale causa di non punibilità, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è rilevabile anche di ufficio, e sussistevano le condizioni per applicarla.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe dovuto determinare la pena nel minimo edittale.

Il ricorrente sostiene non solo che gli elementi indicati dal giudice del rinvio siano in contrasto con le emergenze processuali, ma anche che sussistano elementi favorevoli all'imputato, completamente ignorati nella sentenza impugnata.

Il giudice del rinvio, inoltre, avrebbe omesso di motivare circa l'individuazione dell'entità della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva e non avrebbe tenuto conto delle condizioni economiche e familiari di [OSCURATO:PERSONA].

5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, nell'atto di appello e nel giudizio di rinvio erano stati indicati numerosi elementi - quali il comportamento collaborativo di [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni sottese alla condotta illecita - che avrebbero dovuto portare il giudice del rinvio a concedere le circostanze attenuanti generiche.

Sul punto la sentenza impugnata sarebbe del tutto silente.

5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizi di motivazione circa la richiesta della difesa di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Oltre a quanto già affermato negli altri motivi del ricorso per cassazione circa l'assenza di capacità a delinquere e di gravità del reato, il ricorrente afferma che non sussistano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] commetterà ulteriori reati.

Né ricorrerebbero ipotesi ostative alla concessione del predetto beneficio, tenuto conto, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., dell'entità del trattamento sanzionatorio e dell'estinzione delle pene inflitte per i precedenti reati.

6. Con atti datati 8 e 18 marzo 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzava, in relazione all'udienza odierna, istanza di fissazione di nuova udienza, per legittimo impedimento.

7. Con memoria del 22 aprile 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] replicava alle argomentazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale di questa Corte e approfondiva le questioni circa la sussistenza delle condizioni positive e circa l'insussistenza di elementi negativi per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; circa l'asserita violazione dell'obbligo motivazionale in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio; infine, circa l'asserita violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e l'omessa motivazione sul punto.

La difesa si riportava nel resto ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si rileva che l'istanza avanzata dalla difesa per ottenere il differimento dell'udienza odierna non può essere accolta.

La difesa del ricorrente, infatti, non ha presentato tempestiva istanza per la trattazione orale della causa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. n. 176 del 2020.

Deve ribadirsi, in proposito, il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415-01).

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile; sono fondati il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente ha lamentato carenze di motivazione circa le richieste della difesa di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena; il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è quindi assorbito.3.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a prospettare questioni coperte da preclusione.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, nel giudizio di rinvio che segue ad annullamento della Corte di cassazione, è preclusa la deduzione della non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non rilevata nel giudizio rescindente, essendosi formato il giudicato sulla insussistenza della causa di non punibilità (Sez.

F, n. 32175 del 25/08/2020, Rugolo, Rv. 279853-02).

Nel caso ora in esame, la difesa censura la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio, deducendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta difensiva, avanzata nel giudizio di rinvio, di assolvere l'imputato per particolare tenuità del fatto.

In realtà, deve osservarsi che tale richiesta non poteva essere valutata dal giudice del rinvio perché la relativa questione era preclusa, non essendo stata dedotta nel giudizio rescindente.

4. Sono fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente deduce carenza di motivazione rispettivamente circa la richiesta della difesa di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e circa la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione, secondo un rapporto di interferenza progressiva, e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo).

4.2. Nel caso ora in esame, il giudice del rinvio è incorso in errore laddove ha affermato di dover decidere solo sulla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.

Infatti, dalla lettura della sentenza 27 settembre 2019 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione risulta che il giudice di legittimità ritenne assorbite le doglianze difensive avanzate nel ricorso originario per cassazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Perciò, incombeva sul giudice del rinvio l'obbligo di decidere anche sulle citate questioni, in relazione alle quali la sentenza ora impugnata non reca adeguata motivazione.

La motivazione della sentenza impugnata risulta carente delle necessarie valutazioni circa le condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Perciò, si impone su tali punti l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio in proposito.

5. Il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, è assorbito, in quanto dipendente dalla valutazione della fondatezza della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. 6.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al profilo relativo alla carenza di motivazione circa il possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e circa la possibile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata su tali punti con rinvio per nuovo giudizio su questi ultimi ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Per il resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \.udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCA ZACCO1 che ha concluso chiedendo I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche ed ai benefici di legge, con rinvio alla Corte di appello competente per nuovo esame e con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2016, il Tribunale di Mantova condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo "A" dell'imputazione, qualificato ai sensi all'art. 469 cod. pen., e per il reato di cui al capo "B", previsto dall'art. 483 cod. pen., ritenendo accertato che l'imputato aveva fatto apparire come adempiuta la richiesta di un certificato di agibilità di un immobile e, rivolgendosi al notaio che stava rogando l'atto di compravendita di tale immobile, aveva attestato di aver presentato la predetta richiesta. Ritenuta la continuazione, il Tribunale condannava l'imputato alla pena complessiva di un anno di reclusione ed euro 750,00 di multa. 2. L'imputato proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 19 giugno 2018, di conferma della sentenza di primo grado. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Corte di cassazione che, con sentenza n. 7620/20, emessa dalla Quinta Sezione penale il 27 settembre 2019, annullava senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo "A", perché estinto per prescrizione; annullava la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di cui al capo "B", con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame; rigettava i motivi di ricorso riguardanti l'affermazione di responsabilità. 4. Con sentenza del 21 ottobre 2020, la Corte di appello di Brescia, in esito al giudizio di rinvio, rideterminava la pena per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., di cui al capo "B", in tre mesi di reclusione e la sostituiva ex art. 53 della legge 689 del 1981 in euro 22.500,00 di multa. Il giudice del rinvio escludeva la possibilità di determinare la pena detentiva nel minimo edittale, in ragione della presenza di un precedente penale specifico a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il giudice del rinvio, sulla base della considerazione che la condotta illecita era stata realizzata in connessione con l'attività professionale svolta da [OSCURATO:PERSONA] e al fine di conseguire un reddito, riteneva sanzione idonea la citata pena pecuniaria non sospesa. 5. Avverso la sentenza del 21 ottobre 2020, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe dovuto assolvere l'imputato per particolare tenuità del fatto, poiché tale causa di non punibilità, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è rilevabile anche di ufficio, e sussistevano le condizioni per applicarla. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe dovuto determinare la pena nel minimo edittale. Il ricorrente sostiene non solo che gli elementi indicati dal giudice del rinvio siano in contrasto con le emergenze processuali, ma anche che sussistano elementi favorevoli all'imputato, completamente ignorati nella sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, inoltre, avrebbe omesso di motivare circa l'individuazione dell'entità della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva e non avrebbe tenuto conto delle condizioni economiche e familiari di [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, nell'atto di appello e nel giudizio di rinvio erano stati indicati numerosi elementi - quali il comportamento collaborativo di [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni sottese alla condotta illecita - che avrebbero dovuto portare il giudice del rinvio a concedere le circostanze attenuanti generiche. Sul punto la sentenza impugnata sarebbe del tutto silente. 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizi di motivazione circa la richiesta della difesa di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Oltre a quanto già affermato negli altri motivi del ricorso per cassazione circa l'assenza di capacità a delinquere e di gravità del reato, il ricorrente afferma che non sussistano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] commetterà ulteriori reati. Né ricorrerebbero ipotesi ostative alla concessione del predetto beneficio, tenuto conto, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., dell'entità del trattamento sanzionatorio e dell'estinzione delle pene inflitte per i precedenti reati. 6. Con atti datati 8 e 18 marzo 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzava, in relazione all'udienza odierna, istanza di fissazione di nuova udienza, per legittimo impedimento. 7. Con memoria del 22 aprile 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] replicava alle argomentazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale di questa Corte e approfondiva le questioni circa la sussistenza delle condizioni positive e circa l'insussistenza di elementi negativi per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; circa l'asserita violazione dell'obbligo motivazionale in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio; infine, circa l'asserita violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e l'omessa motivazione sul punto. La difesa si riportava nel resto ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si rileva che l'istanza avanzata dalla difesa per ottenere il differimento dell'udienza odierna non può essere accolta. La difesa del ricorrente, infatti, non ha presentato tempestiva istanza per la trattazione orale della causa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. n. 176 del 2020. Deve ribadirsi, in proposito, il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415-01). 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile; sono fondati il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente ha lamentato carenze di motivazione circa le richieste della difesa di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena; il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è quindi assorbito.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a prospettare questioni coperte da preclusione. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, nel giudizio di rinvio che segue ad annullamento della Corte di cassazione, è preclusa la deduzione della non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non rilevata nel giudizio rescindente, essendosi formato il giudicato sulla insussistenza della causa di non punibilità (Sez. F, n. 32175 del 25/08/2020, Rugolo, Rv. 279853-02). Nel caso ora in esame, la difesa censura la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio, deducendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta difensiva, avanzata nel giudizio di rinvio, di assolvere l'imputato per particolare tenuità del fatto. In realtà, deve osservarsi che tale richiesta non poteva essere valutata dal giudice del rinvio perché la relativa questione era preclusa, non essendo stata dedotta nel giudizio rescindente. 4. Sono fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente deduce carenza di motivazione rispettivamente circa la richiesta della difesa di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e circa la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione, secondo un rapporto di interferenza progressiva, e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo). 4.2. Nel caso ora in esame, il giudice del rinvio è incorso in errore laddove ha affermato di dover decidere solo sulla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Infatti, dalla lettura della sentenza 27 settembre 2019 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione risulta che il giudice di legittimità ritenne assorbite le doglianze difensive avanzate nel ricorso originario per cassazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Perciò, incombeva sul giudice del rinvio l'obbligo di decidere anche sulle citate questioni, in relazione alle quali la sentenza ora impugnata non reca adeguata motivazione. La motivazione della sentenza impugnata risulta carente delle necessarie valutazioni circa le condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Perciò, si impone su tali punti l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio in proposito. 5. Il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, è assorbito, in quanto dipendente dalla valutazione della fondatezza della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. 6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al profilo relativo alla carenza di motivazione circa il possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e circa la possibile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata su tali punti con rinvio per nuovo giudizio su questi ultimi ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Per il resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad
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