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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20947/2026

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atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio inRoma, [OSCURATO:PERSONA], 69.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in atti.- controricorrente -Numero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026controLiquidazione Controllata n. 18/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei beni acarico di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in persona del suoLiquidatore pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- intimata –avverso la sentenza n. 1923/2025 emessa in data 6/11/2025 e pubblicata indata 13/11/2025 resa inter partes dalla Corte di appello di Bologna;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha rigettato ilreclamo avanzato da Andrea SILINGARDI, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] edella liquidatela e ha confermato l’apertura della liquidazione controllata neiconfronti del primo disposta dalla sentenza del Tribunale di Modena n.56/2025.2.

Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 5.6.2025 ANDREASILINGARDI instava infatti per la revoca della liquidazione controllata delsovraindebitato disposta con la sopra indicata sentenza del Tribunale diReggio Emilia (n. 56/2025), pubblicata in data 6.5.2025.3.

Con la sentenza così impugnata il Tribunale su istanza del [OSCURATO:PERSONA] -creditore di € 72.399,58 (per come accertato in via definitiva sulla base didecreto ingiuntivo confermato in esito a rigetto dell’opposizione con sentenzan. 152/2022 non impugnata) - dichiarava l’apertura della liquidazionecontrollata ex art. 268 e s.

CCII nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonritenendo opponibile in compensazione il credito derivante da contenzioso inessere presso il Tribunale di Mantova promosso dal SILINGARDI medesimoper l’inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] del patto fiduciario, avente adoggetto l’intestazione di quote di una società polacca, patto che quest’ultimoavrebbe violato sottraendosi alla restituzione delle quote, allorché il fiducianteSILINGARDI era receduto dal mandato, avendo ritenuto il Tribunale trattarsiNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026di credito né certo, né liquido né accertabile dal giudice ex art. 1243 comma2 c.c., siccome controverso in altro giudizio.4.

Reclamava il SILINGARDI sotto tre profili: i) abuso del diritto, sostenendoche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto la liquidazione controllata per impedirglil'esercizio dei suoi diritti nella causa incardinata presso il Tribunale diMantova; ii) lo scopo di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato il recupero del suo creditoperché prima non lo aveva in alcun modo tentato; iii) difetto dello stato diinsolvenza, affermandosi titolare di un credito superiore e sostenendo chel'insolvenza - quale condizione di impotenza patrimoniale - presupponeva unapluralità di inadempimenti e non semplicemente una temporanea illiquidità.4.1 La Corte di appello - nel ritenere infondato il reclamo e doverosa laconferma dell’apertura della liquidazione controllata - ha osservato che nonera ravvisabile, nel caso di specie, alcun abuso del diritto nella più chelegittima iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di richiedere la liquidazione controllata delsuo debitore in stato di insolvenza ai sensi dell’art. 268, secondo comma,CCII, stante l’esito del tutto insoddisfacente del pignoramento presso terzipromosso dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] – neppure sufficiente al recupero dellespese – e l’esito infruttuoso dell’intervento in altra procedura esecutivapromossa da [OSCURATO:PERSONA], conclusa con l’assegnazione di azioni di scarsovalore al creditore procedente.4.2 Ha aggiunto la Corte territoriale che era conclamato lo stato di insolvenzadel debitore, sulla base dello stato passivo esecutivo delle tempestivesuperiore ad € 123 mila (allegato dal liquidatore) che vedeva tra i creditorioltre al [OSCURATO:PERSONA], anche Agenzia delle Entrate, INPS e [OSCURATO:PERSONA], afronte di un attivo inesistente, risultando SILINGARDI proprietario solo di unala liquidità del c/c recuperata dal liquidatore era pari a soli €

297. Non era poicertamente computabile nell’attivo - hanno precisato i giudici del gravame -il credito litigioso e sub iudice costituito dalla pretesa azionata al Tribunale diMantova, l’unica possibile fonte di massa attiva per la procedura ma non certobene liquidabile né credito esigibile.5.

La sentenza, pubblicata il 6/11/2025, è stata impugnata da SILINGARDIANDREA con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui BAMBININumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026NANDO ha resistito con controricorso.

La liquidazione controllata, intimata,non ha svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 4, 268 CCII e artt. 1175, 1375 c.c. e art. 2 Cost. e art. 54 [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.1.1 Osserva il ricorrente che già nei gradi di merito dell’odierno giudizio avevaeccepito l’abuso del diritto da parte del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il ricorsoavversario aveva costituito il mezzo attraverso il quale il [OSCURATO:PERSONA] avevatentato di sottrarre alla sua disponibilità l’esercizio dei diritti nella causa civilen. 1041/24 R.G.

Trib.

Mantova e così evitare una pronuncia, che la dettacontroparte si attendeva come negativa per le proprie ragioni.

Ciò era quantoavvenuto perché con la sentenza n. 56/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diapertura della liquidazione controllata era stato spossessato di tutti suoi beni,ivi compresa la legittimazione a proseguire la sopra indicata causa.

Tanto ciòera vero - aggiunge il ricorrente - che la controparte aveva, poi, depositatolo stesso giorno in cui era stata pubblicata la sentenza di apertura della LCun’istanza di interruzione del giudizio incardinato presso il Tribunale diMantova, al fine di evitare che il giudice sciogliesse la riserva istruttoria,ammettendo le sue richieste istruttorie in quel giudizio contenzioso.1.2 Nonostante tali obiezioni, la Corte di Appello aveva ritenuta “legittima”l’azione intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] per l’apertura della liquidazione controllataessendo risultati insoddisfacenti i tentativi di recupero del credito e, poi,conclamato lo stato di insolvenza in ragione della impossidenza di beniliquidabili.1.3 Secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe fatto correttaapplicazione, nella materia qui in esame, dei criteri guida per identificare iprofili di abusività rassegnati da Cass. n. 20106/2009 e secondo i quali l’abusoricorrerebbe, allorquando siano sussistenti le seguenti circostanze: 1) latitolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità cheil concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo unapluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza cheNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della corniceun criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, acausa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzioneingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrifico cui è soggettala controparte.2.

Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.4, 215, 268 CCII e artt. 1175, 1375, 1260 e 1965 c.c. e art. 2 Cost. e art. 54Carta di Nizza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.2.1 Lamenta ancora il ricorrente che l’avvio dell’azione ex art. 268 CCIIavesse avuto come unico fine quello di spogliarlo della causa e non certo diliquidare i suoi beni, che non esistevano, salvo il credito in contenzioso.Pertanto, l’avvio dell’azione da parte del [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe determinato unsacrificio ben maggiore spossessandolo dell’azione risarcitoria, rimettendo laliquidazione del credito in contestazione ad un terzo, con la conseguenza cheil sacrificio del Siligardi sarebbe ben superiore rispetto a quello che subirebbeda un esercizio legittimo dei diritti altrui.

Aggiunge che, successivamente allapresentazione del reclamo, il Liquidatore aveva depositato il programma diliquidazione da cui sarebbe emerso - a conferma di quanto assunto - chel’unico bene liquidabile era la “res” litigiosa pendente al Tribunale di Mantova.2.2 Ciò nonostante, il Tribunale aveva ritenuto comunque di respingere ilreclamo ritenendo non sussistente la fattispecie dell’abuso di dirittoaffermando tra l’altro: -che il credito litigioso non era computabile nell’attivodella procedura; -che il credito sub iudice era una possibile fonte di massa2.3 Assume invece il ricorrente che tali affermazioni sarebbero erronee allaluce delle norme del codice della crisi d’impresa.

Ricorda infatti che l’art. 215CCII dispone che “Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di naturafiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azionirisarcitorie, recuperatorie e revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti.Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applical'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al comma1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti”.Numero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/20262.4 Le norme ora riportate – sottolinea il ricorrente – avrebbero dunquesmentito gli assunti della Corte di Appello di Bologna, posto che ladisposizione normativa chiarisce che il credito risarcitorio fa parte dell’attivoda liquidare anche mediante cessione.

Peraltro, la mera illiquidità e litigiositàdi tali crediti non ne avrebbero escluso la rilevanza.

Infatti, il liquidatore avevainserito il credito litigioso nell’attivo della procedura e precisato nelprogramma di liquidazione che era intenzione riassumere il giudizio e quindiproseguirlo per tentare il recupero dello stesso.2.5 Conclude pertanto il ricorrente nel senso che la Corte di appello,escludendo che il credito litigioso non fosse parte dell’attivo né liquidabile,aveva respinto erroneamente l’eccezione di abuso del diritto.2.6 I primi due motivi – che possono trovare una trattazione congiunta – sonoinammissibili, pur se occorre correggere alcune imprecisioni contenute neltessuto argomentativo della sentenza impugnata.2.6.1 Sostiene la parte ricorrente, in buona sostanza, che l’istanza di aperturadella liquidazione controllata avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] fosse diretta unicamentead “espropriarla” dall’esercizio dell’azione risarcitoria intentata per laviolazione del patto fiduciario intercorso tra le parti per la retrocessione diquote di una società terza.Ma, sul punto, la Corte territoriale ha svolto un accertamento in fatto,puntuale e scevro da criticità argomentative, evidenziando che le azioniesecutive individuali intentate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierno ricorrentenon avevano sortito effetto positivo e che vi erano comunque altri creditori,oltre al [OSCURATO:PERSONA] stesso, in attesa della soddisfazione dei loro crediti (Agenziadelle Entrate, INPS e [OSCURATO:PERSONA]).

Ha aggiunto che anche l’azionerisarcitoria già incardinata presso il Tribunale di Mantova (e che, comunque,come poi avvenuto, ben avrebbe potuto essere proseguita dalla liquidatela)non rappresentava un credito certo, liquido ed esigibile da porre incompensazione e tale da generare una prognosi favorevole in ordine allainsussistenza dello stato di insolvenza del debitore.Si tratta – con tutta evidenza – di un accertamento in fatto svolto dalla Cortedi appello in merito alla denuncia dell’“abuso del diritto”, che, sebbene conalcune imprecisioni argomentative (su cui di qui a breve si dirà), integra, conNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026tutta evidenza uno scrutinio appunto della quaestio facti relativo agli elementiprobatori dei quali la parte ricorrente pretenderebbe una rilettura per undiverso (e più favorevole) approdo decisorio.Ciò peraltro deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che,in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, lacui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio dimotivazione (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanzan. 24155 del 13/10/2017; Sez.

L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).Le doglianze così prodotte dal ricorrente sono pertanto inammissibili perchévolte ad un nuovo apprezzamento degli elementi istruttori dai quali evincerela denunciata esistenza dell’abuso del diritto nell’esercizio del diritto di azioneprevisto dall’art. 268, 2 comma, CCII, in favore del creditore.2.6.2 Ciò non esime la Corte dal puntualizzare - diversamente da comeprospettato dalla Corte territoriale in un passaggio argomentativo - come ilmero esercizio del diritto, così come previsto e riconosciuto dall’ordinamentogiuridico, possa escludere in radice l’integrazione dell’istituto dell’abuso deldiritto stesso.È stato infatti chiarito in un risalente (ma mai superato) arrestogiurisprudenziale che “Si ha abuso del diritto quando il titolare di un dirittosoggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità nonnecessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causandouno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale,ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i qualiquei poteri o facoltà furono attribuiti.

Ricorrendo tali presupposti, è consentitoal giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti inNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale haabusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore dellacontroparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontàdi nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economichedell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso nonè l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso” (così espressamente:Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009; vedi più recentemente:Cass.

Sez.

L, Sentenza n. 10568 del 07/05/2013; Sez.

L, Sentenza n. 15885del 15/06/2018).Occorre dunque concludere nel senso che l'abuso del diritto non presupponeuna violazione in senso formale, ma si realizza quando, nel collegamento trail potere di autonomia conferito al soggetto e il suo esercizio, ne risulti alteratala funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schemaformale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelliindicati dal legislatore.

Elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolaritàdi un diritto soggettivo in capo a un soggetto; 2) la possibilità che il concretoesercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità dimodalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizioconcreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di queldiritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio divalutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di unatale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra ilbeneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26541 del 30/09/2021).Orbene, trasferiti i principi sopra ricordati sul piano più strettamenteprocessuale, occorre individuare l’abuso del diritto all’azione giudiziaria (nelcaso di specie, diritto del creditore a richiedere l’apertura della procedura diliquidazione controllata ex art. 268, secondo comma, CCII) nelle ipotesi in cuiil soggetto, pur essendo titolare ”formalmente” di un diritto soggettivo e puressendo l’esercizio concreto dello stesso rispettoso della cornice attributiva diquel diritto, lo utilizzi in modo “disfunzionale” rispetto alle ragioni di tutelasottese alla salvaguardia del diritto stesso, con un’evidente sproporzioneNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggettala controparte.Orbene, la Corte di appello ha escluso, con accertamento in fatto, ildenunciato uso “distorto” del diritto di tutela del creditore istante ex art. 268,2 comma, CCII e dunque tale accertamento non risulta più sindacabile, inquesto giudizio di cassazione, tanto meno sotto l’egida applicativa del viziodeclinato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.6.3 Anche le doglianze articolate più nello specifico nel secondo motivorisultano inammissibili perché attingono il merito delle valutazioni svolte dallaCorte distrettuale, con l’ulteriore precisazione che quest’ultima non avevainteso affermare, nella sostanza, che il contenuto “economico” dell’azionegiudiziale (sopra ricordata in premessa) non fosse liquidabile ovverocomputabile nell’attivo.

Come sopra accennato, la Corte del merito ha invecediversamente affermato, con un’espressione solo imprecisa ma netta, che ilcredito risarcitorio in questione, sotteso alla detta azione giudiziaria, non eracomunque un credito certo e prontamente esigibile.3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “Violazionee falsa applicazione degli artt. 2, 4 CCII e artt. 1175, 1375 c.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”, sul rilievo che le difficoltàeconomiche e di momentanea illiquidità erano riconducibili proprio aicomportamenti scorretti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] che non aveva adempiuto al pattofiduciario di restituzione delle quote in suo favore.3.1 Il motivo – anch’esso declinato sotto l’egida applicativa del vizio diviolazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c.– è inammissibile perché anch’esso volto a sollecitare questa Corte ad unnuovo accertamento in fatto sul profilo dell’insolvenza, scrutinio quest’ultimoinvece inibito al giudizio di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).4.

Il quarto motivo denuncia, infine, “Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, sul rilievo che la sentenza impugnataNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026avrebbe omesso di valutare, al fine di apprezzare la ricorrenza o meno deldenunciato abuso del diritto, il fatto decisivo, già allegato nel giudizio dimerito, rappresentato dalla proposta transattiva che il liquidatore avevaricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbe dunque dimostrato che l’unica finalitàperseguita dal creditore con l’istanza ex art. 268 CCII sarebbe stata quella diespropriarlo dell’azione giudiziaria e di concludere con la liquidatela unatransazione per lui favorevole.4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile.Occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa daquesta Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Ciò posto e ricordato, la parte ricorrente – lungi dall’allegare un “fatto storico”nel cui omesso esame sarebbe incorso il giudicante (secondo il paradigmaapplicativo già sopra ricordato) – ha chiesto invece un nuovo apprezzamentodi un elemento istruttorio, peraltro “sopravvenuto” all’apertura dellaliquidazione controllata, deducendo così un vizio che si pone ben al di là delperimetro delimitante l’area di cognizione del giudizio di legittimità.Ne consegue l’integrale inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio inRoma, [OSCURATO:PERSONA], 69.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in atti.- controricorrente -Numero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026controLiquidazione Controllata n. 18/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei beni acarico di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in persona del suoLiquidatore pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- intimata –avverso la sentenza n. 1923/2025 emessa in data 6/11/2025 e pubblicata indata 13/11/2025 resa inter partes dalla Corte di appello di Bologna;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha rigettato ilreclamo avanzato da Andrea SILINGARDI, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] edella liquidatela e ha confermato l’apertura della liquidazione controllata neiconfronti del primo disposta dalla sentenza del Tribunale di Modena n.56/2025.2. Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 5.6.2025 ANDREASILINGARDI instava infatti per la revoca della liquidazione controllata delsovraindebitato disposta con la sopra indicata sentenza del Tribunale diReggio Emilia (n. 56/2025), pubblicata in data 6.5.2025.3. Con la sentenza così impugnata il Tribunale su istanza del [OSCURATO:PERSONA] -creditore di € 72.399,58 (per come accertato in via definitiva sulla base didecreto ingiuntivo confermato in esito a rigetto dell’opposizione con sentenzan. 152/2022 non impugnata) - dichiarava l’apertura della liquidazionecontrollata ex art. 268 e s. CCII nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonritenendo opponibile in compensazione il credito derivante da contenzioso inessere presso il Tribunale di Mantova promosso dal SILINGARDI medesimoper l’inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] del patto fiduciario, avente adoggetto l’intestazione di quote di una società polacca, patto che quest’ultimoavrebbe violato sottraendosi alla restituzione delle quote, allorché il fiducianteSILINGARDI era receduto dal mandato, avendo ritenuto il Tribunale trattarsiNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026di credito né certo, né liquido né accertabile dal giudice ex art. 1243 comma2 c.c., siccome controverso in altro giudizio.4. Reclamava il SILINGARDI sotto tre profili: i) abuso del diritto, sostenendoche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto la liquidazione controllata per impedirglil'esercizio dei suoi diritti nella causa incardinata presso il Tribunale diMantova; ii) lo scopo di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato il recupero del suo creditoperché prima non lo aveva in alcun modo tentato; iii) difetto dello stato diinsolvenza, affermandosi titolare di un credito superiore e sostenendo chel'insolvenza - quale condizione di impotenza patrimoniale - presupponeva unapluralità di inadempimenti e non semplicemente una temporanea illiquidità.4.1 La Corte di appello - nel ritenere infondato il reclamo e doverosa laconferma dell’apertura della liquidazione controllata - ha osservato che nonera ravvisabile, nel caso di specie, alcun abuso del diritto nella più chelegittima iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di richiedere la liquidazione controllata delsuo debitore in stato di insolvenza ai sensi dell’art. 268, secondo comma,CCII, stante l’esito del tutto insoddisfacente del pignoramento presso terzipromosso dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] – neppure sufficiente al recupero dellespese – e l’esito infruttuoso dell’intervento in altra procedura esecutivapromossa da [OSCURATO:PERSONA], conclusa con l’assegnazione di azioni di scarsovalore al creditore procedente.4.2 Ha aggiunto la Corte territoriale che era conclamato lo stato di insolvenzadel debitore, sulla base dello stato passivo esecutivo delle tempestivesuperiore ad € 123 mila (allegato dal liquidatore) che vedeva tra i creditorioltre al [OSCURATO:PERSONA], anche Agenzia delle Entrate, INPS e [OSCURATO:PERSONA], afronte di un attivo inesistente, risultando SILINGARDI proprietario solo di unala liquidità del c/c recuperata dal liquidatore era pari a soli € 297. Non era poicertamente computabile nell’attivo - hanno precisato i giudici del gravame -il credito litigioso e sub iudice costituito dalla pretesa azionata al Tribunale diMantova, l’unica possibile fonte di massa attiva per la procedura ma non certobene liquidabile né credito esigibile.5. La sentenza, pubblicata il 6/11/2025, è stata impugnata da SILINGARDIANDREA con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui BAMBININumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026NANDO ha resistito con controricorso. La liquidazione controllata, intimata,non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 4, 268 CCII e artt. 1175, 1375 c.c. e art. 2 Cost. e art. 54 [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.1.1 Osserva il ricorrente che già nei gradi di merito dell’odierno giudizio avevaeccepito l’abuso del diritto da parte del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il ricorsoavversario aveva costituito il mezzo attraverso il quale il [OSCURATO:PERSONA] avevatentato di sottrarre alla sua disponibilità l’esercizio dei diritti nella causa civilen. 1041/24 R.G. Trib. Mantova e così evitare una pronuncia, che la dettacontroparte si attendeva come negativa per le proprie ragioni. Ciò era quantoavvenuto perché con la sentenza n. 56/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diapertura della liquidazione controllata era stato spossessato di tutti suoi beni,ivi compresa la legittimazione a proseguire la sopra indicata causa. Tanto ciòera vero - aggiunge il ricorrente - che la controparte aveva, poi, depositatolo stesso giorno in cui era stata pubblicata la sentenza di apertura della LCun’istanza di interruzione del giudizio incardinato presso il Tribunale diMantova, al fine di evitare che il giudice sciogliesse la riserva istruttoria,ammettendo le sue richieste istruttorie in quel giudizio contenzioso.1.2 Nonostante tali obiezioni, la Corte di Appello aveva ritenuta “legittima”l’azione intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] per l’apertura della liquidazione controllataessendo risultati insoddisfacenti i tentativi di recupero del credito e, poi,conclamato lo stato di insolvenza in ragione della impossidenza di beniliquidabili.1.3 Secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe fatto correttaapplicazione, nella materia qui in esame, dei criteri guida per identificare iprofili di abusività rassegnati da Cass. n. 20106/2009 e secondo i quali l’abusoricorrerebbe, allorquando siano sussistenti le seguenti circostanze: 1) latitolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità cheil concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo unapluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza cheNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della corniceun criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, acausa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzioneingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrifico cui è soggettala controparte.2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.4, 215, 268 CCII e artt. 1175, 1375, 1260 e 1965 c.c. e art. 2 Cost. e art. 54Carta di Nizza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.2.1 Lamenta ancora il ricorrente che l’avvio dell’azione ex art. 268 CCIIavesse avuto come unico fine quello di spogliarlo della causa e non certo diliquidare i suoi beni, che non esistevano, salvo il credito in contenzioso.Pertanto, l’avvio dell’azione da parte del [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe determinato unsacrificio ben maggiore spossessandolo dell’azione risarcitoria, rimettendo laliquidazione del credito in contestazione ad un terzo, con la conseguenza cheil sacrificio del Siligardi sarebbe ben superiore rispetto a quello che subirebbeda un esercizio legittimo dei diritti altrui. Aggiunge che, successivamente allapresentazione del reclamo, il Liquidatore aveva depositato il programma diliquidazione da cui sarebbe emerso - a conferma di quanto assunto - chel’unico bene liquidabile era la “res” litigiosa pendente al Tribunale di Mantova.2.2 Ciò nonostante, il Tribunale aveva ritenuto comunque di respingere ilreclamo ritenendo non sussistente la fattispecie dell’abuso di dirittoaffermando tra l’altro: -che il credito litigioso non era computabile nell’attivodella procedura; -che il credito sub iudice era una possibile fonte di massa2.3 Assume invece il ricorrente che tali affermazioni sarebbero erronee allaluce delle norme del codice della crisi d’impresa. Ricorda infatti che l’art. 215CCII dispone che “Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di naturafiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azionirisarcitorie, recuperatorie e revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti.Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applical'articolo 2471 del codice civile. In alternativa alla cessione di cui al comma1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti”.Numero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/20262.4 Le norme ora riportate – sottolinea il ricorrente – avrebbero dunquesmentito gli assunti della Corte di Appello di Bologna, posto che ladisposizione normativa chiarisce che il credito risarcitorio fa parte dell’attivoda liquidare anche mediante cessione. Peraltro, la mera illiquidità e litigiositàdi tali crediti non ne avrebbero escluso la rilevanza. Infatti, il liquidatore avevainserito il credito litigioso nell’attivo della procedura e precisato nelprogramma di liquidazione che era intenzione riassumere il giudizio e quindiproseguirlo per tentare il recupero dello stesso.2.5 Conclude pertanto il ricorrente nel senso che la Corte di appello,escludendo che il credito litigioso non fosse parte dell’attivo né liquidabile,aveva respinto erroneamente l’eccezione di abuso del diritto.2.6 I primi due motivi – che possono trovare una trattazione congiunta – sonoinammissibili, pur se occorre correggere alcune imprecisioni contenute neltessuto argomentativo della sentenza impugnata.2.6.1 Sostiene la parte ricorrente, in buona sostanza, che l’istanza di aperturadella liquidazione controllata avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] fosse diretta unicamentead “espropriarla” dall’esercizio dell’azione risarcitoria intentata per laviolazione del patto fiduciario intercorso tra le parti per la retrocessione diquote di una società terza.Ma, sul punto, la Corte territoriale ha svolto un accertamento in fatto,puntuale e scevro da criticità argomentative, evidenziando che le azioniesecutive individuali intentate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierno ricorrentenon avevano sortito effetto positivo e che vi erano comunque altri creditori,oltre al [OSCURATO:PERSONA] stesso, in attesa della soddisfazione dei loro crediti (Agenziadelle Entrate, INPS e [OSCURATO:PERSONA]). Ha aggiunto che anche l’azionerisarcitoria già incardinata presso il Tribunale di Mantova (e che, comunque,come poi avvenuto, ben avrebbe potuto essere proseguita dalla liquidatela)non rappresentava un credito certo, liquido ed esigibile da porre incompensazione e tale da generare una prognosi favorevole in ordine allainsussistenza dello stato di insolvenza del debitore.Si tratta – con tutta evidenza – di un accertamento in fatto svolto dalla Cortedi appello in merito alla denuncia dell’“abuso del diritto”, che, sebbene conalcune imprecisioni argomentative (su cui di qui a breve si dirà), integra, conNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026tutta evidenza uno scrutinio appunto della quaestio facti relativo agli elementiprobatori dei quali la parte ricorrente pretenderebbe una rilettura per undiverso (e più favorevole) approdo decisorio.Ciò peraltro deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che,in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, lacui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio dimotivazione (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanzan. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).Le doglianze così prodotte dal ricorrente sono pertanto inammissibili perchévolte ad un nuovo apprezzamento degli elementi istruttori dai quali evincerela denunciata esistenza dell’abuso del diritto nell’esercizio del diritto di azioneprevisto dall’art. 268, 2 comma, CCII, in favore del creditore.2.6.2 Ciò non esime la Corte dal puntualizzare - diversamente da comeprospettato dalla Corte territoriale in un passaggio argomentativo - come ilmero esercizio del diritto, così come previsto e riconosciuto dall’ordinamentogiuridico, possa escludere in radice l’integrazione dell’istituto dell’abuso deldiritto stesso.È stato infatti chiarito in un risalente (ma mai superato) arrestogiurisprudenziale che “Si ha abuso del diritto quando il titolare di un dirittosoggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità nonnecessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causandouno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale,ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i qualiquei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentitoal giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti inNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale haabusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore dellacontroparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontàdi nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economichedell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso nonè l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso” (così espressamente:Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009; vedi più recentemente:Cass. Sez. L, Sentenza n. 10568 del 07/05/2013; Sez. L, Sentenza n. 15885del 15/06/2018).Occorre dunque concludere nel senso che l'abuso del diritto non presupponeuna violazione in senso formale, ma si realizza quando, nel collegamento trail potere di autonomia conferito al soggetto e il suo esercizio, ne risulti alteratala funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schemaformale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelliindicati dal legislatore. Elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolaritàdi un diritto soggettivo in capo a un soggetto; 2) la possibilità che il concretoesercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità dimodalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizioconcreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di queldiritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio divalutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di unatale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra ilbeneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26541 del 30/09/2021).Orbene, trasferiti i principi sopra ricordati sul piano più strettamenteprocessuale, occorre individuare l’abuso del diritto all’azione giudiziaria (nelcaso di specie, diritto del creditore a richiedere l’apertura della procedura diliquidazione controllata ex art. 268, secondo comma, CCII) nelle ipotesi in cuiil soggetto, pur essendo titolare ”formalmente” di un diritto soggettivo e puressendo l’esercizio concreto dello stesso rispettoso della cornice attributiva diquel diritto, lo utilizzi in modo “disfunzionale” rispetto alle ragioni di tutelasottese alla salvaguardia del diritto stesso, con un’evidente sproporzioneNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggettala controparte.Orbene, la Corte di appello ha escluso, con accertamento in fatto, ildenunciato uso “distorto” del diritto di tutela del creditore istante ex art. 268,2 comma, CCII e dunque tale accertamento non risulta più sindacabile, inquesto giudizio di cassazione, tanto meno sotto l’egida applicativa del viziodeclinato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.6.3 Anche le doglianze articolate più nello specifico nel secondo motivorisultano inammissibili perché attingono il merito delle valutazioni svolte dallaCorte distrettuale, con l’ulteriore precisazione che quest’ultima non avevainteso affermare, nella sostanza, che il contenuto “economico” dell’azionegiudiziale (sopra ricordata in premessa) non fosse liquidabile ovverocomputabile nell’attivo. Come sopra accennato, la Corte del merito ha invecediversamente affermato, con un’espressione solo imprecisa ma netta, che ilcredito risarcitorio in questione, sotteso alla detta azione giudiziaria, non eracomunque un credito certo e prontamente esigibile.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “Violazionee falsa applicazione degli artt. 2, 4 CCII e artt. 1175, 1375 c.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”, sul rilievo che le difficoltàeconomiche e di momentanea illiquidità erano riconducibili proprio aicomportamenti scorretti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] che non aveva adempiuto al pattofiduciario di restituzione delle quote in suo favore.3.1 Il motivo – anch’esso declinato sotto l’egida applicativa del vizio diviolazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c.– è inammissibile perché anch’esso volto a sollecitare questa Corte ad unnuovo accertamento in fatto sul profilo dell’insolvenza, scrutinio quest’ultimoinvece inibito al giudizio di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).4. Il quarto motivo denuncia, infine, “Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, sul rilievo che la sentenza impugnataNumero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026avrebbe omesso di valutare, al fine di apprezzare la ricorrenza o meno deldenunciato abuso del diritto, il fatto decisivo, già allegato nel giudizio dimerito, rappresentato dalla proposta transattiva che il liquidatore avevaricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbe dunque dimostrato che l’unica finalitàperseguita dal creditore con l’istanza ex art. 268 CCII sarebbe stata quella diespropriarlo dell’azione giudiziaria e di concludere con la liquidatela unatransazione per lui favorevole.4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile.Occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa daquesta Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Ciò posto e ricordato, la parte ricorrente – lungi dall’allegare un “fatto storico”nel cui omesso esame sarebbe incorso il giudicante (secondo il paradigmaapplicativo già sopra ricordato) – ha chiesto invece un nuovo apprezzamentodi un elemento istruttorio, peraltro “sopravvenuto” all’apertura dellaliquidazione controllata, deducendo così un vizio che si pone ben al di là delperimetro delimitante l’area di cognizione del giudizio di legittimità.Ne consegue l’integrale inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 26086/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 20947/2026Data pubblicazione 20/06/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026Il PresidenteMassimo Ferro
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