Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02859/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 19/12/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Velletri in data 07/05/2019 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina aggravata e del delitto di lesioni personali aggravate, condannando l'imputato alla pena di anni due, mesi due ed euro 900,00 di multa.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell' Orsi proponendo due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di tentata rapina.

Lamenta che la corte di appello, con una motivazione gravemente carente e lacunosa ed affetta da una serie di travisamenti, aveva confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina sebbene non fosse emersa in alcun modo la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di lesioni.

Assume che dalle prove acquisite non risultava comprovato il reato di lesioni difettando la dimostrazione di un nesso di causalità fra l'asserita spinta e le lamentate lesioni; c. con il terzo motivo deduce violazione di legge quanto all' omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio lamentando che sul punto la motivazione era gravemente carente e lacunosa.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. I primi due motivi da esaminate congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati.

I giudici di merito hanno, invero, evidenziato come la condotta posta in essere dall' imputato andava qualificata come ipotesi di rapina risultando che il ricorrente, impossessatosi dell' autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] al cui interno si trovava al momento dell' occorso, mirava palesemente al definitivo impossessamento del bene e per tale ragione aveva spintonato il [OSCURATO:PERSONA] il quale era intervenuto per impedire l' appropriazione della res furtiva.

E la sentenza nel ritenere configurabile il reato di rapina ha correttamente applicato i principi ribaditi dalla Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver realizzato la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che attiene invece al dolo specifico (cfr., Cass. Pen., 2, 22.2.2017 n. 11.135, Tagaswill; Cass. Pen., 2, 19.5.2015 n. 22.908, PG in proc.

Gavezzoli; conf., anche, Cass. Pen., 2, 22.2.2017 n. 11.136, Karazishvili, secondo cui l'impossessamento della "res" non rappresenta un elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è delineato dalla norma incriminatrice del reato di rapina impropria soltanto quale scopo e fine della condotta in alternativa a quello consistente nel procurare, a sé o ad altri, l'impunità).

Trattasi di una ricostruzione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente muove delle censure generiche senza in alcun modo confrontarsi con l' iter argomentativo dei giudici di merito.

Ed analoghe considerazioni valgono in ordine all' accertamento della responsabilità dell' imputato per il reato di lesioni cagionato al [OSCURATO:PERSONA] dallo spintonamento effettuato dall' Orsi per guadagnarsi l' impunità, come ricostruito dai giudici di merito con argomentazione adeguate e prive di aporie.

Va del resto considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

3.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.

Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento anche ai precedenti penali dell' imputato.

Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) Anche l' ulteriore censura riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142),ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 19/12/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Velletri in data 07/05/2019 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina aggravata e del delitto di lesioni personali aggravate, condannando l'imputato alla pena di anni due, mesi due ed euro 900,00 di multa. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell' Orsi proponendo due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di tentata rapina. Lamenta che la corte di appello, con una motivazione gravemente carente e lacunosa ed affetta da una serie di travisamenti, aveva confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina sebbene non fosse emersa in alcun modo la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di lesioni. Assume che dalle prove acquisite non risultava comprovato il reato di lesioni difettando la dimostrazione di un nesso di causalità fra l'asserita spinta e le lamentate lesioni; c. con il terzo motivo deduce violazione di legge quanto all' omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio lamentando che sul punto la motivazione era gravemente carente e lacunosa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi da esaminate congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. I giudici di merito hanno, invero, evidenziato come la condotta posta in essere dall' imputato andava qualificata come ipotesi di rapina risultando che il ricorrente, impossessatosi dell' autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] al cui interno si trovava al momento dell' occorso, mirava palesemente al definitivo impossessamento del bene e per tale ragione aveva spintonato il [OSCURATO:PERSONA] il quale era intervenuto per impedire l' appropriazione della res furtiva. E la sentenza nel ritenere configurabile il reato di rapina ha correttamente applicato i principi ribaditi dalla Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver realizzato la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che attiene invece al dolo specifico (cfr., Cass. Pen., 2, 22.2.2017 n. 11.135, Tagaswill; Cass. Pen., 2, 19.5.2015 n. 22.908, PG in proc. Gavezzoli; conf., anche, Cass. Pen., 2, 22.2.2017 n. 11.136, Karazishvili, secondo cui l'impossessamento della "res" non rappresenta un elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è delineato dalla norma incriminatrice del reato di rapina impropria soltanto quale scopo e fine della condotta in alternativa a quello consistente nel procurare, a sé o ad altri, l'impunità). Trattasi di una ricostruzione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente muove delle censure generiche senza in alcun modo confrontarsi con l' iter argomentativo dei giudici di merito. Ed analoghe considerazioni valgono in ordine all' accertamento della responsabilità dell' imputato per il reato di lesioni cagionato al [OSCURATO:PERSONA] dallo spintonamento effettuato dall' Orsi per guadagnarsi l' impunità, come ricostruito dai giudici di merito con argomentazione adeguate e prive di aporie. Va del resto considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). 3.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento anche ai precedenti penali dell' imputato. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) Anche l' ulteriore censura riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142),ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata
Sentenza Cassazione n. 02859/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris