CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ipende esclusivamente dall’andamento dei valori mobiliari in cui èinvestito il premio al momento in cui l’obbligazione diviene esigibile.Diversamente dalle fattispecie di assicurazione sulla vita ex art.1882 cod. civ. (nelle quali l’indennizzo è parametrato alle tavole dimortalità in base all’età dell’assicurato), nelle polizze unit linked purel’assenza del c.d. rischio demografico (ossia dell’evento legato alladurata della vita umana) non è ragione di nullità del contratto ma,all’inverso, il tratto caratterizzante e distintivo della figura negoziale,concretando la modalità con cui il rischio dell’investimento (c.d. rischiodi perfomance) viene allocato nella sua interezza carico dell’investitoreassicurato, esposto al pericolo della perdita di tutto il capitale investito(tra le più recenti, sul tema, Cass. 26/07/2024, n. 21022; Cass.09/04/2024, n. 9418; Cass. 11/02/2024, n. 3785).Non sussiste quindi l’invalidità asserita dagli impugnanti.11. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, per violazione efalsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., si contesta la qualità dibeneficiaria della polizza per il caso di morte riconosciuta dalla gravatasentenza a [OSCURATO:PERSONA]: si sostiene, più in dettaglio, che quest’ultimaera indicata in un’apposita sezione del documento quale «soggettodesignato per la liquidazione della prestazione in corso di contratto» e,r.g. n. 8450/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8450/2025Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 19287/2026Data pubblicazione 11/06/2026pertanto, era titolare unicamente del diritto a riscuotere i rendimentiannuali del fondo di investimento.11.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione:(i) in primis, per difetto di autosufficienza, mancando nel ricorso lariproduzione (pur per stralci essenziali o passaggi d’interesse) deldocumento contrattuale su cui si basa la censura;(ii) in secondo luogo, perché si risolve nel prospettare una diversalettura del documento contrattuale (del quale richiede un inammissibilenuovo apprezzamento al giudice di legittimità), senza nemmenoipotizzare l’inosservanza di alcuno dei canoni di ermeneutica negoziale.12. In definitiva e per riepilogare: rigettati il primo ed il secondomotivo, è accolto il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] conassorbimento dei restanti motivi e cassazione della sentenza gravatacon rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, pernuovo esame della controversia; è assorbito l’esame del ricorsoprincipale degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] mentre è rigettato il ricorsoproposto in via incidentale condizionata dagli stessi.13. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.14. Atteso l’esito del ricorso incidentale, va dato atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti incidentali - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];accoglie il terzo motivo di detto ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di appello di Ancona, in diversa composizione.r.g. n. 8450/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 8450/2025Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 19287/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dichiara assorbito il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], CeciliaRusso e [OSCURATO:PERSONA].Rigetta il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], CeciliaRusso e [OSCURATO:PERSONA].Demanda al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorsoincidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bisCosì deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 21 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 8450/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]