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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17903/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di Floriani ioshua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) la prima e terzo censura, oltre a non essere state dedotte in appello (ove sono state devolute solo questioni in merito al trattamento sanzionatorio), sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ii) la censura relativa alla pena sostitutiva è generica e manifestamente infondata, atteso che sentenza impugnata ha argomentato in termini adeguati e non manifestamente illogici in mento al diniego dell'istanza (cfr. pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa de!'.e ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coiponella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M19 A6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di Floriani ioshua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) la prima e terzo censura, oltre a non essere state dedotte in appello (ove sono state devolute solo questioni in merito al trattamento sanzionatorio), sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ii) la censura relativa alla pena sostitutiva è generica e manifestamente infondata, atteso che sentenza impugnata ha argomentato in termini adeguati e non manifestamente illogici in mento al diniego dell'istanza (cfr. pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa de!'.e ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coiponella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M19 A6
Sentenza Cassazione n. 17903/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris