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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16610/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi volti a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato si era rifiutato, nonostante la richiesta della polizia giudiziaria, di esibire il proprio documento di identità e di fornire le sue generalità.

Secondo il giudice di merito, inoltre, la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato non era attendibile, in quanto contrastante con i particolari indicati nall'annotazione di servizio del 14 febbraio 2018: gli operatori di polizia giudiziaria avevano affermato di essere riusciti a identificare l'imputato solo in un secondo momento, quando allo stesso era caduto il porta documenti con relativo passaporto e patente di guida.

Il reato previsto dall'art. 651 cod. pen., infatti, si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente (Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262644).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi volti a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato si era rifiutato, nonostante la richiesta della polizia giudiziaria, di esibire il proprio documento di identità e di fornire le sue generalità. Secondo il giudice di merito, inoltre, la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato non era attendibile, in quanto contrastante con i particolari indicati nall'annotazione di servizio del 14 febbraio 2018: gli operatori di polizia giudiziaria avevano affermato di essere riusciti a identificare l'imputato solo in un secondo momento, quando allo stesso era caduto il porta documenti con relativo passaporto e patente di guida. Il reato previsto dall'art. 651 cod. pen., infatti, si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente (Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262644). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 16610/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris