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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 26626/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20727/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].r. l . , elettivamente domiciliat a presso l’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]S.p.A. -intimato - avverso il decreto cron . n. 506 /20 1 9 , depositat o dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentò domanda di rivendica di quattro imbarcazioniinventariate all’attivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].

A fronte del rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente presentò opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., che venne a sua volta respinta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. impugn ò per revocazione il decreto del Tribunale,prospettando un errore di fatto nell’affermazione che «l’area c.d.

“ex N.A.C.” fosse di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e che questa deduzione si ricavava dalla documentazione in atti, mentre si ignorava l’esistenza della relazione del Curatore al [OSCURATO:PERSONA] che confessoriamente dichiarava di avere inventariato imbarcazioni rinvenute su aree in concessione a società terze».

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dichiarò l’impugnazione «inammissibile, prima ancora che infondata».

Contro tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in duemotivi.

Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]è rimasto intimato.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primomotivo di ricorso denuncia la « violazione , per omessa applicazione, dell’art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.».

La ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui la critica mossa con l’impugnazione per revocazione avrebbe avuto ad oggetto un (preteso) errore di valutazione della prova e non un errore di percezione rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

2. Il secondo motivo censura la «violazione, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,dell’art. 395, n. 4, c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c.». [OSCURATO:SOCIETA]. attribuisce al tribunale un malinteso su l reale contenuto dell’impugnazione e precisa che «l’errore revocatorio in verità denunciato non consiste nel fatto che tale relazione [id est: la relazione del curatore al giudice delegato] dia la prova positiva di proprietà delle imbarcazioniin capo alla rivendicante (cosa mai sostenuta dalla rivendicante), bensì dà la prova “negativa” che tali imbarcazioni non sono o quantomeno s i doveva presumere che non fossero di proprietà della fallita».

3. L’esame congiunto dei due motivi rende evidente l’inammissibilità del ricorso, che non si confronta né con la complessiva ratio decidendiche regge il decreto impugnato, né con i necessari presuppostidell’impugnazione per revocazione.

3.1. L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone innanzitutto un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti, una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; occorre altresì che l’errore: a) consista in un difetto di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risulticon immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) sia essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa ( v., tra le tante , Cass. nn.16439/2021; 3190/2006).

Ebbene, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha rilevato l’assenza di tutti e tre questi requisiti, in quanto ha ritenuto: a) che l’errore denunciato fosse relativo alla valutazionedelle prov e e non alla percezione di un fatto; b) che il fattoche si assume erroneamente tenuto per vero nel decreto e invece negato dalla ricorrente (ovverosia la proprietà della società fallita su ll’area su cui insisteva l’azienda) non fosse affatto smentito dagli atti con immediatezza ed obiettività , senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, perché anzi la stessa ricorrente aveva affermato, nell’atto di opposizione, che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

«aveva rilevato la proprietà di quell’area»; c) che la questione della proprietà dell’area non fosse essenziale e decisiva, ai fini del rigetto dell’opposizione, tant’è che a questo (il rigetto) il tribunale era giunto senza accertare quella (la proprietà dell’area), ma limitandosi a rilevare come « l’area e il ramo d’azienda fossero di pertinenzadella fallita».

3.2. Ebbene, il primo motivo di ricorso si concentra soltanto su uno dei tre requisiti che devono concorrere perché possa essere accolta la revocazione (che l’errore denunciato sia relativo alla percezione di un fattoe non alla valutazione delle prove), senza farsi alcun carico dei rimanenti .

Il che rende superfluoesaminare e argomentare l’infondatezza di un motivo che non potrebbe portare comunque alla cassazione del decreto impugnato.

3.3. Ma ancor più significativo e rivelatore dell a inammissibilità del ricorso è il chiarimento che la ricorren te fornisce, illustrando il secondo motivo, su come essa intende l’oggetto della proposta revocazione.

Infatti, [OSCURATO:SOCIETA]. precisa di non avere mai sostenuto che la relazione del curatore «dia la prova positiva di proprietà delle imbarcazioni in capo alla rivendicante» e di sostenere invece che da quella relazione si ricavi «la prova “negativa” che tali imbarcazioni non sono o quantomeno si doveva presumere che non fossero di proprietà della fallita».

Con tale precisazione si rende palese la mancanza di decisività del preteso errore revocatorio, perché la ricorrente non considera il dato essenziale che oggetto del giudizio nella rivendica dei beni inventariati all’attivo del fallimento e nella successiva opposizione allo stato passivo non è la proprietà dei beni rivendicati in capo all’imprenditore fallito, bensì la proprietà in capo alla rivendicante; e che, quindi, per respingere la domanda e l’opposizione, non è necessario provare che i beni sono di proprietà dell’impresa fallita, ma è sufficiente che manchi la prova che essi sono di proprietà del soggetto che li rivendica.

4. Dichiarato inammissibile il ricorso , non occorre provvedere sulle spese di lite relative a l presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20727/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].r. l . , elettivamente domiciliat a presso l’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]S.p.A. -intimato - avverso il decreto cron . n. 506 /20 1 9 , depositat o dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentò domanda di rivendica di quattro imbarcazioniinventariate all’attivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. A fronte del rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente presentò opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., che venne a sua volta respinta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. impugn ò per revocazione il decreto del Tribunale,prospettando un errore di fatto nell’affermazione che «l’area c.d. “ex N.A.C.” fosse di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e che questa deduzione si ricavava dalla documentazione in atti, mentre si ignorava l’esistenza della relazione del Curatore al [OSCURATO:PERSONA] che confessoriamente dichiarava di avere inventariato imbarcazioni rinvenute su aree in concessione a società terze». Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dichiarò l’impugnazione «inammissibile, prima ancora che infondata». Contro tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in duemotivi. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]è rimasto intimato. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primomotivo di ricorso denuncia la « violazione , per omessa applicazione, dell’art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.». La ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui la critica mossa con l’impugnazione per revocazione avrebbe avuto ad oggetto un (preteso) errore di valutazione della prova e non un errore di percezione rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. 2. Il secondo motivo censura la «violazione, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,dell’art. 395, n. 4, c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c.». [OSCURATO:SOCIETA]. attribuisce al tribunale un malinteso su l reale contenuto dell’impugnazione e precisa che «l’errore revocatorio in verità denunciato non consiste nel fatto che tale relazione [id est: la relazione del curatore al giudice delegato] dia la prova positiva di proprietà delle imbarcazioniin capo alla rivendicante (cosa mai sostenuta dalla rivendicante), bensì dà la prova “negativa” che tali imbarcazioni non sono o quantomeno s i doveva presumere che non fossero di proprietà della fallita». 3. L’esame congiunto dei due motivi rende evidente l’inammissibilità del ricorso, che non si confronta né con la complessiva ratio decidendiche regge il decreto impugnato, né con i necessari presuppostidell’impugnazione per revocazione. 3.1. L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone innanzitutto un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti, una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; occorre altresì che l’errore: a) consista in un difetto di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risulticon immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) sia essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa ( v., tra le tante , Cass. nn.16439/2021; 3190/2006). Ebbene, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha rilevato l’assenza di tutti e tre questi requisiti, in quanto ha ritenuto: a) che l’errore denunciato fosse relativo alla valutazionedelle prov e e non alla percezione di un fatto; b) che il fattoche si assume erroneamente tenuto per vero nel decreto e invece negato dalla ricorrente (ovverosia la proprietà della società fallita su ll’area su cui insisteva l’azienda) non fosse affatto smentito dagli atti con immediatezza ed obiettività , senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, perché anzi la stessa ricorrente aveva affermato, nell’atto di opposizione, che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. «aveva rilevato la proprietà di quell’area»; c) che la questione della proprietà dell’area non fosse essenziale e decisiva, ai fini del rigetto dell’opposizione, tant’è che a questo (il rigetto) il tribunale era giunto senza accertare quella (la proprietà dell’area), ma limitandosi a rilevare come « l’area e il ramo d’azienda fossero di pertinenzadella fallita». 3.2. Ebbene, il primo motivo di ricorso si concentra soltanto su uno dei tre requisiti che devono concorrere perché possa essere accolta la revocazione (che l’errore denunciato sia relativo alla percezione di un fattoe non alla valutazione delle prove), senza farsi alcun carico dei rimanenti . Il che rende superfluoesaminare e argomentare l’infondatezza di un motivo che non potrebbe portare comunque alla cassazione del decreto impugnato. 3.3. Ma ancor più significativo e rivelatore dell a inammissibilità del ricorso è il chiarimento che la ricorren te fornisce, illustrando il secondo motivo, su come essa intende l’oggetto della proposta revocazione. Infatti, [OSCURATO:SOCIETA]. precisa di non avere mai sostenuto che la relazione del curatore «dia la prova positiva di proprietà delle imbarcazioni in capo alla rivendicante» e di sostenere invece che da quella relazione si ricavi «la prova “negativa” che tali imbarcazioni non sono o quantomeno si doveva presumere che non fossero di proprietà della fallita». Con tale precisazione si rende palese la mancanza di decisività del preteso errore revocatorio, perché la ricorrente non considera il dato essenziale che oggetto del giudizio nella rivendica dei beni inventariati all’attivo del fallimento e nella successiva opposizione allo stato passivo non è la proprietà dei beni rivendicati in capo all’imprenditore fallito, bensì la proprietà in capo alla rivendicante; e che, quindi, per respingere la domanda e l’opposizione, non è necessario provare che i beni sono di proprietà dell’impresa fallita, ma è sufficiente che manchi la prova che essi sono di proprietà del soggetto che li rivendica. 4. Dichiarato inammissibile il ricorso , non occorre provvedere sulle spese di lite relative a l presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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