CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il provvedimento impugnato da [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la sola revoca, in executivis, dell'ordinanza ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., come da istanza del 2.12.2025, per essere stato l'appello presentato ma registrato tardivamente. Osservato che, pertanto, le censure relative all'omessa pronuncia da parte del Giudice dell'esecuzione sulla richiesta di acquisizione e trasmissione dell'appello, al malfunzionamento del deposito telematico che non deve incidere sull'appellante, all'incompetenza del G.e. che non può valutare l'esistenza dell'impugnazione e alla violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionalei sono aspecifiche. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M