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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 22533/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8678-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società già con sede in Barberino di Mugello (FI), via Pian della Fonda n.c. 2A-Int. 6 (C.F., P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04179820487), in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 42E41 F205M) e [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 38M41 F205P), rappresentate e difese, come da mandato allegato al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze – controricorrenti- avverso il decreto n. cronol. 355/2022, emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, in data 24.02.22, depositato in cancelleria in data 25.02.22, pronunciato nel procedimento di opposizione, ex artt. 98-99 l.fall.; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 14/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Le sorelle Donatella e [OSCURATO:PERSONA] , con ricorso depositato i l 23.10.18 , proponevano opposizione, ex artt. 98 e 99 l. fall., al decreto del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., emesso il

27.9. 2018, con il quale era stata respinta la loro domanda di restituzione , ex art. 103 l. fall. , d i immobili di cui vantavano la proprietà.

2. Le opponenti avevano premesso alle loro domande restitutorie che: 2.1) con attoa rogito del notaio Barsanti, stipulato il

16.7. 2008, “ di cessione di immobili in corrispettivo di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia, compravendita, costituzione di servitù e divisione”,esse avevano venduto a [OSCURATO:SOCIETA]. lerispettive quote di comproprietà, pari al 50% dell’intero per ciascuna, di alcune porzioni di un più ampio edificio ad uso di civile abitazione posto nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] n. 22, nonché la quota indivisa pari a 6/10 della piena proprietà delle aree esterne al fabbricato; 2.2) quale corrispettivo per l’acquisto delle predette unità immobiliari [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligataad eseguire a propria cura e spese, entro il 31 dicembre 2010, le opere di ristrutturazione e consolidamento di altre porzioni immobiliari,all’epoca in comproprietà tra le opponenti ed oggetto di divisione tra loro; 2.3) l’obbligazione assunta dall’acquirente era stata garantita da polizza fideiussoria delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00; 2.4)il termine stabilito per l’adempimento delle obbligazioni a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. era statoprorogato una prima volta, con scrittura del 24 dicembre 2010, fino al 30 giugno 2012 ed una seconda volta, con scrittura del 27 giugno 2012, fino al 30 giugno 2013, ma a condizione della consegna da parte dell’acquirente di una polizza fideiussoria a prima richiesta, sostitutiva di quella originaria; 2.5) la fideiussione non era stata tuttavia consegnata, cosicché esse opponenti, con atto di intimazione e diffida, notificato nel dicembre 2012, avevano intimatoa [OSCURATO:SOCIETA]. di adempiereentro il 28 dicembre 2012 alla nuova obbligazione di garanzia assunta, avvertendola che, in difetto,le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e consolidamento delle porzioni immobiliari avrebbero dovuto considerarsi come mai concessee il contratto di compravendita del 16 luglio 2008 avrebbe dovuto considerarsi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.; 2.6) non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. dato seguito al l’ atto di intimazione e diffida, in data 3 giugno 2013 esse avevano cita to in giudizio la società innanzi al Tribunale di Firenze,chiedendo che venisse accertata l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di compravenditao che il contratto venisse dichiarato risolto pergraveinadempimento della convenuta, con conseguente condanna della stessa allariconsegna degli immobili oggetto di trasferimento e alla cancellazione dell’ipoteca nel frattempo iscrittasui beni d a lla Banca del Mugello; 2.7) lacausa, nella quale [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta contumace, era stata poi dichiarata interrotta per l’intervenuto fallimento della società il 18.12.2013; 2.8) il giudiziointerrotto in sede ordinaria era stato da loro riassunto soltanto per ottenere una pronuncia sulle domande di risoluzione ; pressoché contestualmente, esse avevano presentatoanche la domanda di restituzione in sede fallimentare; 2.9) il G.D. aveva rigettato detta domanda ritenendo irrituale la diffida ad adempiere ed escludendo che il contratto potesse ritenersi risolto per l’inadempimento della fallita, reputato di scarsa importanza perché erano state già eseguite una buona parte delle opere, mentre le Tesi non avevano versato le somme previste a conguaglio.

3. Il Tribunale,con decreto del 22.5.2022, ha accolto l’opposizione.3.1.

Il giudice hain primo luogo r i gettato l’eccezione sollevata dal curatore nel proprio atto di costitu zione, d i improcedibilità della domanda di restituzione,per non avere le opponenti avanzato in sede fallimentare quella, pregiudiziale,di risoluzione del contratto; ha, sul punto, afferma to che : i) l a domanda restitutoria ex art. 103 l.f. presuppone va necessariamente l’accertamento incidentale della risoluzione del contratto di compravendita, tanto che anche il giudice delegato si era pronunciato sulla risoluzione, escludendo che ne ricorressero i presupposti; ii) la domanda di risoluzione riassunta in sede ordinaria era stata , nelle more, dichiarata improcedibile, sicché non era precluso a d esso tribunale di esaminarla nel merito; ii i) le opponenti, chiedendo la riunione dei giudizi, avevano comunquemanifestato l’intenzione di devolvere al collegio dell’opposizione entrambe le domande; iv) in questo senso deponeva anche il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2990/2020).

3.2. Nel merito il tribunale: i) ha ritenuto che il contratto di cui all’atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] si fosserisolto ai sensi dell’art. 1454 c.c., perché il termine per l’ultimazione dei lavori era stato prorogato a condizione della risoluzione dell’accordo in caso di mancata consegna da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della polizza assicurativa a prima richiesta (consegna mai avvenuta) e la società non aveva provveduto ad ultimare le opere entro il termine di 15 giorni assegnatole nell’atto di diffida ad adempiere; ii) ha ulteriormente rilevato che il contratto doveva in ogni caso essere dichiarato risoltoper l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], che non poteva considerarsi di scarsa importanza , considerate le risultanze della Ctu,che aveva accertato che sull’immobile “ex fienile” –assegnato a [OSCURATO:PERSONA] i con l ’atto di divisione - non era stato eseguito alcun intervento, mentre gli interventi eseguiti sull’immobile “ex colonica” – assegnato a [OSCURATO:PERSONA] a Tesi – ammontavano a un valore di € 112.000, beninferiore sia al valore dei beni trasferiti alla società (€ 300.000) sia al valore delle opere che questa avrebbe dovuto realizzare; iii) ha respinto l’eccezione di inadempimento delle Tesi , pure svolta dal curatore ai sensi dell’ art. 1460 c.c.,evidenziando che le venditrici avrebbero dovuto versare i conguagli solo ad “opere eseguite” e sempre che il loro valore fosse stato superiore a quello dei beni ceduti; iv) ha escluso di poter distinguere tra inadempimento nei confronti dell’una o dell’altra opponente, in quanto le pattuizioni contrattuali dovevano essere valutate in modo unitario; v) ha infine osservato che il maggior valore acquisito- per effetto dell’esecuzione parziale degli interventi- dai beni che il Fallimento era tenuto a restituire, rispetto al valore loro attribuito nel rogito, era ampiamente assorbito dal credito della Banca che nel frattempo aveva iscritto ipoteca sugli immobili.

4. Il decretoè stato impugnat o da l F allimento E dilmonastra s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui Donatella e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

“vizio di ultrapetizione o extrapetizione ex art.112 c.p.c., per pronuncia della risoluzione della cessione di cui al contratto ai rogiti Barsanti in mancanza della relativa domanda avversaria”, nonché, “in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 52 c. 2, del capo v (artt. 92-103), e dell'art. 72 c. 5 secondo periodo l.fall. sul punto” e infine“in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c., omessa o insufficiente motivazionesul punto”. 1.1 Secondo il ricorrente, nel procedimento ex artt. 93 e segg. l. fall. le odierne controricorrenti non av rebbero mai proposto la domanda di risoluzione del contratto dicessione degli immobili stipulato con la società poi fallita, come invece avrebbero dovuto in forza del combinato disposto d egli artt. 52,comma 2 , l . f all. e 72 , c omma 5 , secondo periodo l . f all., essendosi invece limitate, in sede fallimentare,a ri chiedere solo ed esclusivamente la restituzione dei beni compravenduti ex art. 103 l. f all : la domanda di risoluzione sarebbe stata avanzata unicamente dinanzi al giudice della cognizione ordinaria (che l’aveva dichiarata improcedibile, con sentenza confermata in grado di appello e passata in giudicato ) ma mai trasferita dinanzi al giudice fallimentare; sempre a dire del ricorrente, il tribunale avrebbe erroneamente affermato che il GiudiceDelegato si era “pronunciato … sulla risoluzione”; ciò che, del resto, il G.D. non avrebbe potuto fare , in mancanza di proposizione della relativa domanda.1.2 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la domanda di risoluzione – ove mai implicitamente richiesta attraverso l’istanza di riunione dei giudizi formulata per la prima voltacol ricorso in opposizione- sarebbe stata nuova e dunque inammissibile; deduce, infine, che il giudice del merito ha erroneamente interpretato i principi di diritto enunciati in materia da Cass. 2990/2020, la quale ha affermato esattamente l'opposto di q uanto rit enuto nel decreto impugnato, ovvero c he anche la domanda di risoluzione finalizzata alla restituzione, proposta nelle sedi ordinarie prima della dichiarazione di fallimento, dopo l’interruzione del giudizio ex art. 43 c. 3 l.fall. deve essere riassunta, secondo il rito speciale dell’accertamento del passivo , davanti al giudice delegato. 1.3Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni. 1.4In primo luogo - nonostante ciò che in via generica e assertiva deduce il ricorrente- perché il [OSCURATO:PERSONA] si era già pronunciato sulla domanda di risoluzione del contratto, seppure respingendola, là dove aveva escluso sia la validità della diffida ad adempiere notificata dalle sorelle Tesi a [OSCURATO:SOCIETA], sia la gravità dell’inadempimento della società ed aveva pertanto ritenuto implicitamente che la domanda fosse stata proposta (rigettando per la sua infondatezza, e non certo per improcedibilità, anche la conseguente domanda restitutoria).

Ne consegue che l’eventuale vizio di ultrapetizione in cui lo stesso G.D. sarebbe in tal modo incorso avrebbe dovuto essere denunciato dal Fallimento oggi ricorrente mediante autonoma impugnazione del decretodi esecutorietà dello stato passivo, o comunque mediante apposita, espressa eccezione formulata nell’atto di costituzione nel giudizio ex art. 98 l. fall., in difetto delle quali la domanda doveva ritenersi definitivamente introdotta nel processo e devoluta all’esame del giudice dell’opposizione. 1.5In secondo luogo, perché la questione prospettata dal ricorrente attiene all’interpretazione della domanda, la quale spettasolo al giudice del merito , il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere censurato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019); peraltro, nella specie, come si desume dal provvedimento del G.D., le allora opponenti avevano allegato già in sede di verifica tutti i fattiidonei a fondare l’accertamento dell’avvenuta risoluzione contrattuale, sicché l’interpretazione della domanda fornita dal tribunale, che ha ritenuto implicitamente richiesto in via in cidentale l’accertamento in questione, non potrebbe essere sindacata neppure sotto il predetto profilo.

2. Con il secondo motivo il Fallimento denuncia il vizio d i motivazione del decreto impugnato, che sarebbe fondato su una C. t . u . c aratterizzata da carenzeed errori scientifici, che non avrebbe dato risposta alle osservazioni critiche del suo C.t.p. in ordine sia alla stima del valore delle opere eseguite daEdilmonastra nelle unità immobiliari assegnate a M aria [OSCURATO:PERSONA] con la divisione, sia alla stima del valore degli immobili oggetto della domanda di restituzione come aumentato in conseguenza de gli interventi di ristrutturazioneultimati dalla società poi fallita.

3. Con il terzo mezzo , che denuncia “ violazione e/o falsa applicazione: dell'art. 1455 c.c. (e in particolare, del requisito della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione); dell'art. 1362 c.c. (e in particolare, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale letterale e logico); degli artt. 1292 e 1294 c.c.; nonchédegli artt. 1314, 1316 e 1319 c. 1 c.c.”, il ricorrente contesta sia la valutazione della gravità dell’inadempimento sia l’interpretazione unitaria del contratto fornitedai giudici del merito.

4. Con il quarto motivo il Fallimento illustra le medesime doglianze s otto il profilo del vizio dimotivazione..

5. Il ricorrente propone,infine, un quinto motivo con cui, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.,deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2826, 2839 e 2841 c.c., stante l'inesistenza dell'ipoteca sulla quota indivisa di 6/10 delle parti esternecomuni”.

6. I motivi dal secondo al quinto sono tutti inammissibili , perché volti a contestare solo la seconda delle due distinte ratio nes sulla quali si fonda l’accertamento della risoluzione del contratto (e cioè quella concernente la gravità dell’inadempimento),ma non la prima ratio , con cui il t ribunale ha ritenuto che il contratto si fosse risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ.,per lo spirare del termine assegnato alla società con l’atto di diffida ad adempiere.

Il ricorrente difetta perciò di interesse a ottenere una pronuncia sulle censure illustrate, la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento del decre to impugnato (cfr. Sez.

U , Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 ; Sez.

L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 ; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 - , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).

7. Il sesto mezzo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo n. 4 c.p.c., “violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” per non aver il Tribunaleapplicato “quantomeno il criterio della compensazione delle spese alla luce della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 dellaCorte C ostituzionale, nella parte in cui l'art. 92 c.p.c. non prevede il potere del giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravimotivi”. 7.1 Anche il sesto motivo è all’evidenza inammissibile in quanto volto a richiedere a questa Corte di legittimità un apprezzamento di merito sulla regolamentazione delle spese di lite, che il tribunale ha ritenuto di liquidare secondo l’ordinario e corretto criterio della soccombenza.

Anche lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrentiin via fra loro solidale , delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8678-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società già con sede in Barberino di Mugello (FI), via Pian della Fonda n.c. 2A-Int. 6 (C.F., P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04179820487), in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 42E41 F205M) e [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 38M41 F205P), rappresentate e difese, come da mandato allegato al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze – controricorrenti- avverso il decreto n. cronol. 355/2022, emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, in data 24.02.22, depositato in cancelleria in data 25.02.22, pronunciato nel procedimento di opposizione, ex artt. 98-99 l.fall.; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 14/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Le sorelle Donatella e [OSCURATO:PERSONA] , con ricorso depositato i l 23.10.18 , proponevano opposizione, ex artt. 98 e 99 l. fall., al decreto del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., emesso il 27.9. 2018, con il quale era stata respinta la loro domanda di restituzione , ex art. 103 l. fall. , d i immobili di cui vantavano la proprietà. 2. Le opponenti avevano premesso alle loro domande restitutorie che: 2.1) con attoa rogito del notaio Barsanti, stipulato il 16.7. 2008, “ di cessione di immobili in corrispettivo di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia, compravendita, costituzione di servitù e divisione”,esse avevano venduto a [OSCURATO:SOCIETA]. lerispettive quote di comproprietà, pari al 50% dell’intero per ciascuna, di alcune porzioni di un più ampio edificio ad uso di civile abitazione posto nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] n. 22, nonché la quota indivisa pari a 6/10 della piena proprietà delle aree esterne al fabbricato; 2.2) quale corrispettivo per l’acquisto delle predette unità immobiliari [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligataad eseguire a propria cura e spese, entro il 31 dicembre 2010, le opere di ristrutturazione e consolidamento di altre porzioni immobiliari,all’epoca in comproprietà tra le opponenti ed oggetto di divisione tra loro; 2.3) l’obbligazione assunta dall’acquirente era stata garantita da polizza fideiussoria delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00; 2.4)il termine stabilito per l’adempimento delle obbligazioni a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. era statoprorogato una prima volta, con scrittura del 24 dicembre 2010, fino al 30 giugno 2012 ed una seconda volta, con scrittura del 27 giugno 2012, fino al 30 giugno 2013, ma a condizione della consegna da parte dell’acquirente di una polizza fideiussoria a prima richiesta, sostitutiva di quella originaria; 2.5) la fideiussione non era stata tuttavia consegnata, cosicché esse opponenti, con atto di intimazione e diffida, notificato nel dicembre 2012, avevano intimatoa [OSCURATO:SOCIETA]. di adempiereentro il 28 dicembre 2012 alla nuova obbligazione di garanzia assunta, avvertendola che, in difetto,le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e consolidamento delle porzioni immobiliari avrebbero dovuto considerarsi come mai concessee il contratto di compravendita del 16 luglio 2008 avrebbe dovuto considerarsi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.; 2.6) non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. dato seguito al l’ atto di intimazione e diffida, in data 3 giugno 2013 esse avevano cita to in giudizio la società innanzi al Tribunale di Firenze,chiedendo che venisse accertata l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di compravenditao che il contratto venisse dichiarato risolto pergraveinadempimento della convenuta, con conseguente condanna della stessa allariconsegna degli immobili oggetto di trasferimento e alla cancellazione dell’ipoteca nel frattempo iscrittasui beni d a lla Banca del Mugello; 2.7) lacausa, nella quale [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta contumace, era stata poi dichiarata interrotta per l’intervenuto fallimento della società il 18.12.2013; 2.8) il giudiziointerrotto in sede ordinaria era stato da loro riassunto soltanto per ottenere una pronuncia sulle domande di risoluzione ; pressoché contestualmente, esse avevano presentatoanche la domanda di restituzione in sede fallimentare; 2.9) il G.D. aveva rigettato detta domanda ritenendo irrituale la diffida ad adempiere ed escludendo che il contratto potesse ritenersi risolto per l’inadempimento della fallita, reputato di scarsa importanza perché erano state già eseguite una buona parte delle opere, mentre le Tesi non avevano versato le somme previste a conguaglio. 3. Il Tribunale,con decreto del 22.5.2022, ha accolto l’opposizione.3.1. Il giudice hain primo luogo r i gettato l’eccezione sollevata dal curatore nel proprio atto di costitu zione, d i improcedibilità della domanda di restituzione,per non avere le opponenti avanzato in sede fallimentare quella, pregiudiziale,di risoluzione del contratto; ha, sul punto, afferma to che : i) l a domanda restitutoria ex art. 103 l.f. presuppone va necessariamente l’accertamento incidentale della risoluzione del contratto di compravendita, tanto che anche il giudice delegato si era pronunciato sulla risoluzione, escludendo che ne ricorressero i presupposti; ii) la domanda di risoluzione riassunta in sede ordinaria era stata , nelle more, dichiarata improcedibile, sicché non era precluso a d esso tribunale di esaminarla nel merito; ii i) le opponenti, chiedendo la riunione dei giudizi, avevano comunquemanifestato l’intenzione di devolvere al collegio dell’opposizione entrambe le domande; iv) in questo senso deponeva anche il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2990/2020). 3.2. Nel merito il tribunale: i) ha ritenuto che il contratto di cui all’atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] si fosserisolto ai sensi dell’art. 1454 c.c., perché il termine per l’ultimazione dei lavori era stato prorogato a condizione della risoluzione dell’accordo in caso di mancata consegna da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della polizza assicurativa a prima richiesta (consegna mai avvenuta) e la società non aveva provveduto ad ultimare le opere entro il termine di 15 giorni assegnatole nell’atto di diffida ad adempiere; ii) ha ulteriormente rilevato che il contratto doveva in ogni caso essere dichiarato risoltoper l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], che non poteva considerarsi di scarsa importanza , considerate le risultanze della Ctu,che aveva accertato che sull’immobile “ex fienile” –assegnato a [OSCURATO:PERSONA] i con l ’atto di divisione - non era stato eseguito alcun intervento, mentre gli interventi eseguiti sull’immobile “ex colonica” – assegnato a [OSCURATO:PERSONA] a Tesi – ammontavano a un valore di € 112.000, beninferiore sia al valore dei beni trasferiti alla società (€ 300.000) sia al valore delle opere che questa avrebbe dovuto realizzare; iii) ha respinto l’eccezione di inadempimento delle Tesi , pure svolta dal curatore ai sensi dell’ art. 1460 c.c.,evidenziando che le venditrici avrebbero dovuto versare i conguagli solo ad “opere eseguite” e sempre che il loro valore fosse stato superiore a quello dei beni ceduti; iv) ha escluso di poter distinguere tra inadempimento nei confronti dell’una o dell’altra opponente, in quanto le pattuizioni contrattuali dovevano essere valutate in modo unitario; v) ha infine osservato che il maggior valore acquisito- per effetto dell’esecuzione parziale degli interventi- dai beni che il Fallimento era tenuto a restituire, rispetto al valore loro attribuito nel rogito, era ampiamente assorbito dal credito della Banca che nel frattempo aveva iscritto ipoteca sugli immobili. 4. Il decretoè stato impugnat o da l F allimento E dilmonastra s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui Donatella e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. “vizio di ultrapetizione o extrapetizione ex art.112 c.p.c., per pronuncia della risoluzione della cessione di cui al contratto ai rogiti Barsanti in mancanza della relativa domanda avversaria”, nonché, “in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 52 c. 2, del capo v (artt. 92-103), e dell'art. 72 c. 5 secondo periodo l.fall. sul punto” e infine“in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c., omessa o insufficiente motivazionesul punto”. 1.1 Secondo il ricorrente, nel procedimento ex artt. 93 e segg. l. fall. le odierne controricorrenti non av rebbero mai proposto la domanda di risoluzione del contratto dicessione degli immobili stipulato con la società poi fallita, come invece avrebbero dovuto in forza del combinato disposto d egli artt. 52,comma 2 , l . f all. e 72 , c omma 5 , secondo periodo l . f all., essendosi invece limitate, in sede fallimentare,a ri chiedere solo ed esclusivamente la restituzione dei beni compravenduti ex art. 103 l. f all : la domanda di risoluzione sarebbe stata avanzata unicamente dinanzi al giudice della cognizione ordinaria (che l’aveva dichiarata improcedibile, con sentenza confermata in grado di appello e passata in giudicato ) ma mai trasferita dinanzi al giudice fallimentare; sempre a dire del ricorrente, il tribunale avrebbe erroneamente affermato che il GiudiceDelegato si era “pronunciato … sulla risoluzione”; ciò che, del resto, il G.D. non avrebbe potuto fare , in mancanza di proposizione della relativa domanda.1.2 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la domanda di risoluzione – ove mai implicitamente richiesta attraverso l’istanza di riunione dei giudizi formulata per la prima voltacol ricorso in opposizione- sarebbe stata nuova e dunque inammissibile; deduce, infine, che il giudice del merito ha erroneamente interpretato i principi di diritto enunciati in materia da Cass. 2990/2020, la quale ha affermato esattamente l'opposto di q uanto rit enuto nel decreto impugnato, ovvero c he anche la domanda di risoluzione finalizzata alla restituzione, proposta nelle sedi ordinarie prima della dichiarazione di fallimento, dopo l’interruzione del giudizio ex art. 43 c. 3 l.fall. deve essere riassunta, secondo il rito speciale dell’accertamento del passivo , davanti al giudice delegato. 1.3Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni. 1.4In primo luogo - nonostante ciò che in via generica e assertiva deduce il ricorrente- perché il [OSCURATO:PERSONA] si era già pronunciato sulla domanda di risoluzione del contratto, seppure respingendola, là dove aveva escluso sia la validità della diffida ad adempiere notificata dalle sorelle Tesi a [OSCURATO:SOCIETA], sia la gravità dell’inadempimento della società ed aveva pertanto ritenuto implicitamente che la domanda fosse stata proposta (rigettando per la sua infondatezza, e non certo per improcedibilità, anche la conseguente domanda restitutoria). Ne consegue che l’eventuale vizio di ultrapetizione in cui lo stesso G.D. sarebbe in tal modo incorso avrebbe dovuto essere denunciato dal Fallimento oggi ricorrente mediante autonoma impugnazione del decretodi esecutorietà dello stato passivo, o comunque mediante apposita, espressa eccezione formulata nell’atto di costituzione nel giudizio ex art. 98 l. fall., in difetto delle quali la domanda doveva ritenersi definitivamente introdotta nel processo e devoluta all’esame del giudice dell’opposizione. 1.5In secondo luogo, perché la questione prospettata dal ricorrente attiene all’interpretazione della domanda, la quale spettasolo al giudice del merito , il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere censurato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019); peraltro, nella specie, come si desume dal provvedimento del G.D., le allora opponenti avevano allegato già in sede di verifica tutti i fattiidonei a fondare l’accertamento dell’avvenuta risoluzione contrattuale, sicché l’interpretazione della domanda fornita dal tribunale, che ha ritenuto implicitamente richiesto in via in cidentale l’accertamento in questione, non potrebbe essere sindacata neppure sotto il predetto profilo. 2. Con il secondo motivo il Fallimento denuncia il vizio d i motivazione del decreto impugnato, che sarebbe fondato su una C. t . u . c aratterizzata da carenzeed errori scientifici, che non avrebbe dato risposta alle osservazioni critiche del suo C.t.p. in ordine sia alla stima del valore delle opere eseguite daEdilmonastra nelle unità immobiliari assegnate a M aria [OSCURATO:PERSONA] con la divisione, sia alla stima del valore degli immobili oggetto della domanda di restituzione come aumentato in conseguenza de gli interventi di ristrutturazioneultimati dalla società poi fallita. 3. Con il terzo mezzo , che denuncia “ violazione e/o falsa applicazione: dell'art. 1455 c.c. (e in particolare, del requisito della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione); dell'art. 1362 c.c. (e in particolare, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale letterale e logico); degli artt. 1292 e 1294 c.c.; nonchédegli artt. 1314, 1316 e 1319 c. 1 c.c.”, il ricorrente contesta sia la valutazione della gravità dell’inadempimento sia l’interpretazione unitaria del contratto fornitedai giudici del merito. 4. Con il quarto motivo il Fallimento illustra le medesime doglianze s otto il profilo del vizio dimotivazione.. 5. Il ricorrente propone,infine, un quinto motivo con cui, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.,deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2826, 2839 e 2841 c.c., stante l'inesistenza dell'ipoteca sulla quota indivisa di 6/10 delle parti esternecomuni”. 6. I motivi dal secondo al quinto sono tutti inammissibili , perché volti a contestare solo la seconda delle due distinte ratio nes sulla quali si fonda l’accertamento della risoluzione del contratto (e cioè quella concernente la gravità dell’inadempimento),ma non la prima ratio , con cui il t ribunale ha ritenuto che il contratto si fosse risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ.,per lo spirare del termine assegnato alla società con l’atto di diffida ad adempiere. Il ricorrente difetta perciò di interesse a ottenere una pronuncia sulle censure illustrate, la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento del decre to impugnato (cfr. Sez. U , Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 ; Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 ; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 - , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020). 7. Il sesto mezzo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo n. 4 c.p.c., “violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” per non aver il Tribunaleapplicato “quantomeno il criterio della compensazione delle spese alla luce della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 dellaCorte C ostituzionale, nella parte in cui l'art. 92 c.p.c. non prevede il potere del giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravimotivi”. 7.1 Anche il sesto motivo è all’evidenza inammissibile in quanto volto a richiedere a questa Corte di legittimità un apprezzamento di merito sulla regolamentazione delle spese di lite, che il tribunale ha ritenuto di liquidare secondo l’ordinario e corretto criterio della soccombenza. Anche lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrentiin via fra loro solidale , delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib
Decreto Cassazione n. 22533/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris