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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36682/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAelfrtrraVviso attei394:ti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 16573/2021 FATTO E DIRITTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sull' accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di ricettazione ed altro.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione in ordine alla mancata adeguata verifica circa la insussistenza di cause di proscioglimento

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Tale norma dispone che: "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Va, invero, rilevato che il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018 ) Rv. 272014 - 01.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 iere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAelfrtrraVviso attei394:ti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 16573/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sull' accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di ricettazione ed altro. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione in ordine alla mancata adeguata verifica circa la insussistenza di cause di proscioglimento 3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Tale norma dispone che: "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Va, invero, rilevato che il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018 ) Rv. 272014 - 01. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 iere estens