CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 35287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 35446/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],del Foro di Palermo, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimata - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimati - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore - intimat a - avverso la sentenza n. 1919/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO , depositatail 21/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] ……………………… Rilevato che: -il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -Sezione distaccata di Cefalú - con sentenza del 20novembre 2008respinse le domande proposte , con atto di citazione del febbraio 2003,da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(con chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussore), volte alla condanna della convenuta al pagamento della somma di € 1.549.371,00, a titolo di rimborso delle somme indebitamente percepitee di risarcimento dei danni, in relazione atre contratt i conclus i tra le parti : a ) u n contratto di credito fondiario per l’importo di L. 350.000.000, 00 stipulato in data 8aprile 1997, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente di corrispondenza; b ) u n mutuo ipotecario per L. 400.000.000, 00 stipulato in data 11marzo 1999, collegato ad accensione di nuovo conto corrente; c ) un contratto di finanziamento fondiario per L.200.000.000,00stipulato in data 11gennaio 2001; -il Tribunale, ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nei rapporti di conto corrente, nonché depurati gli stessi dagli effetti di alcune operazioni di giroconto effettuate dall’istituto di credito in assenza di ordine del correntista, acc olse parzialmente la domanda riconvenzionale della banca, condannando in solido [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppina LoredanaLa Russa (quest’ultima in veste di fideiussore fino alla concorrenza di € 774.685,34), al pagamento alla banca, attrice in riconvenzionale,della somma di € 274.924,27 (di cui «€174.525,22 » a titolo di saldo debitore dei conti corrente, ed € 100.399,05, a titolo di «rate scadute e del capitale a scadere…relativamente al mutuo fondiario concesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]»), oltre agli interessi di mora previsti e « comunque entro i limiti ex art. 2 L. 7 marzo 96, n. 108»,a decorrere dalla domanda ; -la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 21 ottobre 2017 , ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] srl, cessionaria dei crediti in sofferenza di [OSCURATO:PERSONA] spa, e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] edel Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dopo l’interruzione del giudizio di appello a seguito del fallimento dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], giudizio riassunto dal [OSCURATO:PERSONA] (in vista dell’eventuale ritorno in bonis) e del fideiussore, - ricalcolando, a seguito di nuova consulenza tecnica contabile,il saldo dei tre rapporti di conto correnteintestati ad [OSCURATO:PERSONA] e , di conseguenza , la misura della statuizione di condanna; -in particolare, i giudici di appello – dopo avere ritenuto legittimati a riassumere il giudizio interrotto sia il fideiussore sia il fallito (quest’ultimo in relazione ad una pronuncia dichiarativa dei rapporti di dare/avere, in considerazione della possibilità del creditore di ammissione al passivo con riserva, ex art.96 L.F., della non completa liberazione del debitore in caso di chiusura del fallimento per i debiti non soddisfatti, nonché della mancanza di evidenza circa una valutazione di non convenienza da parte degli organi fallimentari nella continuazione della controversia) - hanno rilevato che la CTU disposta, «eliminate le competenze originarie e sostituite con quelle ricalcolate applicando i tassi e le condizioni contrattuali periodiche», nonché eliminati «gli interessi e le competenze», per i periodi in cui si era «accertato il superamento del tasso soglia, calcolato applicando la formula ex art.644 c.p.»,aveva indicato un saldo positivo a favore del c orrentista [OSCURATO:PERSONA] per tutti e tre i rapporti di conto corrente e quindi un credito del correntista di € 98.950,63, al 18/6/2003; quanto ai giroconti(avendo gli appellanti lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto di «otto operazioni di giroconto, effettate dalla Banca tra il 14/5/1997 ed il 25/8/1997, menzionate dal CTU nel supplemento di relazione del 2/4/2007», per «£ 213.000.000», che dovevano essere defalcate dai crediti della banca, per mancanza di autorizzazione da parte del correntista), la Corte, richiamandoin motivazione le conclusioni del C.T.U.,condivise, ha ritenuto che essi costituissero utilizzo del finanziamento concesso, «atteso che la parte mutuataria metteva a disposizione le somme mutuate attraverso l’apertura di credito in conto corrente sul menzionato rapporto»; -in conclusione, la Corte d’appello : - ha accertato e dichiarato che il credito della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], di cui è cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ammonta a « € 1.448,42 » (effettuata la compensazione del saldo creditorio dei contratti di conto corrente, di € 98.950,63,con il maggior credito della banca, di € 100.399,05, in relazione al mutuo fondiario concesso nel 2001)e per l’effetto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di detta somma in favore della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre gli interessi legali dal 18 febbraio 2002; - ha compensatointegralmente le spese dei due gradi di giudizio, disponendo la compensazione delle spese della prima C.T.U.,tra [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] eGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] , e la compensazione delle spese della seconda C.T.U.,tra [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; -avverso questa decisione, ricorr ono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato tra il 21 ed il 29/11/2018, sulla base di dieci motivi ; n on svolgono difese le parti intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl; i ricorrenti hannodepositato memoria; Ritenuto che: -preliminarmente, risultache la notifica del ricorso per cassazione a lla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolge difese in questa sede di legittimità), parte rimasta contumace in appello, è stata effettuata non in proprio ma presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, con sua conseguente nullità (non inesistenza,alla luce di SU 14594/2016); -è pertanto necessario ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.291 c.p.c., a detta banca, trattandosi della cedente il credito a sofferenza oggetto di causa ed avendo gli attori coltivato la domandain giudizio nei confronti anche della cedente (Cass. 8980/2012; Cass. 21995/2018); PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], nel termine di trenta