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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17894/2026

Testo disponibile della fonte

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vocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Veneto n. 732/2023 depositata il 25/7/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Secondo quanto esposto dalla sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA], Enrico C. impugnò le fatture nn. 309812/2018,258566/2019, 258567/2019 e 258568/2019 per la TARI relativa agli anni2018 e 2019, nonché il sollecito di pagamento n. 95789 per la TARIrelativa all’anno 2018 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio deirifiuti, nonché concessionaria del servizio di accertamento e riscossionedella TARI per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PD), sostenendoNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026che il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non era stato effettuato edeccependo, pertanto, il difetto del presupposto impositivo.Il giudice di prime cure rigettò il ricorso.2.

Avverso tale decisione il ricorrente ha interposto appello, che èstato respinto.Il giudice di merito ha affermato: “[OSCURATO:PERSONA] diGiustizia si riporta e uniforma a quanto contenuto nell’analoga sentenzadella stessa Corte di secondo grado del Veneto, sezione 5, pronunciata aseguito dell’udienza celebratasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 14.10.2022con il nr. 1206/2022, relativamente alle fatture per il servizio di raccoltarifiuti nel comune in cui opera [OSCURATO:SOCIETA] emesse per gli anni 2015 e 2016”.Il giudice, in particolare, ha dichiarato di adeguarsi alla statuizionesecondo cui “la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utenteutilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutivadel relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizionidi soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire,secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, eche pertanto l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio diraccolta - sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l'immobilea disposizione dell'utente - comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensìla conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta (cfr. Cass.civ., sez. trib., 22/9/2020 n. 19767)”.

Il giudice ha proseguito, quindi,osservando che la tassa era dovuta in relazione all'espletamento da partedell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da taleservizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite aisingoli utenti, per cui "sarebbe (...) contrario al sistema di determinazionedel tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concretodelle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad esseredi difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economicaNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo digestione " .La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha, poi, richiamatoespressamente l’art. 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, osservando che, nelcaso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], Enrico C. avevacontinuato volontariamente a mantenere il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., puradducendo di aver attuato un autosmaltimento dei propri rifiutisottoscrivendo un contratto con terzi.Si è, infine, ribadito il debito d’imposta sorge per l’effetto del verificarsidel presupposto impositivo in capo al contribuente, costituito, come nelcaso di specie, e come in precedenza riportato, dalla detenzione, aqualsiasi titolo, di aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In altreparole, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente nonfruisca del servizio, procedendo con autosmaltimento, attività che noncomporta né esenzione dal pagamento del tributo, né condizione per poterfruire di una riduzione della tariffa.3.

La sentenza è impugnata con ricorso affidato a tre motivi.

Resistecon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Sono state depositate memorieillustrative ed è stata formulata istanza di riunione dei procedimentipendenti dinanzi a questa Corte con i nn. 28123/2020, 9184/2023 e22111/2023 R.G.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve disattendersi l’istanza di riunione per ragionidi economia processuale.

Del resto, la trattazione unitaria di procedimenticonnessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale delgiudice (cfr. Cass., n. 27550/2018); e, nel caso di specie, ritiene ilCollegio che l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazionecongiunta delle cause nella medesima udienza.2.

Con la prima censura, è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026La ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado, con la pronuncia n. 732/2023, aveva respinto il gravame propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], Enrico C., concludendo nel sensoche la contribuente non aveva assolto all’onere probatorio sulla stessaincombente, non avendo fornito la prova del mancato asporto rifiuti per glianni in questione.

Dall’esame della documentazione prodotta dalla ETRAS.p.a. emergerebbe, al contrario, che il servizio non veniva svolto.

Ladetta produzione documentale ha già formato oggetto di accertamentocon sentenza favorevole alla contribuente (passata in giudicato) nelprocedimento iscritto al n. 112/2014 R.G. e definito dalla CommissioneTributaria Provinciale di Padova.

Di qui la violazione, in tesi, della normaindicata.2.1.

Il motivo è infondato.La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configuranell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (vedasi, tra le altre, Cass., n.17313/2020).Nella specie, ciò che è contestato è l’erroneo apprezzamento dellaprova, non ammissibile in questa sede e, comunque, l’eventualeformazione del giudicato (comunque, non provata) sulla sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Padova n. 638/2017 in ordine allaTARSU relativa all’anno 2013 – per la quale è stata riconosciuta lariduzione della quota variabile nella misura del 20% - non è vincolante pergli anni successivi, anche in relazione alla documentazione su cui èfondata.Numero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/20262.

Con la seconda censura, è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.La società ricorrente sostiene che la documentazione prodotta dallaETRA S.p.a. in primo grado abbia già esaurito la propria valenzaprobatoria.

Tale produzione, in particolare, ha già formato oggetto divalutazione con sentenza passata in giudicato, la cui efficacia non puòessere messa nuovamente in discussione in un separato giudizio.Ammettere suddetta operazione avrebbe, in tesi, “l’assurdo esito di fornireuna diversa valutazione di fatti già accertati con sentenza passata ingiudicato ponendosi in conflitto con il giudicato”.2.1.

Il motivo è infondato.Devono essere richiamati i consolidati principi vigenti in materiaespressi da questa Corte.

Com’è noto, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sulpiano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità,sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte delgiudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazionedi norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., n. 25847/2021).Venendo alla doglianza formulata, va osservato che, in tema di ricorsoper cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoliNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (Cass., n. 6774/2022).In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre infatti denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020).Premesso quanto innanzi, il motivo è infondato, atteso che ladocumentazione cui il ricorrente fa riferimento è relativa a diverseannualità e, pertanto, irrilevante nel presente giudizio.Infatti, l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiutiintegra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quantosuscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta,con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto taleprofilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità (Cass., n.2305/2024).3.

Con l’ultimo motivo di ricorso, è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione della legge n. 147 del 2013, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.La ricorrente afferma che la normativa in materia di TARI prevede chela tassa è dovuta nella misura massima del 20% “in caso di mancatosvolgimento del servizio di gestione dei rifiuti”.

Tale riduzione variconosciuta obbligatoriamente nel caso in cui il contribuente dimostri ilmancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento.

Nella specie,la contribuente prosegue, osservando che la mancata fruizione non è stataNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026il risultato di un’arbitraria scelta, bensì è stata causata dal mancatoespletamento del servizio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]3.1.

La censura è infondata.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima,laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragionedella carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce,pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sededi legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass., n.25182/2024).Nella specie, non viene invero in considerazione una violazione dilegge, ma si contesta la valutazione delle emergenze probatorie effettuatadal giudice di merito che, si ripete, ha accertato l’avvenuto svolgimentodell’attività di smaltimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno di impostadi riferimento.4.

In conclusione, il ricorso è respinto.5.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.6.

Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da partedella ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolodi contributo unificato per il ricorso.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misuradi euro 200,00 per esborsi e di euro 3.200,00 per compensi, oltre arimborso forfettario e altri accessori di legge; dà atto che sussistono iNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026presupposti per il versamento da parte della ricorrente di una somma paria quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per ilricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Veneto n. 732/2023 depositata il 25/7/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Secondo quanto esposto dalla sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA], Enrico C. impugnò le fatture nn. 309812/2018,258566/2019, 258567/2019 e 258568/2019 per la TARI relativa agli anni2018 e 2019, nonché il sollecito di pagamento n. 95789 per la TARIrelativa all’anno 2018 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio deirifiuti, nonché concessionaria del servizio di accertamento e riscossionedella TARI per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PD), sostenendoNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026che il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non era stato effettuato edeccependo, pertanto, il difetto del presupposto impositivo.Il giudice di prime cure rigettò il ricorso.2. Avverso tale decisione il ricorrente ha interposto appello, che èstato respinto.Il giudice di merito ha affermato: “[OSCURATO:PERSONA] diGiustizia si riporta e uniforma a quanto contenuto nell’analoga sentenzadella stessa Corte di secondo grado del Veneto, sezione 5, pronunciata aseguito dell’udienza celebratasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 14.10.2022con il nr. 1206/2022, relativamente alle fatture per il servizio di raccoltarifiuti nel comune in cui opera [OSCURATO:SOCIETA] emesse per gli anni 2015 e 2016”.Il giudice, in particolare, ha dichiarato di adeguarsi alla statuizionesecondo cui “la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utenteutilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutivadel relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizionidi soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire,secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, eche pertanto l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio diraccolta - sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l'immobilea disposizione dell'utente - comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensìla conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta (cfr. Cass.civ., sez. trib., 22/9/2020 n. 19767)”. Il giudice ha proseguito, quindi,osservando che la tassa era dovuta in relazione all'espletamento da partedell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da taleservizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite aisingoli utenti, per cui "sarebbe (...) contrario al sistema di determinazionedel tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concretodelle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad esseredi difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economicaNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo digestione " .La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha, poi, richiamatoespressamente l’art. 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, osservando che, nelcaso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], Enrico C. avevacontinuato volontariamente a mantenere il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., puradducendo di aver attuato un autosmaltimento dei propri rifiutisottoscrivendo un contratto con terzi.Si è, infine, ribadito il debito d’imposta sorge per l’effetto del verificarsidel presupposto impositivo in capo al contribuente, costituito, come nelcaso di specie, e come in precedenza riportato, dalla detenzione, aqualsiasi titolo, di aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. In altreparole, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente nonfruisca del servizio, procedendo con autosmaltimento, attività che noncomporta né esenzione dal pagamento del tributo, né condizione per poterfruire di una riduzione della tariffa.3. La sentenza è impugnata con ricorso affidato a tre motivi. Resistecon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Sono state depositate memorieillustrative ed è stata formulata istanza di riunione dei procedimentipendenti dinanzi a questa Corte con i nn. 28123/2020, 9184/2023 e22111/2023 R.G.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve disattendersi l’istanza di riunione per ragionidi economia processuale. Del resto, la trattazione unitaria di procedimenticonnessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale delgiudice (cfr. Cass., n. 27550/2018); e, nel caso di specie, ritiene ilCollegio che l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazionecongiunta delle cause nella medesima udienza.2. Con la prima censura, è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026La ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado, con la pronuncia n. 732/2023, aveva respinto il gravame propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], Enrico C., concludendo nel sensoche la contribuente non aveva assolto all’onere probatorio sulla stessaincombente, non avendo fornito la prova del mancato asporto rifiuti per glianni in questione. Dall’esame della documentazione prodotta dalla ETRAS.p.a. emergerebbe, al contrario, che il servizio non veniva svolto. Ladetta produzione documentale ha già formato oggetto di accertamentocon sentenza favorevole alla contribuente (passata in giudicato) nelprocedimento iscritto al n. 112/2014 R.G. e definito dalla CommissioneTributaria Provinciale di Padova. Di qui la violazione, in tesi, della normaindicata.2.1. Il motivo è infondato.La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configuranell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (vedasi, tra le altre, Cass., n.17313/2020).Nella specie, ciò che è contestato è l’erroneo apprezzamento dellaprova, non ammissibile in questa sede e, comunque, l’eventualeformazione del giudicato (comunque, non provata) sulla sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Padova n. 638/2017 in ordine allaTARSU relativa all’anno 2013 – per la quale è stata riconosciuta lariduzione della quota variabile nella misura del 20% - non è vincolante pergli anni successivi, anche in relazione alla documentazione su cui èfondata.Numero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Con la seconda censura, è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.La società ricorrente sostiene che la documentazione prodotta dallaETRA S.p.a. in primo grado abbia già esaurito la propria valenzaprobatoria. Tale produzione, in particolare, ha già formato oggetto divalutazione con sentenza passata in giudicato, la cui efficacia non puòessere messa nuovamente in discussione in un separato giudizio.Ammettere suddetta operazione avrebbe, in tesi, “l’assurdo esito di fornireuna diversa valutazione di fatti già accertati con sentenza passata ingiudicato ponendosi in conflitto con il giudicato”.2.1. Il motivo è infondato.Devono essere richiamati i consolidati principi vigenti in materiaespressi da questa Corte. Com’è noto, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sulpiano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità,sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte delgiudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazionedi norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., n. 25847/2021).Venendo alla doglianza formulata, va osservato che, in tema di ricorsoper cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoliNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (Cass., n. 6774/2022).In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre infatti denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).Premesso quanto innanzi, il motivo è infondato, atteso che ladocumentazione cui il ricorrente fa riferimento è relativa a diverseannualità e, pertanto, irrilevante nel presente giudizio.Infatti, l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiutiintegra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quantosuscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta,con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto taleprofilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità (Cass., n.2305/2024).3. Con l’ultimo motivo di ricorso, è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione della legge n. 147 del 2013, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.La ricorrente afferma che la normativa in materia di TARI prevede chela tassa è dovuta nella misura massima del 20% “in caso di mancatosvolgimento del servizio di gestione dei rifiuti”. Tale riduzione variconosciuta obbligatoriamente nel caso in cui il contribuente dimostri ilmancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento. Nella specie,la contribuente prosegue, osservando che la mancata fruizione non è stataNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026il risultato di un’arbitraria scelta, bensì è stata causata dal mancatoespletamento del servizio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]3.1. La censura è infondata.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima,laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragionedella carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce,pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sededi legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass., n.25182/2024).Nella specie, non viene invero in considerazione una violazione dilegge, ma si contesta la valutazione delle emergenze probatorie effettuatadal giudice di merito che, si ripete, ha accertato l’avvenuto svolgimentodell’attività di smaltimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno di impostadi riferimento.4. In conclusione, il ricorso è respinto.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.6. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da partedella ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolodi contributo unificato per il ricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misuradi euro 200,00 per esborsi e di euro 3.200,00 per compensi, oltre arimborso forfettario e altri accessori di legge; dà atto che sussistono iNumero registro generale 22111/2023Numero sezionale 4481/2026Numero di raccolta generale 17894/2026Data pubblicazione 04/06/2026presupposti per il versamento da parte della ricorrente di una somma paria quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per ilricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17894/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris