CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13918/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza dell'art. 62 n. 4 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della suddetta attenuante; 2. Mancanza, contraddittorietà della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo al valore economico dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo, pari a 72 dosi medie singole ed alla somma ricavata dalla cessione di una dose pari a dieci euro). Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio (motivo secondo del ricorso)„ avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come determinata in primo grado alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, di cui due specifici. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore