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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30873/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 12349-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] C ARDONE; - controricorrente avverso la sentenza n. 4067/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione impugnava l'avviso con il quale l'Ufficio accertava induttivamente, applicando gli «studi di settore>> e la presunzione di antieconomicità, il maggior reddito Iva, Irpeg ed Irap conseguito dalla contribuente nell'anno 2007 2.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull'impugnazione dell'Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava l'appello rilevando che, in assenza di contestazioni sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali, non rilevavano, né la differenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi, né il comportamento antieconomico nella gestione dell'azienda. 4 Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

La società si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 12349 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- 1.Con l'unico motivo l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 62 bis di. 331/93 convertito in I. 427/93, 54 del dPR nr 633/72 e 39, comma 1 lett d) del dPR 600/73 in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si argomenta che la CTR abbia errato nel non riconoscere la fondatezza all'accertamento basato non solo sulla differenza tra quanto accertato con gli studi di settore e quanto dichiarato dalla società ma anche sul comportamento antieconomico della società.

2. Il motivo è fondato. 2.1 L'accertamento attraverso gli studi di settore è una forma di rettifica fiscale presuntiva regolamentata dal combinato disposto di cui agli artt. 63 sexies d.l. 331/1993 e 10

I. 146/1998 che riconosce all'[OSCURATO:PERSONA] il potere di fondare un accertamento su gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell'attività svolta. 2.2 A fronte degli elementi indiziari emergenti dall'applicazione del corretto studio di settore, spetta al contribuente indicare e comprovare, dapprima in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e, quindi, eventualmente in contenzioso, l'esistenza di valide ragioni di scostamento, ragioni che in ipotesi non sono state nemmeno dedotte (cfr. Cass. n. 3415 del 20/02/2015; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; si veda anche Cass. n. 769 del 15/01/2019). 2.3 Nella fattispecie in esame è pacifico che l'avviso di accertamento si fonda anche sulla condotta antieconomica, costituente elemento presuntivo, semplice ma grave, che sposta sul contribuente l'onere di fornire adeguate Ric. 2020 n. 12349 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -3- giustificazioni di tale anomalia gestionale e, quindi, in ultima analisi dimostrare la correttezza del dichiarato fiscale. ( cfr Cass. tra le tante Cass. 1267/2014 e 20431/2017) 2.4 La CTR nel ritenere l'illegittimità dell'accertamento fiscale fondato sullo scostannento dallo studio di settore e sull'antieconomicità della gestione aziendale senza neanche esaminare le giustificazioni addotte dal contribuente non si è conformata ai suesposti principi 3 Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche in ordine alla spese del presente procedimento.

PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 Inlio 2021 il Preside te drLMauro r1occi DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 12349-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] C ARDONE; - controricorrente avverso la sentenza n. 4067/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione impugnava l'avviso con il quale l'Ufficio accertava induttivamente, applicando gli «studi di settore>> e la presunzione di antieconomicità, il maggior reddito Iva, Irpeg ed Irap conseguito dalla contribuente nell'anno 2007 2.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull'impugnazione dell'Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava l'appello rilevando che, in assenza di contestazioni sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali, non rilevavano, né la differenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi, né il comportamento antieconomico nella gestione dell'azienda. 4 Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. La società si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 12349 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- 1.Con l'unico motivo l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 62 bis di. 331/93 convertito in I. 427/93, 54 del dPR nr 633/72 e 39, comma 1 lett d) del dPR 600/73 in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si argomenta che la CTR abbia errato nel non riconoscere la fondatezza all'accertamento basato non solo sulla differenza tra quanto accertato con gli studi di settore e quanto dichiarato dalla società ma anche sul comportamento antieconomico della società. 2. Il motivo è fondato. 2.1 L'accertamento attraverso gli studi di settore è una forma di rettifica fiscale presuntiva regolamentata dal combinato disposto di cui agli artt. 63 sexies d.l. 331/1993 e 10 I. 146/1998 che riconosce all'[OSCURATO:PERSONA] il potere di fondare un accertamento su gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell'attività svolta. 2.2 A fronte degli elementi indiziari emergenti dall'applicazione del corretto studio di settore, spetta al contribuente indicare e comprovare, dapprima in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e, quindi, eventualmente in contenzioso, l'esistenza di valide ragioni di scostamento, ragioni che in ipotesi non sono state nemmeno dedotte (cfr. Cass. n. 3415 del 20/02/2015; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; si veda anche Cass. n. 769 del 15/01/2019). 2.3 Nella fattispecie in esame è pacifico che l'avviso di accertamento si fonda anche sulla condotta antieconomica, costituente elemento presuntivo, semplice ma grave, che sposta sul contribuente l'onere di fornire adeguate Ric. 2020 n. 12349 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3- giustificazioni di tale anomalia gestionale e, quindi, in ultima analisi dimostrare la correttezza del dichiarato fiscale. ( cfr Cass. tra le tante Cass. 1267/2014 e 20431/2017) 2.4 La CTR nel ritenere l'illegittimità dell'accertamento fiscale fondato sullo scostannento dallo studio di settore e sull'antieconomicità della gestione aziendale senza neanche esaminare le giustificazioni addotte dal contribuente non si è conformata ai suesposti principi 3 Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche in ordine alla spese del presente procedimento. PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento. Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 Inlio 2021 il Preside te drLMauro r1occi DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 30873/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris