CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08236/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso l'ipotesi della "minore gravità" individuando, quale elementi ostativi, l'elevata quantità di principio attivo, il numero non trascurabile di dosi ricavabili, corrispondenti a 131 dosi medie, e la non occasionalità della condotta, avvenuta in una nota piazza di spaccio, ciò che denota il legame dell'imputato con un più vasto circuito criminale; considerato che il secondo motivo, il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione dei plurimi, recenti e specifici precedenti penali; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 20