Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19972/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iesame di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], cheha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di riesame realeavanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestro preventivo emesso dal G.I.P. delTribunale di Bologna in relazione ai delitti per cui la stessa è indagata in concorso con QunYang, consistenti nel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 292 e 295, secondo comma, lett.c) e d-bis), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a leiascritto in qualità di co-gestore di fatto della “JP Tex di [OSCURATO:PERSONA]” per aver importatopresso la dogana di Bologna interporto merce di provenienza extra-UE sottraendo talemerce al pagamento dell’IVA mediante fittizia introduzione della merce importata neldeposito IVA “[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA].”, e nel delitto di cui agli artt. 61, n. 2,110, 48, e 479, cod. pen., a lei ascritto nella medesima qualità per aver importato le citatemerci redigendo bollette doganali contenenti la falsa dichiarazione circa il regime diimportazione delle merci, traendo in errore il pubblico ufficiale in servizio presso l’ufficiodelle dogane, il quale, recependo tale falsa indicazione, svincolava le merci senza richiedereil pagamento dell’IVA.2.

Il ricorso per cassazione si compone di un unico, articolato, motivo, che deduce moltepliciprofili di violazione di legge, tanto in relazione alla posizione soggettiva della ricorrentequanto in relazione alla posizione generale.

In primo luogo, è eccepita la genericità dellostatus di co-gestore di fatto attribuito alla ricorrente, atteso che l’impresa coinvoltanell’indagine avrebbe natura di impresa individuale e che non sarebbe stata individuata unasocietà di fatto, e in ragione della mancanza di un’esatta descrizione della condotta diconcorso.

Non si potrebbe infatti ricostruire lo status di “testa di legno” in capo alla titolareQun [OSCURATO:PERSONA] solo alla luce della scarsa esperienza d’impresa; sarebbe tra l’altro notorio chetitolari cinesi di aziende in Italia si avvalgano di dipendenti con maggiore padronanzadell’italiano e della contabilità, con mansioni e qualifiche elevate.

La ricorrente non sarebbepoi stata in possesso di documenti aziendali, né di alcuna password.

Inoltre, se fosse statatitolare di fatto, sarebbe irrazionale la sua messa a disposizione della P.G., peraltro percontatti con clienti e venditori se non di natura esecutiva.

Allo stesso modo non vi sarebbenulla di patologico nel trattamento economico a lei corrisposto, in ragione della particolareutilità per l’impresa di cui si è detto.

In relazione ai profili generali, la scelta di fare e dovefare il deposito fiscale sarebbe esclusivamente in capo allo spedizioniere, e su di essa nonavrebbe incidenza alcuna manifestazione di volontà della ricorrente.

In ogni caso, non visarebbe prova di un elemento sintomatico di conoscenza o ingerenza da partedell’importatore sulle attività dello spedizioniere.

In ogni caso, sarebbe anche problematicoritenere che l’ipotesi del deposito virtuale possa ex se integrare sia il reato di contrabbandosia il reato fiscale.

Difatti, nel caso di merci divenute “comunitarie” in quanto immesse inlibera pratica, non vi sarebbe evasione dell’IVA all’importazione, la quale (sia in ragionedell’emissione di autofattura con compensazione dell’imposta, sia perché con la presa incarico della merce l’operazione doganale sarebbe esaurita, con la merce stessa che nonpotrebbe più considerarsi estera in caso di destinazione del bene al consumo interno)perderebbe la sua natura assimilabile al “diritto di confine”, mutando in un ordinario tributointerno.

Nondimeno, per le merci comunitarie tale imposta non sarebbe mai assimilabile aidazi doganali; non vi sarebbe dunque mai, in tale caso, evasione dell’IVA penalmenterilevante, trattandosi di IVA interna.

Tutto ciò avrebbe anche influenza in relazione allaconfigurabilità del presunto falso, poiché sarebbe difficile configurare la fattispecie penale inrelazione alla bolletta doganale, poiché l’ufficio doganale si limiterebbe a certificare la solapresa in carico della merce, e il documento risulterebbe pianamente aderente alla realtàper tutti gli altri dati, non essendosi specificato che il bene non sarebbe stato immessomaterialmente nel deposito, fatto peraltro non ineluttabilmente attinente alla presa incarico.

Non si potrebbe poi configurare alcun reato fiscale, poiché la merca sarebbe statavenduta e l’IVA sarebbe stata versata dall’importatore.

Il decreto di sequestro farebberiferimento a non meglio precisati approfondimenti sul parco clienti della JP, da ritenersituttavia veritieri e solidi, in assenza di motivazione per il postulato giudizio negativo.

L’IVA,a seguito della cessione ai clienti, non sarebbe stata versata solo qualora questi avesseroprodotto la prescritta dichiarazione di intenti; tuttavia, per ritenere che ciò configuri reato,si sarebbe dovuta dimostrare la falsità della dichiarazione e la compartecipazione delvenditore.

Non vi sarebbe poi prova di inaffidabilità dell’acquirente.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatorequisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

In via preliminare deve richiamarsi il costante principio di diritto, secondo cui il ricorso percassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, aisensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozionedovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorsoper cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentitosolo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tuttoassente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per renderecomprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimentoimpugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Per motivazione assentedeve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129;Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del19/01/2012, Rv. 252898).

La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non rispondaai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si èfondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critichepertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).2.1.In secondo luogo, quanto ai presupposti essenziali dello strumento cautelare delsequestro preventivo, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non sia necessariovalutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti èadottato il vincolo, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a direl'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (tra le tante:Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, Rv. 258279 – 01; Sez.

U., 23.2.2000; Sez.2, n. 2248 del 11.12.2013; Sez. 2, n. 5656 del 28.1.2014), che pure deve presentare icaratteri, in concreto, di una verosimile fondatezza.In tema di sequestro preventivo, in altre parole, la verifica delle condizioni di legittimità dellamisura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursiin anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della personasottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi alcontrollo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ognivalutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi(Sez.

U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; sez.

U n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv.193117; Sez. 3, n.15254 del 10/03/2015, Rv. 263053; cfr. anche Corte Cost. ord. n. 153 del2007).

La verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della 4Cassazione non può risolversi in anticipata decisione della questione di merito definitiva, edeve invece limitarsi al controllo delle compatibilità fra fattispecie concreta e quella legaleipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (sez.

U n. 6del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327).

E a tal proposito occorre precisare — per quanto qui diinteresse - che, nell'esercizio di tale analisi, al giudice è demandata una valutazione sommariain ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispeciecontestata, conseguendone che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elementosoggettivo del reato, purché esso emerga "ictu oculi" (tra le tante: Sez. 2, n. 18331 del22/04/2016; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521).3.Tracciato il rigoroso perimetro del sindacato autorizzato in questa sede, è agevole osservarecome il primo motivo di ricorso, che investe pertinenza ed esaustività della strutturaargomentativa del provvedimento impugnato a riguardo del ruolo di co-gestore di fattoprofili di violazione di legge o di assoluta carenza della motivazione, ma introduce sostanzialinote di dissenso rispetto alla ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame, che hacongruamente descritto i plurimi indicatori che depongono per la posizione apicale assuntadalla prevenuta nell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (presenza in Italia da molti anni,contesto familiare titolare di diverse società, di beni mobili registrati ed immobili, ammontaredella remunerazione significativamente più elevato rispetto a quello della formale intestatariadella ditta, disponibilità personale dell’indirizzo mail e dei dispositivi informatici dell’azienda,interazione costante ed esclusiva con gli operanti della polizia giudiziaria nel corso dellaperquisizione e diretta interlocutrice dei locatori delle unità immobiliari funzionali all’eserciziodell’impresa).

Inoltre, alla prevenuta è stata assegnata nel capo provvisorio d’incolpazione laveste di contitolare dell’impresa e non di unica titolare; dunque, nella sostanza di parte di uncontratto sociale “di fatto” stipulato con [OSCURATO:PERSONA], che non è stata pertanto definita una “testadi legno”, come impropriamente addotto nel ricorso.4.Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, perché elusivo del confronto con le repliche, per ilvero meditate e circostanziate, offerte dal tessuto espositivo del provvedimento impugnato,non consentito in questa sede, perché orientato a censurare non la corretta applicazione dellalegge, quanto piuttosto l’incedere argomentativo dell’ordinanza, e manifestamente infondatoperché in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia diqualificazione giuridica delle bollette doganali e dei relativi contenuti attestativi.4.1.Quanto, in particolare, al delitto di falso ideologico per induzione in errore del pubblicoufficiale doganale, la dichiarazione dell’importatore, destinata a provare la verità del fatto,confluisce nell’atto pubblico rappresentato dalla bolletta doganale (che non coincide con ilregistro di carico e scarico dei beni), nella quale viene attestata dal pubblico ufficiale che haricevuto la dichiarazione, nel caso di specie contrariamente al vero, la destinazione del bene 5importato e la sua introduzione “fisica” in un deposito fiscale e in definitiva la regolarità fiscaledell’operazione, con piena integrazione del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.

Il c.d.doganalista, che forma il c.d.

DAU, [OSCURATO:PERSONA], è soggetto che “fa leveci” dell’Ufficio doganale ed esercita pertanto una mansione pubblica.

Nella formazione dellabolletta doganale, pertanto, lo spedizioniere assume la veste di pubblico ufficiale (cfr., in talsenso, Sez. 2, n. 5224 del 24/01/2007, Brambilla ed altro, Rv. 235865 - 01; Sez. 5, n. 4950del 30/11/2006, Prudenziati, Rv. 235783 - 01).La bolletta doganale rientra insomma nella categoria dei provvedimenti, a contenuto siadescrittivo sia dispositivo, in cui il pubblico ufficiale, o chi ne fa le veci, dà atto, ancheimplicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti omotivazione; Sez.

U n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117).4.2.Il provvedimento impugnato ha congruamente chiarito che non è consentito ricorrere aduna forma di deposito c.d. virtuale, perché la merce importata deve transitare materialmentenei locali del deposito fiscale e che il meccanismo utilizzato dai protagonisti della vicenda si èrivelato strumentale all’evasione dell’ Iva all’importazione, inclusa tra i diritti di confine (chedeve essere corrisposta, in altre parole, in occasione delle operazioni doganali: ex multis,Sez.3, n. 4978 del 13/01/2022, PMT C/Gostner, Rv. 282921), non versata dall’importatore e –allo stato dello sviluppo degli accertamenti, legati all’ontologica fluidità della fase delle indaginipreliminari - neppure dai suoi acquirenti, le cui artificiose dichiarazioni d’intenti sono risultatestrumentali ai comuni obbiettivi fraudolenti; essa non si “trasforma” in merce comunitaria conl’emissione della c.d. autofattura - documento che nella sostanza consente lo svincolo dellamerce dal deposito fiscale e precede, e di certo non surroga, il necessario assolvimentodell’obbligazione tributaria - in assenza del versamento dell’Iva all’importazione e una condottadi evasione d’imposta, callidamente escogitata attraverso la concertazione di condotte elusive,non può certo “legittimare” l’immissione in libera pratica della merce medesima.La prospettazione difensiva che assume l’estraneità della ricorrente ad operazioniautonomamente curate ed organizzate dallo spedizioniere è stata compiutamente contrastata,con illustrazione ineccepibile, dal Tribunale del riesame, che ha ritenuto inverosimile chel’impresa importatrice, beneficiaria dell’evasione dell’imposta, non fosse partecipe delperdurante disegno ordito e concretizzato, la cui ricostruzione è stata convalidata dalcompendio intercettivo, comprovante le illecite sinergie tra lo spedizioniere, il doganalistadelegato alle operazioni, il titolare del deposito fiscale.

D’altro canto, gli esiti della perquisizioneeseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e le verifiche documentali operate dalla polizia giudiziariahanno riscontrato l’ideazione e realizzazione, da parte dei contitolari della ditta individuale, diuno strutturato sistema di frode fiscale.Le obiezioni del ricorso non si misurano con gli eloquenti passaggi dell’ordinanza impugnatae si limitano ad offrire, con toni talvolta perplessi e puramente interrogativi, una differentechiave di lettura degli accadimenti, meramente alternativa alle ragionate inferenze del 6provvedimento, in contrasto con gli ineludibili presupposti previsti per il ricorso per cassazionein tema di misure cautelari reali.5.

All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosi colpa nellaredazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesame di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], cheha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di riesame realeavanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestro preventivo emesso dal G.I.P. delTribunale di Bologna in relazione ai delitti per cui la stessa è indagata in concorso con QunYang, consistenti nel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 292 e 295, secondo comma, lett.c) e d-bis), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a leiascritto in qualità di co-gestore di fatto della “JP Tex di [OSCURATO:PERSONA]” per aver importatopresso la dogana di Bologna interporto merce di provenienza extra-UE sottraendo talemerce al pagamento dell’IVA mediante fittizia introduzione della merce importata neldeposito IVA “[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA].”, e nel delitto di cui agli artt. 61, n. 2,110, 48, e 479, cod. pen., a lei ascritto nella medesima qualità per aver importato le citatemerci redigendo bollette doganali contenenti la falsa dichiarazione circa il regime diimportazione delle merci, traendo in errore il pubblico ufficiale in servizio presso l’ufficiodelle dogane, il quale, recependo tale falsa indicazione, svincolava le merci senza richiedereil pagamento dell’IVA.2. Il ricorso per cassazione si compone di un unico, articolato, motivo, che deduce moltepliciprofili di violazione di legge, tanto in relazione alla posizione soggettiva della ricorrentequanto in relazione alla posizione generale. In primo luogo, è eccepita la genericità dellostatus di co-gestore di fatto attribuito alla ricorrente, atteso che l’impresa coinvoltanell’indagine avrebbe natura di impresa individuale e che non sarebbe stata individuata unasocietà di fatto, e in ragione della mancanza di un’esatta descrizione della condotta diconcorso. Non si potrebbe infatti ricostruire lo status di “testa di legno” in capo alla titolareQun [OSCURATO:PERSONA] solo alla luce della scarsa esperienza d’impresa; sarebbe tra l’altro notorio chetitolari cinesi di aziende in Italia si avvalgano di dipendenti con maggiore padronanzadell’italiano e della contabilità, con mansioni e qualifiche elevate. La ricorrente non sarebbepoi stata in possesso di documenti aziendali, né di alcuna password. Inoltre, se fosse statatitolare di fatto, sarebbe irrazionale la sua messa a disposizione della P.G., peraltro percontatti con clienti e venditori se non di natura esecutiva. Allo stesso modo non vi sarebbenulla di patologico nel trattamento economico a lei corrisposto, in ragione della particolareutilità per l’impresa di cui si è detto. In relazione ai profili generali, la scelta di fare e dovefare il deposito fiscale sarebbe esclusivamente in capo allo spedizioniere, e su di essa nonavrebbe incidenza alcuna manifestazione di volontà della ricorrente. In ogni caso, non visarebbe prova di un elemento sintomatico di conoscenza o ingerenza da partedell’importatore sulle attività dello spedizioniere. In ogni caso, sarebbe anche problematicoritenere che l’ipotesi del deposito virtuale possa ex se integrare sia il reato di contrabbandosia il reato fiscale. Difatti, nel caso di merci divenute “comunitarie” in quanto immesse inlibera pratica, non vi sarebbe evasione dell’IVA all’importazione, la quale (sia in ragionedell’emissione di autofattura con compensazione dell’imposta, sia perché con la presa incarico della merce l’operazione doganale sarebbe esaurita, con la merce stessa che nonpotrebbe più considerarsi estera in caso di destinazione del bene al consumo interno)perderebbe la sua natura assimilabile al “diritto di confine”, mutando in un ordinario tributointerno. Nondimeno, per le merci comunitarie tale imposta non sarebbe mai assimilabile aidazi doganali; non vi sarebbe dunque mai, in tale caso, evasione dell’IVA penalmenterilevante, trattandosi di IVA interna. Tutto ciò avrebbe anche influenza in relazione allaconfigurabilità del presunto falso, poiché sarebbe difficile configurare la fattispecie penale inrelazione alla bolletta doganale, poiché l’ufficio doganale si limiterebbe a certificare la solapresa in carico della merce, e il documento risulterebbe pianamente aderente alla realtàper tutti gli altri dati, non essendosi specificato che il bene non sarebbe stato immessomaterialmente nel deposito, fatto peraltro non ineluttabilmente attinente alla presa incarico. Non si potrebbe poi configurare alcun reato fiscale, poiché la merca sarebbe statavenduta e l’IVA sarebbe stata versata dall’importatore. Il decreto di sequestro farebberiferimento a non meglio precisati approfondimenti sul parco clienti della JP, da ritenersituttavia veritieri e solidi, in assenza di motivazione per il postulato giudizio negativo. L’IVA,a seguito della cessione ai clienti, non sarebbe stata versata solo qualora questi avesseroprodotto la prescritta dichiarazione di intenti; tuttavia, per ritenere che ciò configuri reato,si sarebbe dovuta dimostrare la falsità della dichiarazione e la compartecipazione delvenditore. Non vi sarebbe poi prova di inaffidabilità dell’acquirente.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatorequisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. In via preliminare deve richiamarsi il costante principio di diritto, secondo cui il ricorso percassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, aisensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozionedovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorsoper cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentitosolo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tuttoassente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per renderecomprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimentoimpugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assentedeve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129;Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non rispondaai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si èfondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critichepertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).2.1.In secondo luogo, quanto ai presupposti essenziali dello strumento cautelare delsequestro preventivo, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non sia necessariovalutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti èadottato il vincolo, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a direl'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (tra le tante:Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, Rv. 258279 – 01; Sez. U., 23.2.2000; Sez.2, n. 2248 del 11.12.2013; Sez. 2, n. 5656 del 28.1.2014), che pure deve presentare icaratteri, in concreto, di una verosimile fondatezza.In tema di sequestro preventivo, in altre parole, la verifica delle condizioni di legittimità dellamisura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursiin anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della personasottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi alcontrollo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ognivalutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi(Sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; sez. U n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv.193117; Sez. 3, n.15254 del 10/03/2015, Rv. 263053; cfr. anche Corte Cost. ord. n. 153 del2007). La verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della 4Cassazione non può risolversi in anticipata decisione della questione di merito definitiva, edeve invece limitarsi al controllo delle compatibilità fra fattispecie concreta e quella legaleipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (sez. U n. 6del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327). E a tal proposito occorre precisare — per quanto qui diinteresse - che, nell'esercizio di tale analisi, al giudice è demandata una valutazione sommariain ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispeciecontestata, conseguendone che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elementosoggettivo del reato, purché esso emerga "ictu oculi" (tra le tante: Sez. 2, n. 18331 del22/04/2016; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521).3.Tracciato il rigoroso perimetro del sindacato autorizzato in questa sede, è agevole osservarecome il primo motivo di ricorso, che investe pertinenza ed esaustività della strutturaargomentativa del provvedimento impugnato a riguardo del ruolo di co-gestore di fattoprofili di violazione di legge o di assoluta carenza della motivazione, ma introduce sostanzialinote di dissenso rispetto alla ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame, che hacongruamente descritto i plurimi indicatori che depongono per la posizione apicale assuntadalla prevenuta nell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (presenza in Italia da molti anni,contesto familiare titolare di diverse società, di beni mobili registrati ed immobili, ammontaredella remunerazione significativamente più elevato rispetto a quello della formale intestatariadella ditta, disponibilità personale dell’indirizzo mail e dei dispositivi informatici dell’azienda,interazione costante ed esclusiva con gli operanti della polizia giudiziaria nel corso dellaperquisizione e diretta interlocutrice dei locatori delle unità immobiliari funzionali all’eserciziodell’impresa). Inoltre, alla prevenuta è stata assegnata nel capo provvisorio d’incolpazione laveste di contitolare dell’impresa e non di unica titolare; dunque, nella sostanza di parte di uncontratto sociale “di fatto” stipulato con [OSCURATO:PERSONA], che non è stata pertanto definita una “testadi legno”, come impropriamente addotto nel ricorso.4.Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, perché elusivo del confronto con le repliche, per ilvero meditate e circostanziate, offerte dal tessuto espositivo del provvedimento impugnato,non consentito in questa sede, perché orientato a censurare non la corretta applicazione dellalegge, quanto piuttosto l’incedere argomentativo dell’ordinanza, e manifestamente infondatoperché in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia diqualificazione giuridica delle bollette doganali e dei relativi contenuti attestativi.4.1.Quanto, in particolare, al delitto di falso ideologico per induzione in errore del pubblicoufficiale doganale, la dichiarazione dell’importatore, destinata a provare la verità del fatto,confluisce nell’atto pubblico rappresentato dalla bolletta doganale (che non coincide con ilregistro di carico e scarico dei beni), nella quale viene attestata dal pubblico ufficiale che haricevuto la dichiarazione, nel caso di specie contrariamente al vero, la destinazione del bene 5importato e la sua introduzione “fisica” in un deposito fiscale e in definitiva la regolarità fiscaledell’operazione, con piena integrazione del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. Il c.d.doganalista, che forma il c.d. DAU, [OSCURATO:PERSONA], è soggetto che “fa leveci” dell’Ufficio doganale ed esercita pertanto una mansione pubblica. Nella formazione dellabolletta doganale, pertanto, lo spedizioniere assume la veste di pubblico ufficiale (cfr., in talsenso, Sez. 2, n. 5224 del 24/01/2007, Brambilla ed altro, Rv. 235865 - 01; Sez. 5, n. 4950del 30/11/2006, Prudenziati, Rv. 235783 - 01).La bolletta doganale rientra insomma nella categoria dei provvedimenti, a contenuto siadescrittivo sia dispositivo, in cui il pubblico ufficiale, o chi ne fa le veci, dà atto, ancheimplicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti omotivazione; Sez. U n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117).4.2.Il provvedimento impugnato ha congruamente chiarito che non è consentito ricorrere aduna forma di deposito c.d. virtuale, perché la merce importata deve transitare materialmentenei locali del deposito fiscale e che il meccanismo utilizzato dai protagonisti della vicenda si èrivelato strumentale all’evasione dell’ Iva all’importazione, inclusa tra i diritti di confine (chedeve essere corrisposta, in altre parole, in occasione delle operazioni doganali: ex multis,Sez.3, n. 4978 del 13/01/2022, PMT C/Gostner, Rv. 282921), non versata dall’importatore e –allo stato dello sviluppo degli accertamenti, legati all’ontologica fluidità della fase delle indaginipreliminari - neppure dai suoi acquirenti, le cui artificiose dichiarazioni d’intenti sono risultatestrumentali ai comuni obbiettivi fraudolenti; essa non si “trasforma” in merce comunitaria conl’emissione della c.d. autofattura - documento che nella sostanza consente lo svincolo dellamerce dal deposito fiscale e precede, e di certo non surroga, il necessario assolvimentodell’obbligazione tributaria - in assenza del versamento dell’Iva all’importazione e una condottadi evasione d’imposta, callidamente escogitata attraverso la concertazione di condotte elusive,non può certo “legittimare” l’immissione in libera pratica della merce medesima.La prospettazione difensiva che assume l’estraneità della ricorrente ad operazioniautonomamente curate ed organizzate dallo spedizioniere è stata compiutamente contrastata,con illustrazione ineccepibile, dal Tribunale del riesame, che ha ritenuto inverosimile chel’impresa importatrice, beneficiaria dell’evasione dell’imposta, non fosse partecipe delperdurante disegno ordito e concretizzato, la cui ricostruzione è stata convalidata dalcompendio intercettivo, comprovante le illecite sinergie tra lo spedizioniere, il doganalistadelegato alle operazioni, il titolare del deposito fiscale. D’altro canto, gli esiti della perquisizioneeseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e le verifiche documentali operate dalla polizia giudiziariahanno riscontrato l’ideazione e realizzazione, da parte dei contitolari della ditta individuale, diuno strutturato sistema di frode fiscale.Le obiezioni del ricorso non si misurano con gli eloquenti passaggi dell’ordinanza impugnatae si limitano ad offrire, con toni talvolta perplessi e puramente interrogativi, una differentechiave di lettura degli accadimenti, meramente alternativa alle ragionate inferenze del 6provvedimento, in contrasto con gli ineludibili presupposti previsti per il ricorso per cassazionein tema di misure cautelari reali.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosi colpa nellaredazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19972/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris