CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2019 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] 4 r ciatazuviso-al-le-parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati da Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] iI 6 febbraio 2019 ha applicato agli stessi la pena concordata fra le Parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a più reati di furto, consumato e tentato, pluriaggravati, fatti commessi tra il 2015 ed il 2016. I ricorrenti lamentano mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica dei fatti ed incongruità della pena. I ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. Le censure avanzateo esulano vistosamente delle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che limita la ricorribilità ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ovvero, pur astrattamente ad esse riconducibili, sono però strutturate in maniera talmente vaga ed aspecifica da risultare manifestamente infondate. La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni va pronunciata, dunque, «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Va, infine, rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte (principio già espresso in riferimento al rato di appropriazione indebita, che a seguito del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa): ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Infine, non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa del