CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7485/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto n. 101/2019 del Tribunale di Perugia, depositato il 28 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2t gennaio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato il 28 gennaio 2019 il Tribunale di Perugia, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (cittadino della Guinea-Bissau) volte ad ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1 La motivazione di tale decreto può essere, per quanto qui ancora interessa, così sintetizzata: per quanto riguarda "la tenuta di credibilità del racconto non si nutrono particolari perplessità, tuttavia si condivide la soluzione, già emersa in sede amministrativa, che riconduce i fatti allegati a un dissidio familiare"; "stando alle fonti COI è da rilevare che il Paese di provenienza del ricorrente non è interessato da una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata"; da escludere è infine la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1998, considerando l'insussistenza di particolari vulnerabilità del ricorrente (oltre a quanto da lui riferito in relazione al dissidio familiare) escludendo altresì, alla luce delle fonti COI consultate, "che nel Paese di provenienza vi siano situazioni di violenza generalizzata o di ripetute e gravi violazioni dei diritti umani essendo tale Paese in via di stabilizzazione democratica". 2. Fati chiede la cassazione di tale decreto, nella parte in relativa al rigetto delle domande di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria e di quello al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con ricorso contenente tre motivi di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato "art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 - mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine", il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, richiamando quanto già dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio con il decreto impugnato definito. 2. Il motivo è manifestamente inammissibile in quanto si connota in termini di assoluta genericità e astrattezza, censurando il ricorrente il provvedimento impugnato senza alcun riferimento al caso concreto, limitandosi egli ad asserire che risulterebbe "attuale la sussistenza di una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale all'interno della Guinea, paese di origine del ricorrente" (pag. 13 del ricorso), senza confrontarsi in alcun modo con la ratio decidendi caratterizzante il decreto impugnato.3. Con il secondo motivo, rubricato "art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 - Il Tribunale di Perugia ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché dell'art. 19 D.L.vo 286/98 che vieta l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d'origine", il ricorrente deduce che il giudice di merito non ha prestato adempimento all'obbligo di cooperazione istruttoria a lui imposto dalla legislazione speciale in materia ai fini del riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 4. La censura è manifestamente inammissibile, in quanto si connota in termini di assoluta genericità e astrattezza, limitandosi il ricorrente a elencare il contenuto di una serie di norme che regolano la materia e della giurisprudenza di legittimità sul punto, senza svolgere alcuna specifica censura al decreto impugnato (egli si limita ad asserire, senza alcun riferimento al contenuto di fonti qualificate d'informazione acquisite al procedimento di merito, la sussistenza di gravi pericoli per la sua persona in caso di suo rientro nel Paese di origine). 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato ha violato il principio di non refoulement (desumibile dal contenuto delle disposizioni di diritto internazionale convenzionale, di diritto dell'Unione europea, di diritto italiano nell'atto specificamente indicate) per non aver considerato le gravi conseguenze personali in cui esso ricorrente incorrerebbe in caso di ritorno anche forzato nel suo Paese di origine. 6. Anche tale motivo è manifestamente inammissibile, in quanto oltre a connotarsi anch'esso in termini di assoluta genericità e astrattezza, si limita: a elencare il contenuto di una serie di norme che disciplinano la materia senza alcuna specifica censura al decreto impugnato; ad asserire, senza alcun riferimento a fonti qualificate d'informazione acquisite al procedimento di merito, la sussistenza di gravi pericoli in caso di rientro nel Paese di origine, erroneamente indicato nella Costa d'Avorio invece che nella Guinea-Bissau (pag. 17 ricorso) e senza confrontarsi con la ratio decidendi caratterizzante il decreto impugnato (pag. 10-11 del decreto). 7. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di { contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così d