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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08328/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7212/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Viale delle Milizie n. 1, – controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.),in persona del legale rappresentate pro tempore , –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO n. 1160/02/2015, depositata in data27 ottobre 201 5 .

Cartella di pagamento IRES e IRAP 2008 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 11 ottobre 2013 il concessionario della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S .p.A.) notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l a cartella di pagamento n. 0542013000736108000, recante la somma di € 38.424,5 ( oltre accessori per interessi e sanzioni), emessa su ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di L’Aquila a seguito della liquidazione ex art. 36 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o 54 - bis del d.P.R. 2 6 ottobre 197 7 , n. 6 33, del Mod.

Unico PF/2009per l’anno d'imposta 2008, avente ad oggetto i seguenti recuperi: secondo acconto IRES pari a € 18.846,15; secondo acconto IRAP pari a € 12.918,00; - sanzione IVA per omesso versamento mese di aprile 2008pari a € 7.380,30 .

2. Avverso la cartella di pagamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C .t.p. di L’Aquila.

S i costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato; con provvedimento di sgravio del 23 ottobre 2013 per un importo di € 7 . 493 , 36, inoltre, l’Ufficio annullava il recupero relativo all’IVA e agli accessori.

Si costituiva, ancora, l’agente della riscossione, chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p.,con sentenza n. 596 / 03/2014 , accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente , procedendo ad annullare il recupero dell’imposta e dichiarando ancora dovute le sanzioni; in contrasto con ciò, però, nel dispositivo la C.t.p. si limitava a dichiarare l’annullamento dell’atto tout court.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo.

S i costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

Si costituiva, ancora, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già Equitalia CentroS.p.A.), riproponendo quanto dedotto in primo grado.

5. Con sentenza n. 1160/02/ 201 5 , depositata in data 27 ottobre 2015, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, dichiarando dovute le sanzioni e confermando l’annullamento del recupero d’imposta.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S .p.A.) è rimasta intimata.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 163 del d.P.R. 2 2 dic embre 19 86 , n. 917 ( TUIR ) , 42 e ss. del d.P.R. n. 600/ 19 73; artt. 1 e 2 della L egge 23 marzo 1977 , n. 97 e successive modificazioni, nonché dell'art. 17 del d.

P .

R . 7 dicembre 2001, n. 435» l’ufficio lamenta l’ error in iudica ndo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r . ha ritenuto che le norme regolatrici il versamento degli acconti d’imposta (le quali, per il caso di specie, stabilivano un versamento da effettuarsi in due rate) prevedessero una semplice facoltà e non fossero, invece, precettive (ricollegando alla loro violazione una sanzione), su questo presupposto facendo poi rientrare, mediante un’interpretazione analogica di norme aventi natura eccezionale, un obbligo di versamento già scaduto all’interno della disciplina agevolativa post sisma (valevole per il solo periodo fra il 6 aprile 2009 e il 20 dicembre 2010).

2. Va premesso che in data 21 maggio 2019, la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata; vieppiù che l’Agenzia delle Entrate ha attestato la ricezione della domanda con ricezione del modello F24 nonché il versamento effettuato.

2.1. Orbene , v ista la documentazione depositata in data 12 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7212/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Viale delle Milizie n. 1, – controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.),in persona del legale rappresentate pro tempore , –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 1160/02/2015, depositata in data27 ottobre 201 5 . Cartella di pagamento IRES e IRAP 2008 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 11 ottobre 2013 il concessionario della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S .p.A.) notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l a cartella di pagamento n. 0542013000736108000, recante la somma di € 38.424,5 ( oltre accessori per interessi e sanzioni), emessa su ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di L’Aquila a seguito della liquidazione ex art. 36 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o 54 - bis del d.P.R. 2 6 ottobre 197 7 , n. 6 33, del Mod. Unico PF/2009per l’anno d'imposta 2008, avente ad oggetto i seguenti recuperi: secondo acconto IRES pari a € 18.846,15; secondo acconto IRAP pari a € 12.918,00; - sanzione IVA per omesso versamento mese di aprile 2008pari a € 7.380,30 . 2. Avverso la cartella di pagamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C .t.p. di L’Aquila. S i costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato; con provvedimento di sgravio del 23 ottobre 2013 per un importo di € 7 . 493 , 36, inoltre, l’Ufficio annullava il recupero relativo all’IVA e agli accessori. Si costituiva, ancora, l’agente della riscossione, chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p.,con sentenza n. 596 / 03/2014 , accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente , procedendo ad annullare il recupero dell’imposta e dichiarando ancora dovute le sanzioni; in contrasto con ciò, però, nel dispositivo la C.t.p. si limitava a dichiarare l’annullamento dell’atto tout court. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo. S i costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. Si costituiva, ancora, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già Equitalia CentroS.p.A.), riproponendo quanto dedotto in primo grado. 5. Con sentenza n. 1160/02/ 201 5 , depositata in data 27 ottobre 2015, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, dichiarando dovute le sanzioni e confermando l’annullamento del recupero d’imposta. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La società contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S .p.A.) è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 163 del d.P.R. 2 2 dic embre 19 86 , n. 917 ( TUIR ) , 42 e ss. del d.P.R. n. 600/ 19 73; artt. 1 e 2 della L egge 23 marzo 1977 , n. 97 e successive modificazioni, nonché dell'art. 17 del d. P . R . 7 dicembre 2001, n. 435» l’ufficio lamenta l’ error in iudica ndo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r . ha ritenuto che le norme regolatrici il versamento degli acconti d’imposta (le quali, per il caso di specie, stabilivano un versamento da effettuarsi in due rate) prevedessero una semplice facoltà e non fossero, invece, precettive (ricollegando alla loro violazione una sanzione), su questo presupposto facendo poi rientrare, mediante un’interpretazione analogica di norme aventi natura eccezionale, un obbligo di versamento già scaduto all’interno della disciplina agevolativa post sisma (valevole per il solo periodo fra il 6 aprile 2009 e il 20 dicembre 2010). 2. Va premesso che in data 21 maggio 2019, la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata; vieppiù che l’Agenzia delle Entrate ha attestato la ricezione della domanda con ricezione del modello F24 nonché il versamento effettuato. 2.1. Orbene , v ista la documentazione depositata in data 12 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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