CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e tributaria regionale dellaCampania, n. 10722/16/2018, depositata in data 12 dicembre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente, titolare della ditta GR Service, impugnavainnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso diaccertamento n. TF3010802628/2016, con il quale l’Agenzia delleentrate recuperava a tassazione maggior reddito, ai fini IRPEF, IRAPed IVA per l’anno di imposta 2011, per effetto del disconoscimentoNumero registro generale 17962/2019Numero sezionale 3866/2026Numero di raccolta generale 13806/2026di costi non documentati, non inerenti e non di competenza. PerData pubblicazione 12/05/2026quanto ancora qui rilevi, l’Ufficio disconosceva, tra gli altri, l’importodi 7 fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un totaledi Euro 95.353,00, in quanto generiche, non riportando ‘il riepilogodelle date in cui sono state effettuate le prestazioni, né presso qualecontribuente né per conto di chi’.La CTP rigettava la domanda.2. Il contribuente interponeva appello innanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, che riformava inparte qua la decisione dei giudici di prossimità. La CTR evidenziavache i costi riportati nelle dette fatture erano documentalmenteprovati (nelle fatture vi era il numero di ordine cui si riferivano conla relativa data, le copie degli ordini contenevano l’indicazionespecifica dei servizi da effettuare ed era stata prodotta la copiadell’assegno versato per il pagamento) e dovevano, altresì, ritenersiinerenti.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. Ilcontribuente resiste con controricorso eccependo, preliminarmente,l’inammissibilità del ricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.Il contribuente ha depositato, in data 20 febbraio 2026,memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce «la violazione e falsaapplicazione dell’art. 109, comma 5 del DPR 917/1986 e dell’art. 21del DPR 633/1972, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.».Sostiene di aver riscontrato diversi elementi al fine di negare ladeducibilità dei costi indicati nelle fatture; a fronte di tali elementi ilcontribuente non aveva provato la sussistenza e l’inerenza dei costi;le fatture riportavano descrizioni generiche delle operazioniNumero registro generale 17962/2019Numero sezionale 3866/2026Numero di raccolta generale 13806/2026effettuate, nonostante il relativo importo fosse ingente; l’irregolaritàData pubblicazione 12/05/2026della fattura ‘fa venir meno della verità di quanto in essarappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per ilcontribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo’ (pag.16 del ricorso).1.1. Il motivo è, come eccepito dal contribuente,inammissibile.1.2. In primo luogo, va ribadito che la violazione del precettodi cui all’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbiaapplicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, ossia attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa daquella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione dellafattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, manon quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr.Cass. 31/08/2020, n. 18092, Cass. 29/05/2018, n. 13395).Quanto ai criteri di valutazione della prova, è consolidato ilprincipio che il giudice di merito è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga piùinvece, che dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte ocomunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti,necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, glielementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le proveritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudicedi merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolodato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementiessenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultiNumero registro generale 17962/2019Numero sezionale 3866/2026Numero di raccolta generale 13806/2026logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità èData pubblicazione 12/05/2026incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delleprove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente,compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontandola sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazionefatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudicedi appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.19/04/2025, n. 10336, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass.15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass.21/01/2015, n. 961).1.3. Applicando detti principi alla prova in tema di costi dedottidal contribuente e riportati nelle fatture, la consolidatagiurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 28/10/2015, n. 21980,Cass. 10/10/2014, n. 21446, Cass. 30/10/2013, n. 24426, Cass.06/06/2012, n. 9108 e Cass. 10/03/2010, n. 5748), sia in tema diimposizione diretta sia in tema di Iva, afferma sì che la fatturacostituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redattain conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dal D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, ed idonea a rivelare compiutamentenatura, qualità e quantità delle prestazioni attestate. Ma la partecontribuente può comunque integrare il contenuto della fattura conelementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi (cfr.Cass. 22/01/2010, n. 1147).È, altresì, consolidato il principio secondo cui, sia ai fini delladeduzione dei costi in tema di imposte dirette sia ai fini di detrazioneIva, incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del beneo del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa comestrumentalità del bene o del servizio all'esercizio dell'attivitàmedesima (cfr. Cass. 26/05/2017, n. 13300, Cass. 21/09/2016, n.18475, Cass. 08/10/2014, n. 21184, e Cass. 05/07/2013, n. 16853).Con particolare riferimento all'Iva, la Corte di giustizia (consentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 -[OSCURATO:PERSONA] e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 17962/2019Numero sezionale 3866/2026Numero di raccolta generale 13806/2026Aduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna (Cass. 06/10/2017,Data pubblicazione 12/05/2026n. 23384, Cass. 31/05/2018, n. 13882, e Cass. 14/11/2018, n.29290), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio deldiritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativaunionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e dellanatura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n.2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sestadirettiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7)in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine diconsentire alle amministrazioni finanziarie di controllarel'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza deldiritto alla detrazione dell'Iva. L'amministrazione finanziaria non sipuò limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anchedelle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, comeemerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, cheassimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano efanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fatturainiziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Ival'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, perconseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi esuccedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenganecessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazionerichiesta, elementi e prove, nella specie non forniti.1.4. La sentenza impugnata – dopo aver correttamenterichiamato i principi in materia di onere della prova – si è fatta caricodi nuovo esame degli elementi allegati dalle parti e ha concluso peril raggiungimento della prova, da parte del contribuente, dellasussistenza dei costi e dei servizi indicati nelle fatture (anche segeneriche), rilevando che: a) le fatture indicavano il relativo numerod’ordine e la data di quest’ultimo; b) nella copia dell’ordine venivanoindicati dettagliatamente i servizi; c) erano stati prodotti in copial’assegno versato per il pagamento della prestazione.Numero registro generale 17962/2019Numero sezionale 3866/2026Numero di raccolta generale 13806/2026La CTR, pertanto, ha correttamente applicato le regole diData pubblicazione 12/05/2026ripartizione dell’onere probatorio e della prova presuntiva,giungendo, all'esito della valutazione complessiva di quantoacquisito, alla conclusione che le prestazioni indicate nelle fattureerano documentate e, quindi, effettivamente rese.La ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazionedi norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operatadal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto delgiudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi el’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove,rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n.17744, Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass. 14/01/2019, n. 640; Cass.13/10/2017, n. 24155; Cass. 04/04/2013, n. 8315).2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo che segue.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle speseprocessuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00,oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nellamisura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti