CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 15585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1540/2020 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI, del 25/03/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/soneite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. (A2Ab2.) .-Cb I '42cc.off2.11,,butztiEtO n D Uditi difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza emessa in data 25 marzo 2021 ha accolto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41bis ord.pen.), avverso la decisione del 7 luglio 2020 del Magistrato, in tema di modalità di esecuzione dei colloqui visivi con gli aventi diritto e, per l'effetto, ha ordinato - in ragione della emergenza sanitaria in atto - alla Direzione dell'istituto di realizzare il colloquio mensile con la modalità della videocomunicazione, sino al 31 luglio 2021. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) lo stato di emergenza nazionale per la pandemia da COVID-19 è stato prorogato sino al 31 luglio 2021, il che rende attuale la previsione di limitazioni agli spostamenti tra leLgioni; b) il colloquio con i familiari gode di particolare tutela ed è elemento essenziale del trattamento; c) il colloquio mensile spettante al Casamonica rischia di non poter essere effettuato in presenza, a causa delle limitazioni ricollegabili alla emergenza sanitaria; d) non può dirsi satisfattiva delle esigenze comunicative la sostituzione del colloquio visivo, sia pure a distanza e con modalità che ne assicurino la registrazione e la riservatezza, con quello telefonico; e) la evoluzione teconologica, da un lato, e alcuni arresti giurisprudenziali (Sez. I n. 23819 del 2020), dall'altro, rendono possibile e adeguata la comunicazione visiva a distanza, anche per i soggetti sottoposti al regime differenziato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato - il Ministero della Giustizia. 2.1 Con articolato motivo si deduce erronea applicazione di legge. Con circolare DAP del 12 marzo 2020 la disciplina relativa ai colloqui in modalità di videocomunicazione, in relazione alla emergenza pandemica, è stata estesa ai soggetti ristretti in [OSCURATO:PERSONA], con espressa esclusione di quelli sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. . Nessun provvedimento legislativo o regolamentare ha mai esteso la possibilità delle videocomunicazioni al particolare settore del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen., essendo stata esclusivamente prevista, in caso di difficoltà di spostamento tra le regioni, una conversazione telefonica supplementare. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe esteso in modo illegittimo tale possibilità al Casamonica, posto che la stessa emegenza sanitaria, pur se prorogata, non rappresenta un fatto di entità tale da determinare la deroga generalizzata alle ordinarie modalità di fruizione dei colloqui visivi. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Nella ricognizione degli orientamenti interpretativi espressi da questa Corte di legittimità va evidenziato che la posizione espressa nelle decisioni Sez. I n. 23819 del 22.6.2020, ric.Madonia, rv 279577 e Sez. I n. 19290 del 9.4.2021, ric.Emmanuello, rv 281221 - con cui si è ritenuta possibile l'esecuzione del colloquio visivo con strumenti di videocomunicazione a distanza anche nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. - fa leva su situazioni di fatto definite in termini di impossibilità o di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza. Si tratta, pertanto, di deroghe alla ordinaria modalità di esecuzione del colloquio visivo, da ritenersi giustificate (data la natura della posizione giuridica sottostante, qualificata in termini di diritto soggettivo) se ed in quanto per particolari e documentate esigenze di fatto «il diritto non potrebbe essere altrimenti garantito» (così, in motivazione, Sez. I n. 23819 del 2020). 3.2 Come si è ritenuto in ulteriori arresti intervenuti sul tema (v. Sez. I n. 39784 del 12.10.2021, n.m.) occorre, pertanto, che la decisione giurisdizionale tesa a consentire simili modalità esecutive - non regolamentate in modo espresso dal legislatore - dia conto, in maniera obiettiva e con il necessario grado di certezza, della ricorrenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga. Tali presupposti, ad avviso del Collegio, non possono essere soddisfatti dal mero richiamo alla intervenuta proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale, correlato alla pandemia, come nella decisione impugnata, trattandosi di un provvedimento amministrativo di carattere generale che non necessariamente comporta limitazioni alle ordinarie facoltà di spostamento. Va pertanto sollecitata, tramite l'annullamento della decisione impugnata, una rinnovata valutazione circa la ricorrenza, in fatto, di ostacoli alla mobilità dei soggetti ammessi al colloquio, di tale portata da imporre l'approdo alla soluzione derogatoria. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di