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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18180/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15523/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Lucullo, n. 3, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3015/21/14, depositata il 12 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Roma 5 emise nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un atto di contestazione di sanzioni, per omessa risposta a questionario, ed un avviso di accertamento per IRPEF e sanzioni per l'anno d'imposta 1999, in relazione ad una plusvalenza da cessione immobiliare.

La contribuente propose ricorso contro detti atti sanzionatori/impositivi e la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarò cessata la materia del contendere in ordine al primo e ridusse le pretese creditorie erariali in ordine al secondo, parzialmente accogliendo detta impugnazione.

L'agenzia fiscale propose appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo respinse.

Tale pronuncia venne impugnata per cassazione e venne quindi cassata dalla Corte.

L'Agenzia delle entrate riassumeva il giudizio avanti a detta CTR, che alfine accoglieva il gravame agenziale contro la decisione della CTP romana.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa.

Nelle more del nuovo giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 3, d.l. 119/2018.

Considerato che:

1. La rinuncia al ricorso è rituale, essendo stata presentata dal difensore munito di procura speciale (in calce al ricorso) e non essendone necessaria la notifica all'agenzia fiscale, in quanto costituita tardivamente e quindi deprivata dei "diritti processuali tipici" delle parti regolarmente costituite, tra i quali appunto quelli di cui all'art. 390, u.c., cod. proc. civ. (cfr. Cass., 20025/2021, anche per riferimenti giurisprudenziali).

2. Nulla per le spese stante la sostanziale mancanza di difesa dell'agenzia fiscale.

3. Peraltro trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato" (v., Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).

PQM dichiara estinto il giudizio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15523/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Lucullo, n. 3, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3015/21/14, depositata il 12 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Roma 5 emise nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un atto di contestazione di sanzioni, per omessa risposta a questionario, ed un avviso di accertamento per IRPEF e sanzioni per l'anno d'imposta 1999, in relazione ad una plusvalenza da cessione immobiliare. La contribuente propose ricorso contro detti atti sanzionatori/impositivi e la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarò cessata la materia del contendere in ordine al primo e ridusse le pretese creditorie erariali in ordine al secondo, parzialmente accogliendo detta impugnazione. L'agenzia fiscale propose appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo respinse. Tale pronuncia venne impugnata per cassazione e venne quindi cassata dalla Corte. L'Agenzia delle entrate riassumeva il giudizio avanti a detta CTR, che alfine accoglieva il gravame agenziale contro la decisione della CTP romana. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa. Nelle more del nuovo giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 3, d.l. 119/2018. Considerato che: 1. La rinuncia al ricorso è rituale, essendo stata presentata dal difensore munito di procura speciale (in calce al ricorso) e non essendone necessaria la notifica all'agenzia fiscale, in quanto costituita tardivamente e quindi deprivata dei "diritti processuali tipici" delle parti regolarmente costituite, tra i quali appunto quelli di cui all'art. 390, u.c., cod. proc. civ. (cfr. Cass., 20025/2021, anche per riferimenti giurisprudenziali). 2. Nulla per le spese stante la sostanziale mancanza di difesa dell'agenzia fiscale. 3. Peraltro trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (v., Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732). PQM dichiara estinto il giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre [OSCURATO:PERSONA]
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