CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 19496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAtdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]A Domenica, condannata alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 23 della I. 110/1975, 648 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame la ricorrente ha allegato la violazione degli artt. 23 della I. 110/1975, 648 cod. pen., 73 comma 1 del d. P.R. 309/90 con riguardo alla mancata applicazione di sentenza di proscioglimento, nonché l'omessa motivazione riguardo all'art. 697 cod. pen. e agli artt. appena citati. In definitiva, quindi, la ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C9nsigliere estensor Il