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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08703/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 19/01/2009 del Tribunale di Pisa di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina ai danni di Samir 3ebali; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata «per contraddittorietà intra ed extratestuale» con riguardo all'affermazione della propria responsabilità - è manifestamente infondato in quanto, essendo l'attendibilità della persona offesa una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), i vizi lamentati, avulsi dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di prove decisive, sono smentiti da un'ampia argomentazione della sentenza impugnata, pienamente aderente al consolidato indirizzo interpretativo in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano le pag. 4 e 5 della sentenza impugnata sull'attendibilità delle dichiarazioni della vittima, che aveva riconosciuto l'imputato, anche in ragione del riconoscimento fotografico operato dalla donna che era stata anch'essa presente ai fatti nonché del rinvenimento della refurtiva nel luogo in cui si trovava il Soltani, le cui dichiarazioni erano, peraltro, risultate prive di qualsiasi riscontro); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 19/01/2009 del Tribunale di Pisa di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina ai danni di Samir 3ebali; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata «per contraddittorietà intra ed extratestuale» con riguardo all'affermazione della propria responsabilità - è manifestamente infondato in quanto, essendo l'attendibilità della persona offesa una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), i vizi lamentati, avulsi dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di prove decisive, sono smentiti da un'ampia argomentazione della sentenza impugnata, pienamente aderente al consolidato indirizzo interpretativo in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano le pag. 4 e 5 della sentenza impugnata sull'attendibilità delle dichiarazioni della vittima, che aveva riconosciuto l'imputato, anche in ragione del riconoscimento fotografico operato dalla donna che era stata anch'essa presente ai fatti nonché del rinvenimento della refurtiva nel luogo in cui si trovava il Soltani, le cui dichiarazioni erano, peraltro, risultate prive di qualsiasi riscontro); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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