CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 04908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19339/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. i n l iquidazione, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso cui è elettivamente domiciliata, in Roma, via delle Coppelle 35 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2308/2020 depositata il 30/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto dinanzi al Tribunale di Bari opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.A. per l’importo di euro 105.254,03, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo residuo per la fornitura di prodotti ittici, assumendo di aver concluso con la controparte una transazione. L’opponente ha dunque chiesto revocarsi il decreto opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. La società convenuta si è costituita in giudizio, domandando dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto tardivamente proposta, e comunque rigettarsi la stessa. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione e ha condannato l’opponente alla rifusione delle spese giudiziali. Impugnata detta sentenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] S.A., la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2308/2020 pubblicata il 30.12.2020, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese processuali. Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: - l’accertamento della tardività dell’opposizione da parte del giudice di primo grado fosse corretto, in quanto conforme sia alla sentenza n. 3/2010 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., sia all’orientamento consolidato della Corte di cassazione sulla tematica in questione; - era manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dall’appellante; -quest’ultima non aveva né allegato né dimostrato di non aver potuto avere conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di due motivi, riproponendo la questione di incostituzionalità degli artt. 140, 641 e 645 c.p.c. per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA] S.A. ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione in camera di consiglio, la controricorrente ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è rubricato come segue: art. 360 comma 1 n. 3 (o, se diversamente sussumibile, n. 4) c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in rapporto all’art. 641 e all’art. 645 c.p.c. In particolare, considerato che la notificazione del decreto ingiuntivo era avvenuta ex art. 140 c.p.c., che la raccomandata prevista dalla norma risultava spedita non già il giorno 08.04.2014, bensì il 28.04.2014, e che il ritiro dell’atto notificato presso la Casa comunale era avvenuto il 07.05.2014, la notificazione dell’opposizione, eseguita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], doveva essere ritenuta tempestiva; infatti, il termine di quaranta giorni per l’opposizione decorreva dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -data in cui si era verificata la compiuta giacenza della raccomandata spedita il 28.04.2014 - ovvero dal 07.05.2014, data in cui l’atto notificato era stato effettivamente ritirato. A parere della parte, doveva ritenersi l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. -degli artt. 140, 641 e 645 c.p.c., ove interpretati nel senso che la notificazione ex art. 140 c.p.c. dovesse intendersi perfezionata con il mero decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata ivi prevista, anziché con il ritiro dell’atto presso la Casa comunale, unico incombente idoneo a far conseguire alla parte la conoscenza effettiva dell’atto medesimo. Il motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un "error in procedendo", è giudice anche del "fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti (cfr.: Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 2771/2017). Ciò posto, deve osservarsi che, come esattamente rilevato dalla Corte d’appello, dalla documentazione prodotta emerge come la raccomandata informativa inviata all’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 140 c.p.c. sia stata spedita in data 08.04.2014 e ritirata il 30.04.2014, e come l’atto notificato (cioè il decreto ingiuntivo), depositato presso la Casa comunale ai sensi del citato art. 140 c.p.c., sia stato ritirato il giorno 07.05.2014. Dall’avviso di ricevimento in atti risulta altresì che, non essendo stata consegnata la raccomandata informativa al destinatario per la sua irreperibilità, il deposito della stessa presso l’ufficio postale è avvenuto il 28.04.2014 (data diversa da quella di spedizione della stessa). L’art. 140 c.p.c. prevede che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve compiere tre incombenti: - il deposito di copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; -l’affissione dell’avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; - l’invio al destinatario di una comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Con sentenza n. 3/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, e ciò per due ordini di ragioni: da una parte, il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante - sul quale ormai, a seguito di altra pronuncia della Corte, non gravavano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio - e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità; dall'altra l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 l. n. 890/1982. La sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata ha specificato che con il ricevimento della raccomandata informativa si concreta la conoscibilità dell'atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (e non ricezione); il perfezionamento della notifica, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, rileva soltanto nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta (cfr.: Cass.19772/2015; sul punto, si veda anche: Cass. n. 6089/2020). In concreto, premesso che il ritiro della raccomandata da parte dell’opponente è avvenuto in data 30.04.2014 e che il termine di dieci giorni dalla sua spedizione era spirato il 18.04.2014, la notificazione dell’opposizione, in quanto avvenuta il 13.06.2014, è certamente avvenuta oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Come innanzi si è visto, la difesa del ricorrente, affermata la tesi dell’insufficienza del regime notificatorio vigente al fine di porre concretamente il destinatario nelle condizioni di acquisire conoscenza dell’atto, ha sostenuto che la notificazione del decreto ingiuntivo dovesse ritenersi perfezionata o il giorno 07.05.2014, data del ritiro della copia notificata del decreto presso la Casa comunale, ovvero l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allo scadere del decimo giorno successivo al 28.04.2014, data in cui il portalettere, non avendo rinvenuto sul posto il destinatario della raccomandata, aveva effettuato il deposito del plico presso l’ufficio postale (cfr.: ricorso, a pag. 15). Quanto a quest’ultima data, la tesi della ricorrente è manifestamente infondata. Infatti, il perfezionamento della notificazione - a mezzo posta, e non ex art. 140 c.p.c. - per compiuta giacenza dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale presuppone il mancato ritiro della raccomandata nel termine sopra indicato ex art. 8, comma 4, l. n. 890/1982; al contrario, in caso di ritiro avvenuto prima della scadenza del termine, è a tale data che occorre fare riferimento, a tal fine, ai sensi del comma 5 dell’articolo in esame. In ogni caso, la questione relativa alla disparità tra il procedimento di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c. e quello di cui alla legge n. 890/1982 risulta già portata all’attenzione della Corte costituzionale da parte del Tribunale di Como, che ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che l'art. 140 c.p.c. si ponga in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., se non interpretato ed applicato in modo conforme all'art. 8 della legge n. 890 del 1982. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 220/2016, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in esame. Nella motivazione, la Corte ha osservato «che, con riferimento al nucleo delle doglianze prospettate nell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo pone a raffronto fra loro situazioni eterogenee, in quanto, da un lato, l'art.140 del cod. proc. civ., per come dichiarato costituzionalmente illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento di notificazione, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario dell'atto, della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso, in tal modo ponendo l'accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto del medesimo; mentre, dall'altro lato, la previsione di un termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, si collega non al momento di effettiva ricezione dell'avviso, ma alla spedizione dello stesso, ovvero alla data di ritiro dell'atto se anteriore, con l'ovvio epilogo di individuare una diversa e ragionevole modulazione del termine per il perfezionamento dell'iter notificatorio; che, di conseguenza, non avrebbe alcun senso estendere il termine "di compiuta giacenza", di cui al quarto comma dell'art. 8 della richiamata legge n. 890 del 1982, alla diversa ipotesi disciplinata dall'art. 140 cod. proc. civ., considerato che, in tal caso, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza; che, pertanto, la lesione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento, così come la correlata violazione degli artt. 24 e 111 Cost., non sussistono quando, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina delle situazioni si giustifichi in termini di ragionevolezza (ex multis, sentenza n. 146 del 2016)». Anche la Corte di cassazione ha ritenuto che le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa (cfr.: Cass. n. 6089/2020). La ricorrente sostiene che la disciplina attuale della notificazione di cui all’art. 140 c.p.c. sarebbe tale da determinare una disparità di trattamento tra chi ha ritirato la raccomandata prima del decorso del termine per la compiuta giacenza e chi, invece, non avendolo fatto, avrebbe a disposizione un termine più lungo per opporsi al decreto ingiuntivo. In proposito, deve ritenersi che la differenza si giustifichi in quanto non sono tra loro comparabili la situazione di chi abbia ritirato l’avviso e sia stato, dunque, messo in grado di recarsi a ritirare l’atto e chi, invece, sia rimasto privo delle informazioni necessarie, per non aver ritirato l’avviso medesimo. La ricorrente ha altresì evidenziato che, in tema di notificazione, occorre contemperare l’esigenza del notificante di non rimettere al destinatario la scelta del momento a cui far risalire il perfezionamento della stessa e quella del destinatario stesso di esercitare il suo diritto di difesa. Ebbene, la tesi secondo cui soltanto il ritiro dell’atto presso la Casa comunale determinerebbe il perfezionamento della notifica vale proprio a rimettere al destinatario la scelta del momento in questione. Al contrario, la normativa vigente, così come modificata a seguito della pronuncia additiva della Corte costituzionale, assicura al notificatario l’effettiva possibilità di conoscere il contenuto dell’atto con l’impiego dell’ordinaria diligenza e senza necessità di complesse ricerche, semplicemente ritirandolo laddove è depositato. La concreta conoscibilità dell’atto stesso, in luogo della sua effettiva e completa conoscenza, non lede il diritto di difesa del soggetto interessato, a cui è rimessa l’iniziativa in ordine alla tempestività del ritiro. Alla luce degli approdi della Corte costituzionale in materia e tenuto conto delle considerazioni che precedono, non sussiste alcuna violazione delle norme richiamate in rubrica e la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente è da considerarsi manifestamente infondata. 2. Il secondo motivo è rubricato come segue: art. 360 comma 1 n. 3 (o se diversamente sussumibile n. 4) c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 153 c.p.c. e 650 c.p.c. In particolare, la ricorrente denuncia l’erroneità del rigetto da parte del giudice del merito della richiesta di rimessione in termini proposta ex art.153 c.p.c., ovvero di valutazione dell’opposizione come tardiva ex art. 650 c.p.c., visto che la parte aveva fornito prova documentale di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo fino alla data di ritiro dell’atto dalla Casa comunale, circostanza da valutarsi ai fini di un adeguato contemperamento degli interessi costituzionalmente garantiti, tra cui il diritto di difesa dell’opponente. Il motivo è manifestamente infondato. Per quanto disposto dall’art. 153, secondo comma, c.p.c., la rimessione in termini richiede che la parte dimostri di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. La correttezza del procedimento di notificazione, che ha messo l’opponente in grado di conoscere l’atto notificatole, esclude l’applicabilità della norma, risultando, al contrario, la decadenza imputabile alla parte. Quanto alla tesi concernente l’applicabilità dell’art. 650 c.p.c., secondo cui l'intimato può proporre opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, la Corte d’appello ha rilevato la mancata prova dei predetti presupposti. In effetti, una volta rilevato il corretto espletamento della notificazione, il che ne esclude l’irregolarità, non può che rilevarsi come nulla sia stato dedotto dalla ricorrente, neanche in questa sede, circa l’eventuale sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore. La parte ha richiamato due precedenti giurisprudenziali in tema di oneri probatori sulla questione della legittima instaurazione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (Cass., Sez. Un., n. 14572/2007; Cass. n. 10386/2012). Essi, lungi dal supportare la tesi della ricorrente, la contraddicono, nella parte in cui, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva, danno rilievo all'accertamento - nella specie insussistente - dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio e alla prova, da fornirsi da parte dell’opponente, che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sua sfera di conoscibilità, circostanza, quest’ultima, ben diversa da quella della conoscenza effettiva. Analogamente, va ritenuto ininfluente ai fini della decisione un ulteriore precedente di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 10216/2006), richiamato dalla ricorrente nella parte relativa alla distinzione tra il momento in cui la notificazione si perfeziona per chi la esegue e quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Invero, di tale distinzione, nonché del corretto bilanciamento tra i diritti dei due soggetti in questione ha già tenuto conto la Corte costituzionale nella pronuncia n. 3/2010, sopra richiamata. 3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, disponendosi la distrazione in favore dei procuratori della controricorrente che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione in favore dei procuratori della controricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, pe