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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20230/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 gennaio 2021, la Prima sezione di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso promosso ai sensi dell'art. 625 bis cod. pen. da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza di questa Quinta sezione del 17 febbraio 2020, in cui, in più ampio procedimento, si era annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati contestati al Colagrande al capo A31 perché estinti per prescrizione e rigettato nel resto il ricorso.

1.1. Sulla censura qui riproposta con il nuovo ricorso, la Prima sezione, in risposta al secondo motivo, speso sulla tardiva proposizione della "memoria di sintesi" depositata il 12 febbraio 2020, in cui si erano elencati i RIT in ordine ai quali si era dedotta l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, aveva osservato come il rigetto dell'eccezione, fondata sulla pretesa violazione degli artt. 268, comma 1, e 271, comma 1, del codice di rito, era stata motivata dalla tardività del deposito della memoria (che avrebbe dovuto essere prodotta quindici giorni prima dell'udienza) che ne aveva dettagliato gli estremi, tardività accertata e rispondente al vero e non affrontata, invece, nel ricorso avanzato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovo ricorso, sempre ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la citata pronuncia della Prima sezione, articolando le proprie censure in un unico, complesso, motivo.

2.1. Eccepisce, innanzitutto, la questione di costituzionalità dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento ai parametri dettati dagli artt. 111, 117, comma 1, Cost. e 6 Convenzione EDU, per non essere prevista, in tale norma, l'incompatibilità a decidere sul ricorso per errore di fatto dei componenti della Sezione, di questa Corte di cassazione, che ha pronunciato la sentenza di legittimità (già oggetto di un primo ricorso ex art. 625 bis codice di rito) che si assume contenere il denunciato errore.

Si ricordano le pronunce sull'art. 34 del c:odice di rito della Corte costituzionale in cui si erano ravvisati motivi di incompatibilità in capo a quel giudice che possa dirsi condizionato dalle precedenti valutazioni compiute nel procedimento in corso o in altro procedimento (in cui si sia comunque trovato a trattarne la posizione).

Un pregiudizio che, per il ricorrente, non può essere limitato al singolo giudice che ha partecipato alle precedenti valutazioni ma che deve essere esteso a tutti i componenti della Sezione di cassazione che aveva emesso la sentenza contro la quale si era proposto il primo ricorso per errore di fatto ricorso (e che, le tabelle interne all'ufficio tornava ad essere quella che aveva pronunciato la sentenza di legittimità).

Ne era una logica riprova la regola, tabellare, secondo la quale sul ricorso per errore di fatto era chiamata a decidere, in Corte di Cassazione, non la Sezione che aveva pronunciato la condanna, ma altra Sezione.

2.2. Quanto alle doglianze relative alla pronuncia della Prima sezione, il ricorrente - premesse alcune considerazioni in ordine all'ambito applicativo dell'art. 625 bis cod. proc. pen. ed alla possibilità di proporre il ricorso straordinario anche nei confronti di sentenze che abbiano deciso su un precedente ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. - lamenta la mancata considerazione, da parte di quel Collegio, del primo motivo dell'originario ricorso, trasfuso nel secondo motivo del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen..

Si era, in tali censure, lamentata l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, conversazioni che erano state specificate con la memoria depositata presso questa Corte il 12 febbraio 2020, indicando i RIT ai quali l'eccezione atteneva e rilevando anche l'assenza dei processi verbali di inizio e di fine delle intercettazioni rispetto ad altri RIT.

La Quinta sezione si era limitata ad affermare che la memoria era inammissibile perché tardivamente presentata (rispetto all'udienza di discussione del 17 febbraio 2020).

Una decisione del tutto errata, posto c:he la memoria costituiva una mera precisazione di quanto già prima dedotto, e, comunque, deduceva una inutilizzabilità della prova, eccezione sollevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Un errore (consistito anche nel dare per presenti agli atti tutti i verbali di inizio e fine delle operazioni) che aveva inciso in modo determinante nel giudizio della Quinta sezione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen., è inammissibile.

1. Il primo motivo, in cui si propone un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. - nella parte in cui non comprende l'incompatibilità di tutti i componenti la sezione della Corte di cassazione che ha pronunciato la sentenza di legittimità a decidere sul ricorso per errore materiale o di fatto proposto avverso la pronuncia di altra sezione della medesima Corte su un precedente ricorso sempre proposto avanzato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. (il secondo ricorso per errore di fatto, secondo le tabelle della Corte di cassazione, torna alla sezione che ha pronunciato l'originaria sentenza di legittimità) - è sia irrilevante, sia manifestamente infondata.

E' irrilevante perché non è strumentale alla procedura che sola consente, al ricorrente, di escludere dalla decisione uno o più giudici che egli ritenga, appunto, incompatibili, la ricusazione degli stessi, e, nel caso di specie, atteso il tenore dell'eccezione, di tutti i componenti dell'odierno collegio.

Non risulta infatti proposta alcuna ricusazione dei componenti di questo Collegio.

L'eccezione è anche manifestamente infondata posto che l'art. 34 cod. proc. pen. contempla solo quelle situazioni che il legislatore (con le numerose integrazioni discendenti dalle plurime sentenze della Corte costituzionale) ha ritenuto potenzialmente pregiudizievoli della serenità di giudizio del singolo giudice (monocratico o componente il collegio) che abbia deciso, personalmente e direttamente, sui fatti sottoposti al suo giudizio o nelle precedenti scansioni processuali del medesimo processo o nel corso di diversi procedimenti nei confronti di altri soggetti in cui abbia avuto occasione di valutare anche la posizione dell'imputato interessato (per quest'ultimo caso si ricordi la nata pronuncia della Corte cost. n. 371 del 22 ottobre 1996).

Mai però tali ragioni di incompatibilità vengono "comunicate", dall'art. 34 del codice di rito, agli altri giudici che compongono l'ufficio o la sezione di appartenenza del giudice che abbia preso la precedente, pregiudicante, decisione.

Come, invece, nell'odierno ricorso, si è inteso sostenere.

Né, invero, tale esclusione, da parte del legislatore, appare priva di ragionevolezza posto che non si comprende come possa farsi derivare un reale pregiudizio nel decidere da quello che può essere al più definito un legame di mera colleganza fra singoli giudici.

Colleganza che, peraltro, non potrebbe essere neppure limitata all'appartenenza ad una singola sezione ma, magari, anche all'intero ufficio giudiziario, ed ancora, forse, all'intero corpo della magistratura.

E, peraltro, il legislatore ha anche inteso offrire tutela all'imputato da eventuali ragioni di pregiudizio non riconducibili al singolo giudice, confermando, nell'attuale codice di procedura penale, l'istituto della rimessione del processo che, però, muove da presupposti del tutto diversi da quelli sollevati nell'odierno ricorso e che comunque non può riguardare la Corte di cassazione che è l'unico giudice di legittimità dell'ordinamento processuale italiano.

2. Il secondo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.2.1.

Si è infatti precisato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. salvo che sia fondato su errori compiuti nella sentenza che aveva deciso sul precedente ricorso per errore di fatto (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272724; Sez. 6, n. 56966 del 11/09/2017, Ferminio, Rv. 272201).

Nel caso di specie, invece, il ricorso omette di considerare quanto argomentato dalla Prima sezione nella sentenza oggi impugnata con il rimedio straordinario ed insiste su quelli asseritaimente compiuti nella sentenza della Quinta sezione, che, come si è visto, non possono costituire l'oggetto del presente scrutinio.

Peraltro, l'errore materiale o di fatto potrebbe essere stato compiuto solo nell'avere ritenuto tardiva la memoria depositata dal ricorrente nel giudizio di legittimità, circostanza che però non viene neppure dedotta, essendo, invero, pacifico che lo fosse.

L'avere invece ritenuto (nel giudizio di legittimità e nel primo giudizio per l'errore di fatto sul punto) che non fosse condivisibile la tesi, ripetuta, del ricorrente secondo il quale la memoria tardiva doveva essere presa in considerazione perché solo esplicativa dell'originario ricorso (e perché comunque deduceva una ragion di inutilizzabilità sempre sollevabile), costituirebbe, invece, solo un errore di giudizio, che, come tale, non poteva costituire l'oggetto del rimedio attivato.

Una censura, quella proposta, che è peraltro anche manifestamente infondata posto che, invece, quanto dedotto in una memoria tardivamente proposta non può essere utilizzato ad alcun titolo.

Si è infatti affermato che, nel giudizio di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini, sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in alcuna considerazione: in tal senso Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 e Sez. 1, n. 13597 del 22/1:1/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673 che, pur decidendo in riferimento a dei procedimenti camerali hanno formulato un principio di diritto che deve trovare applicazione anche in caso di ricorso deciso in pubblica udienza (così, infatti: Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647).

Peraltro - e si tratta di ulteriore ragione di inammissibilità del gravame - nell'odierno ricorso nulla si argomenta (se non apoditticamente) circa la decisività del presunto errore materiale o di fatto (che, invece, si è visto essere "di giudizio") nel percorso argomentativo della sentenza (della Prima sezione e, per vero, neppure della precedente di questa Quinta sezione) impugnata nonostante si abbia già avuto modo di precisare (Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv.282384) che, in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 aprile 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2021, la Prima sezione di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso promosso ai sensi dell'art. 625 bis cod. pen. da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza di questa Quinta sezione del 17 febbraio 2020, in cui, in più ampio procedimento, si era annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati contestati al Colagrande al capo A31 perché estinti per prescrizione e rigettato nel resto il ricorso. 1.1. Sulla censura qui riproposta con il nuovo ricorso, la Prima sezione, in risposta al secondo motivo, speso sulla tardiva proposizione della "memoria di sintesi" depositata il 12 febbraio 2020, in cui si erano elencati i RIT in ordine ai quali si era dedotta l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, aveva osservato come il rigetto dell'eccezione, fondata sulla pretesa violazione degli artt. 268, comma 1, e 271, comma 1, del codice di rito, era stata motivata dalla tardività del deposito della memoria (che avrebbe dovuto essere prodotta quindici giorni prima dell'udienza) che ne aveva dettagliato gli estremi, tardività accertata e rispondente al vero e non affrontata, invece, nel ricorso avanzato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovo ricorso, sempre ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la citata pronuncia della Prima sezione, articolando le proprie censure in un unico, complesso, motivo. 2.1. Eccepisce, innanzitutto, la questione di costituzionalità dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento ai parametri dettati dagli artt. 111, 117, comma 1, Cost. e 6 Convenzione EDU, per non essere prevista, in tale norma, l'incompatibilità a decidere sul ricorso per errore di fatto dei componenti della Sezione, di questa Corte di cassazione, che ha pronunciato la sentenza di legittimità (già oggetto di un primo ricorso ex art. 625 bis codice di rito) che si assume contenere il denunciato errore. Si ricordano le pronunce sull'art. 34 del c:odice di rito della Corte costituzionale in cui si erano ravvisati motivi di incompatibilità in capo a quel giudice che possa dirsi condizionato dalle precedenti valutazioni compiute nel procedimento in corso o in altro procedimento (in cui si sia comunque trovato a trattarne la posizione). Un pregiudizio che, per il ricorrente, non può essere limitato al singolo giudice che ha partecipato alle precedenti valutazioni ma che deve essere esteso a tutti i componenti della Sezione di cassazione che aveva emesso la sentenza contro la quale si era proposto il primo ricorso per errore di fatto ricorso (e che, le tabelle interne all'ufficio tornava ad essere quella che aveva pronunciato la sentenza di legittimità). Ne era una logica riprova la regola, tabellare, secondo la quale sul ricorso per errore di fatto era chiamata a decidere, in Corte di Cassazione, non la Sezione che aveva pronunciato la condanna, ma altra Sezione. 2.2. Quanto alle doglianze relative alla pronuncia della Prima sezione, il ricorrente - premesse alcune considerazioni in ordine all'ambito applicativo dell'art. 625 bis cod. proc. pen. ed alla possibilità di proporre il ricorso straordinario anche nei confronti di sentenze che abbiano deciso su un precedente ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. - lamenta la mancata considerazione, da parte di quel Collegio, del primo motivo dell'originario ricorso, trasfuso nel secondo motivo del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.. Si era, in tali censure, lamentata l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, conversazioni che erano state specificate con la memoria depositata presso questa Corte il 12 febbraio 2020, indicando i RIT ai quali l'eccezione atteneva e rilevando anche l'assenza dei processi verbali di inizio e di fine delle intercettazioni rispetto ad altri RIT. La Quinta sezione si era limitata ad affermare che la memoria era inammissibile perché tardivamente presentata (rispetto all'udienza di discussione del 17 febbraio 2020). Una decisione del tutto errata, posto c:he la memoria costituiva una mera precisazione di quanto già prima dedotto, e, comunque, deduceva una inutilizzabilità della prova, eccezione sollevabile in ogni stato e grado del giudizio. Un errore (consistito anche nel dare per presenti agli atti tutti i verbali di inizio e fine delle operazioni) che aveva inciso in modo determinante nel giudizio della Quinta sezione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen., è inammissibile. 1. Il primo motivo, in cui si propone un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. - nella parte in cui non comprende l'incompatibilità di tutti i componenti la sezione della Corte di cassazione che ha pronunciato la sentenza di legittimità a decidere sul ricorso per errore materiale o di fatto proposto avverso la pronuncia di altra sezione della medesima Corte su un precedente ricorso sempre proposto avanzato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. (il secondo ricorso per errore di fatto, secondo le tabelle della Corte di cassazione, torna alla sezione che ha pronunciato l'originaria sentenza di legittimità) - è sia irrilevante, sia manifestamente infondata. E' irrilevante perché non è strumentale alla procedura che sola consente, al ricorrente, di escludere dalla decisione uno o più giudici che egli ritenga, appunto, incompatibili, la ricusazione degli stessi, e, nel caso di specie, atteso il tenore dell'eccezione, di tutti i componenti dell'odierno collegio. Non risulta infatti proposta alcuna ricusazione dei componenti di questo Collegio. L'eccezione è anche manifestamente infondata posto che l'art. 34 cod. proc. pen. contempla solo quelle situazioni che il legislatore (con le numerose integrazioni discendenti dalle plurime sentenze della Corte costituzionale) ha ritenuto potenzialmente pregiudizievoli della serenità di giudizio del singolo giudice (monocratico o componente il collegio) che abbia deciso, personalmente e direttamente, sui fatti sottoposti al suo giudizio o nelle precedenti scansioni processuali del medesimo processo o nel corso di diversi procedimenti nei confronti di altri soggetti in cui abbia avuto occasione di valutare anche la posizione dell'imputato interessato (per quest'ultimo caso si ricordi la nata pronuncia della Corte cost. n. 371 del 22 ottobre 1996). Mai però tali ragioni di incompatibilità vengono "comunicate", dall'art. 34 del codice di rito, agli altri giudici che compongono l'ufficio o la sezione di appartenenza del giudice che abbia preso la precedente, pregiudicante, decisione. Come, invece, nell'odierno ricorso, si è inteso sostenere. Né, invero, tale esclusione, da parte del legislatore, appare priva di ragionevolezza posto che non si comprende come possa farsi derivare un reale pregiudizio nel decidere da quello che può essere al più definito un legame di mera colleganza fra singoli giudici. Colleganza che, peraltro, non potrebbe essere neppure limitata all'appartenenza ad una singola sezione ma, magari, anche all'intero ufficio giudiziario, ed ancora, forse, all'intero corpo della magistratura. E, peraltro, il legislatore ha anche inteso offrire tutela all'imputato da eventuali ragioni di pregiudizio non riconducibili al singolo giudice, confermando, nell'attuale codice di procedura penale, l'istituto della rimessione del processo che, però, muove da presupposti del tutto diversi da quelli sollevati nell'odierno ricorso e che comunque non può riguardare la Corte di cassazione che è l'unico giudice di legittimità dell'ordinamento processuale italiano. 2. Il secondo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.2.1. Si è infatti precisato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. salvo che sia fondato su errori compiuti nella sentenza che aveva deciso sul precedente ricorso per errore di fatto (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272724; Sez. 6, n. 56966 del 11/09/2017, Ferminio, Rv. 272201). Nel caso di specie, invece, il ricorso omette di considerare quanto argomentato dalla Prima sezione nella sentenza oggi impugnata con il rimedio straordinario ed insiste su quelli asseritaimente compiuti nella sentenza della Quinta sezione, che, come si è visto, non possono costituire l'oggetto del presente scrutinio. Peraltro, l'errore materiale o di fatto potrebbe essere stato compiuto solo nell'avere ritenuto tardiva la memoria depositata dal ricorrente nel giudizio di legittimità, circostanza che però non viene neppure dedotta, essendo, invero, pacifico che lo fosse. L'avere invece ritenuto (nel giudizio di legittimità e nel primo giudizio per l'errore di fatto sul punto) che non fosse condivisibile la tesi, ripetuta, del ricorrente secondo il quale la memoria tardiva doveva essere presa in considerazione perché solo esplicativa dell'originario ricorso (e perché comunque deduceva una ragion di inutilizzabilità sempre sollevabile), costituirebbe, invece, solo un errore di giudizio, che, come tale, non poteva costituire l'oggetto del rimedio attivato. Una censura, quella proposta, che è peraltro anche manifestamente infondata posto che, invece, quanto dedotto in una memoria tardivamente proposta non può essere utilizzato ad alcun titolo. Si è infatti affermato che, nel giudizio di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini, sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in alcuna considerazione: in tal senso Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 e Sez. 1, n. 13597 del 22/1:1/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673 che, pur decidendo in riferimento a dei procedimenti camerali hanno formulato un principio di diritto che deve trovare applicazione anche in caso di ricorso deciso in pubblica udienza (così, infatti: Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647). Peraltro - e si tratta di ulteriore ragione di inammissibilità del gravame - nell'odierno ricorso nulla si argomenta (se non apoditticamente) circa la decisività del presunto errore materiale o di fatto (che, invece, si è visto essere "di giudizio") nel percorso argomentativo della sentenza (della Prima sezione e, per vero, neppure della precedente di questa Quinta sezione) impugnata nonostante si abbia già avuto modo di precisare (Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv.282384) che, in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente E
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