CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 26327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uso [OSCURATO:PERSONA] s.p.aavverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero nella persona delSostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodeclaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.aavverso il decreto di dissequestro del Pubblico Ministero che aveva restituitol’orologio Rolex mod. Oyster (matricola n. W446399) alla proprietaria StefaniaValentini, vittima del furto di tale oggetto.Premesso che il bene in questione era stato dato in pegno da SimoneBrachetta alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il [OSCURATO:PERSONA] affermava che, al fine di accertare ildiritto della società alla restituzione, occorreva verificare se, al momento dellaricezione in garanzia, la stessa aveva effettuato con diligenza gli accertamentisulla sua provenienza lecita dell’orologio poiché in caso di omesse o insufficientiverifiche al riguardo, sussistendo la colpa, non poteva trovare applicazione ilprincipio secondo cui per i beni mobili il possesso di buona fede al momento dellaconsegna vale titolo.Esaminata quindi la documentazione depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ilGiudice riteneva che le verifiche effettuate dalla società al momento dellaconsegna in pegno dell’orologio Rolex da parte di [OSCURATO:PERSONA] erano statepuramente formali e che se, invece, fossero stati compiuti accertamenti effettivi,la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accettato il bene in garanzia.Concludeva, pertanto, che ai sensi dell’art. 38 Regio Decreto n. 1 del 1939,come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 408 del 2000, lamancata diligenza della società [OSCURATO:PERSONA] al momento della ricezionedell’orologio per la costituzione del pegno, escludeva che quest’ultima fossepossessore in buona fede ai sensi dell’art. 1153 cod. civ.Richiamava, al riguardo, anche il principio statuito da questa Corte (Sez. civ.2, n. 1593 del 20/01/2017, Rv 622469-03) secondo cui la buona fede che rileva,ex art. 1153 c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili "a nondomino", corrisponde a quella di cui all'art. 1147 c.c., sicché, ai sensi del comma2 di quest'ultima norma, essa non è invocabile da chi compie l'acquistoomettendo quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamenteavvedute, che gli avrebbe permesso di percepire che tale negozio avrebbedeterminato la lesione dell'altrui diritto, incompatibile con il concetto stesso dibuona fede.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione GentileGiuseppe, in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, tramite ildifensore di fiducia e procuratore speciale che ha articolato un unico motivodeducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen,l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1153, 1147 cod. civ. e 11 legge10 maggio 1938 n. 745, nonché il vizio di motivazione sotto il profilo dellacontraddittorietà ed illogicità.Premesso che l’art. 1153, ultimo comma, cod. civ. estende anche al pegno laregola “possesso vale titolo” purchè esso sia di buona fede e richiamato ilconsolidato orientamento di legittimità per cui, ai sensi dell’art. 1147 cod. civ.,essa è presunta e non giova a chi compie l’acquisto ignorando di ledere il dirittoaltrui per colpa grave, la difesa ricorrente assume che la pronuncia della CorteCostituzionale n. 408 del 2000 richiamata nel provvedimento impugnato deponein senso opposto rispetto alle conclusioni a cui è giunto il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha indicato i limiti dei diritti sanciti dall’art. 11 legge 10 maggio1938 n. 745 (ordinamento dei Monti di credito su pegno) e 47 del Regio Decreto25 maggio 1939 n. 1279 (attuativo della legge citata), il primo dei quali è quelloin cui “risultino comprovati elementi di dolo o di colpa” a carico degli operatoriche devono operare con la diligenza richiesta per qualunque altro possessore eche possono sempre rifiutare la concessione di prestiti quando hanno fondatomotivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di illegittima provenienza.Alla luce di tale quadro, la difesa ricorrente assume che tali principi sonoincompatibili con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata secondocui – in ragione della impossibilità oggettiva di accertare la proprietà di un benemobile quale un orologio - la società [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto “chiedere didocumentare i redditi e il patrimonio ovvero le qualità e le qualifiche dichiarate”.Peraltro, la pretesa verifica delle capacità economiche in capo a chi offre inpregno un bene è inconferente rispetto alla disciplina in materia e a quella dicircolazione dei beni mobili, che possono essere nella legittima titolarità delpossessore per ragioni autonome dai redditi prodotti; senza contare che unorologio di appena qualche migliaio di euro di valore può essere oggetto didonazione, eredità o acquisto con risparmi.Del resto, la valutazione tanto del merito creditizio, quanto delladocumentazione comprovante l’attività lavorativa è incompatibile con la specificaeconomiche di difficoltà.Aggiunge la difesa ricorrente che la pronuncia di legittimità richiamata nelprovvedimento impugnato (Sez. civ. 2, n. 1593 del 20/01/2017, Rv 622469-03)è inconferente.In primo luogo, essa riguarda una situazione del tutto diversa da quella dispecie (la vendita di noti quadri di autore che il soggetto privato cedenteassumeva di avere acquistato in un’asta giudiziaria, ipotesi nella quale lalegittima provenienza di tali opere sarebbe stata agevolmente verificabile conl’acquisizione del verbale di aggiudicazione); in secondo luogo, nel casosottoposto all’attenzione della Corte di legittimità, erano emersi evidenti elementidi sospetto circa la legittima provenienza dei quadri con conseguenteintegrazione della colpa grave per omesso impiego di una minima diligenza.L’ordinanza impugnata ha invertito l’ordine logico delle attività di controllo inquanto solo l’emersione di motivi di tal fatta avrebbe permesso di vincere lapresunzione di legittimità della provenienza ed è, quindi viziata, nella misura incui afferma la necessità di verifiche antecedenti all’insorgere dei dubbi inquestione e, in mancanza di esse, sostiene che il bene non è stato acquistato inbuona fede.Il giudice non ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA], quale operatoreeconomico di rilievo, è comunque tenuta a rispettare la normativa antiriciclaggioe a svolgere plurime attività di controllo della clientela ai sensi dell’art. 3 D.lgs.n. 231 del 2007 il cui espletamento garantisce la buona fede e perfetta diligenza,escludendo in radice qualsiasi profilo di colpa.A tal riguardo, la società ha documentato di avere rispettato tali procedure enon era tenuta ad esperire controlli ulteriori e diversi, in assenza di motivi disospetto; in particolare ha accertato tramite banche dati ufficiali e certificate(Cerved) la storia imprenditoriale e la solidità economica del cliente, ha verificatoaltresì, tramite liste internazionali specializzate ([OSCURATO:PERSONA])l’eventuale segnalazione di attività illecite (ivi compresa la presenza di denuncedi furto dell’orologio dato in pegno), ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva già inpassato costituito in pegno proprio alcuni orologi con successivo riscatto(comportamento incompatibile con la provenienza illecita degli stessi).Si tratta di accertamenti precisi e superiori a quelli imposti dall’ordinariadiligenza.Assume, infine, la difesa ricorrente che il provvedimento impugnato non soloè erroneo in punto di diritto, ma è anche connotato da argomentazioni illogiche:-l’attuale cancellazione delle società del [OSCURATO:PERSONA] non è un elemento cheesclude la titolarità dell’orologio, ben potendo tale bene essere stato acquistatoall’epoca della loro operatività e con provviste accumulate;-il riscatto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altri orologi dati in pegno conferma, daun lato la sua capacità economica e, dall’altro, la regolarità del rapportopignoratizio con pagamento degli interessi ed oneri sul prestito richiesto;-la scelta di non riscattare l’orologio Rolex oggetto di dissequestro è unacircostanza neutra, ben potendo dipendere da incapacità economica o dadeliberato disinteresse per il bene;- la verifica in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il vero proprietariodell’orologio Rolex non era possibile in quanto le ricevute fiscali non riportano ilnumero di serie di tale oggetto; peraltro già dagli atti disponibili (denunciaquerela del gioielliere [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] laquale non ha dimostrato di avere acquistato il Rolex di cui si discute) emergevache [OSCURATO:PERSONA] era un rappresentante di orologi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato.2. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari il quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc.pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministeroin materia di restituzione di beni in sequestro è ammissibile per tutti i motiviindicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen (S.U. n. 9857 del 30/10/2008-dep. 2009, Manesi, Rv. 242290, successivamente Sez. 5, n. 10987 del14/11/2019- dep. 2020, Mauro, Rv. 277881).Ciò posto, infondate sono le censure proposte dalla difesa ricorrente siasotto il profilo della violazione di legge che della contraddittorietà ed illogicitàdella motivazione del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha fatto buongoverno del quadronormativo di riferimento e dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nellapronuncia n. 408/2020 e ha approntato un apparato argomentativo corretto inpunto di diritto, oltre che scevro da manifeste contraddizioni nella valutazione,rispetto al caso di specie, degli elementi fattuali introdotti con la documentazionedifensiva.Con la sentenza di cui sopra la [OSCURATO:PERSONA] nel dichiarare infondata la questionedi legittimità, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 11 della legge 10 maggio1938 n. 745, ha evidenziato come gli istituti creditizi che esercitano il prestito supegno devono operare con diligenza richiesta non solo - come a qualunque altropossessore - dalle norme civili e penali, ma specificamente dall'art. 38 del r.d. n.1279 del 1939, in base al quale il Monte dei Pegni può rifiutare la concessione diprestiti quando ha fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno sianodi illegittima provenienza; diversamente opinando, si configurerebbe unapresunzione assoluta di buona fede che, invece, deve essere esclusa dalla letturadei principi dettati dall’ordinamento in materia di possesso ( art. 1147, comma 3,cod. civ.)In linea con tali principi, richiamati in via espressa nell’ordinanza impugnata,correttamente il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha affermato che, al fine diaccertare il possesso di buona fede in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conriferimento all’orologio costituito in pegno da [OSCURATO:PERSONA] (compendio difurto in danno della proprietaria [OSCURATO:PERSONA]), presupposto dell’invocatodiritto alla restituzione, occorreva verificare se la società, al momento dellaricezione del bene aveva effettuato con diligenza gli accertamenti sullaprovenienza dello stesso, verifiche necessarie in ragione della chiara emersionedi elementi di sospetto sull’origine lecita, ricavabili dalla stessa documentazioneprodotta nel giudizio di opposizione.Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il giudice nonha affatto invertito il principio di presunzione di buona fede (relativa e nonassoluta, come precisato dalla Corte Costituzionale nella richiamata pronuncia),ma ha affermato che, in presenza di ragionevoli motivi circa la illecitaprovenienza dell’orologio, la società versava in una situazione di colpa nonavendo assolto all’obbligo di diligenza che le incombeva.Il parametro valutativo da applicare per accertare il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione è stato pertanto correttamente individuato.Il giudizio fattuale espresso in ordine all’omesso impiego da parte dellasocietà della dovuta diligenza, pur in presenza di plurimi elementi di sospetto, èampiamente argomentato ed immune da manifesti vizi logici, come tale noncensurabile in questa sede.Confrontandosi direttamente con il carteggio documentale acquisito, ilGiudice ha dato espressamente conto che proprio nel corso delle necessariepreliminari procedure svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto della normativaantiriciclaggio e delle attività di controllo della clientela, erano emersiinequivocabilmente una serie di circostanze che, complessivamente considerate,avrebbero dovuto indurre il ragionevole convincimento in merito alla sospettaprovenienza dell’orologio Rolex costituito in pegno.Al riguardo, sono richiamate le visure Cerved (da cui era emerso comel’attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA], esercitata nel settore della bigiotteria enon in quello del commercio di preziosi e di orologi di lusso, risultava cessata almomento della costituzione della garanzia reale) e le dichiarazioni rese dallostesso [OSCURATO:PERSONA] nei questionari QAV (ove costui aveva addotto di possedere unpatrimonio acquisito per successione ereditaria non specificato nella sua tipologiaed effettiva consistenza, di non avere percepito redditi negli anni 2020 e 2021, diesercitare nel 2022 una attività di consulenza tributaria in via autonoma e,altresì, di essere un collezionista di orologi senza, tuttavia, documentarealcunchè).In replica alle deduzioni difensive, il [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato come non tuttele precedenti costituzioni in pegno erano state rinnovate o riscattate e come nonvi fosse possibilità di verificare presso la casa madre se [OSCURATO:PERSONA] era stato ilvero acquirente dell’orologio, sicchè tale complessivo quadro avrebbe a maggioragione imposto alla società di effettuare una verifica effettiva sulle condizionireali di costui e di non accontentarsi della formale acquisizione dei questionari,valutando positivamente le circostanze da lui addotte senza alcun riscontro.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]