Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45624/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GIP del capoluogo piemontese, in data 15/06/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha infatti congruamente disatteso la doglianza difensiva facendo leva non soltanto sui numerosi precedenti penali specifici (per rapina, furto consumato o tentato, minaccia, evasione) gravanti sul Daversa ma, anche, sulle modalità della condotta di cui si discute che, complessivamente, hanno consentito ai giudici di merito di concludere nel senso che il fatto per cui si procede "... costituisce plastica manifestazione della concreta significatività del nuovo episodio sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (cfr., pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GIP del capoluogo piemontese, in data 15/06/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha infatti congruamente disatteso la doglianza difensiva facendo leva non soltanto sui numerosi precedenti penali specifici (per rapina, furto consumato o tentato, minaccia, evasione) gravanti sul Daversa ma, anche, sulle modalità della condotta di cui si discute che, complessivamente, hanno consentito ai giudici di merito di concludere nel senso che il fatto per cui si procede "... costituisce plastica manifestazione della concreta significatività del nuovo episodio sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (cfr., pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/20
Sentenza Cassazione n. 45624/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris