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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29808/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7,/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentandone l'insufficienza della motivazione con cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis, cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.

La Corte d'appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della durata dell'allontanamento (quasi un'ora), delle laboriose ricerche resesi necessarie da parte degli operatori di polizia per rintracciare l'imputato, nascosto all'interno di un cortile, nonché dell'esistenza di un precedente controllo infruttuoso verificatosi qualche mese prima.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e, perciò, in questa sede non censurabile.

Né possono incidere sulla valutazione della particolare tenuità o meno della condotta — come invece vorrebbe la difesa — le conseguenze legali in ambito penitenziario, dovendo aversi riguardo esclusivamente al grado di offensività del fatto, a prescindere dalle sue conseguenze indirette sulla libertà dell'autore.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7,/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentandone l'insufficienza della motivazione con cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis, cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La Corte d'appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della durata dell'allontanamento (quasi un'ora), delle laboriose ricerche resesi necessarie da parte degli operatori di polizia per rintracciare l'imputato, nascosto all'interno di un cortile, nonché dell'esistenza di un precedente controllo infruttuoso verificatosi qualche mese prima. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e, perciò, in questa sede non censurabile. Né possono incidere sulla valutazione della particolare tenuità o meno della condotta — come invece vorrebbe la difesa — le conseguenze legali in ambito penitenziario, dovendo aversi riguardo esclusivamente al grado di offensività del fatto, a prescindere dalle sue conseguenze indirette sulla libertà dell'autore. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28