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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25040/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11539/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 487, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- nonché sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 193/2022,depositata il 01/03/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova, resa pubblica in data 1° marzo 2022, che ne accoglieva parzialmente il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva rigettato la domanda proposta, congiuntamente a [OSCURATO:PERSONA] (rimasta contumace in appello), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese, con decorrenza dal 31 dicembre 2014, della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (della quale gli attori erano, rispettivamente, socio accomandatario e socia accomandante), alla cui domanda era allegata una dichiarazione dello stesso Ferrazzano - su suggerimento del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consulente fiscale, contabile e amministrativo-gestionale della [OSCURATO:SOCIETA]. -, di insussistenza di crediti verso terzi, avendo ciò determinato l’estinzione del processo intentato dalla predetta società contro il Condominio di via Donghi 26, in Genova, per ottenere il risarcimento dei danni da insufficienza funzionale e cattiva manutenzione di parti comuni.

2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) il Ferrazzano, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato, nel bilancio finale di liquidazione del 31 dicembre 2014, che si poteva “addivenire alla cancellazione della società” in quanto, tra l’altro, “non esistono crediti verso altri soggetti da incassare”; b) il medesimo Ferrazzano, quale persona “altamente istruita” e già socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, liquidatore della stessa società, “chiamato, dunque, ad individuare il patrimonio sociale anche dal lato attivo, fra cui i crediti”, “non poteva non comprenderne il significato e quindi non rendersi conto che, con tale dichiarazione, affermava espressamente l’inesistenza di rapporti attivi per la società (fra cui quello esistente con il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 26)”; c) a fronte di “siffatta dichiarazione, proveniente dallo stesso liquidatore sociale, il [OSCURATO:PERSONA], da molti anni consulente fiscale e contabile della società, quand’anche avesse suggerito lui stesso (come afferma parte appellante) di addivenire alla cancellazione della società, non aveva certo l’obbligo di chiedere prima al Ferrazzano e all’altra socia se la [OSCURATO:SOCIETA] avesse o meno in corso contenziosi giudiziari attivi verso terzi”; d) diverso sarebbe se “il [OSCURATO:PERSONA] avesse suggerito ai soci di cancellare la società o anche più semplicemente ricevuto da questi ultimi l’incarico di effettuare quella stessa prestazione e avesse poi provveduto in conformità, pur sapendo dell’esistenza della causa di risarcimento dei danni … fra la [OSCURATO:SOCIETA] e il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 26”, essendo, però, in tal caso onere del Ferrazzano provare che il [OSCURATO:PERSONA] “fosse a conoscenza della pendenza di detta causa, trattandosi di una circostanza contraria alla dichiarazione espressa del liquidatore …, di cui questi, come già detto, non poteva ignorare la portata”: onere di prova che non era stato comunque assolto; e) era inammissibile, “in quanto vertente su un mero stato soggettivo”, nonché generico (mancando di individuare “l’occasione e/o il tempo, il luogo e/o le modalità in cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato posto a conoscenza della pendenza della lite”), il “capitolo di prova sub 7”; f ) era inammissibile la produzione del documento n. 12 (“comunicazione fax della [OSCURATO:SOCIETA] all’indirizzo Rag. [OSCURATO:PERSONA] datata 5.2.14 con relativa accompagnatoria e trasmissione informativa dell’atto di citazione introduttivo” della causa contro il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 26), allegato alla memoria dell’11 maggio 2018, in quanto tardiva e non avendo l’istante chiesto di essere rimesso in termini “allegando previamente l’impedimento alla produzione tempestiva nel rispetto dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.”; g) né poteva ritenersi che l’istanza ex art. 177 c.p.c., contenente il predetto doc. n. 12, fosse “quale risposta e/o riscontro alle Ordinanze del G.U. … del 28 maggio 2018 e del 08 giugno 2018 e segnatamente a quella del 28 maggio 2018 che peraltro si appalesa inquadrabile …quale atto e provvedimento di indagine e di ammissione di mezzi di prova d’ufficio con conseguente facoltà di allegazione e replica per ciascuna parte”: g.1) con l’ordinanza del 28 maggio 2018 il G.I. non aveva “disposto alcuna prova d’ufficio”, ma si era, infatti, «limitato a decidere sulle istanze di prova per testi avanzate dalle parti nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., indicando - all’esito dell’interrogatorio formale del convenuto – i due punti “fondamentali” su cui parte attrice non aveva assolto il proprio onere probatorio (fra cui la conoscenza della “causa civile pendente attiva per la società” da parte del convenuto)» e, non essendovi stata confessione giudiziale, il G.I., aveva, per l’appunto, “specificato quali fossero, a suo giudizio, le circostanze non ancora dimostrate, per cui era necessario assumere la prova per testi tempestivamente dedotta dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, n. 2, sesto comma c.p.c.”; g.2) il “successivo giudice istruttore (nuovo assegnatario della causa)” aveva, quindi, revocato l’ammissione della prova per testi “in quanto … nessuno dei restanti capitoli di prova ammessi … mirava a dimostrare i tempi, i modi e il luogo in cui il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della causa”; h) era, infine, fondato il motivo di gravame sulla condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché la relativa chiamata in causa da parte del medesimo convenuto era “manifestamente infondata”, essendo «fondata l’eccezione … volta a far valere nei confronti del rag. [OSCURATO:PERSONA] la non operatività della garanzia assicurativa fondata sulla circostanza per cui l’adempimento in contestazione (l’aver curato la cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA] dal Registro delle imprese in pendenza di un giudizio risarcitorio) esula dall’attività professionale specificamente assicurata di “Consulente del lavoro” (l’assicurazione de qua non si estende anche ad attività contabile - fiscale), potendo semmai considerarsi alla stregua di una “obbligazione volontariamente assunta”, la quale è esclusa dalla garanzia»; h.1) inoltre, non essendo il [OSCURATO:PERSONA] iscritto all’albo dei dottori commercialisti, “la copertura assicurativa in relazione ai danni derivanti dall’esercizio di un’attività ricadente nella competenza funzionale di detti professionisti (qual è certamente l’attività volta alla cancellazione di una società dal Registro delle imprese) sarebbe altresì esclusa ai sensi della previsione dell’art. 3 di polizza”, essendo la validità dell’assicurazione subordinata l’iscrizione dell’assicurato nell’albo.

3. –Hanno resistito con rispettivi controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

4. – In prossimità dell ’ adunanza in camera di consiglio tutte le parti hanno depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale Ferrazzano.

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA], consulente del lavoro e “da lungo tempo commercialista della [OSCURATO:SOCIETA]”, nonostante esso attore avesse provato l’esistenza del rapporto professionale, così da aver assolto “sufficientemente il proprio onere processuale”, spettando al professionista “incaricato di procedere a tutti gli incombenti necessari, il dovere di informare il cliente” – il quale non era “un giurista o un economista” e che, pertanto, sottoscrivendo “quanto redatto dal rag. [OSCURATO:PERSONA]”, non poteva che interpretare la frase “non esistono altri crediti verso altri soggetti da incassare” in senso letterale, “ossia che non vi erano crediti da incassare” perché il credito verso il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 26 era “in contenzioso” – “di tutti gli aspetti conseguenti alla cancellazione della Società e, in particolare, di informarsi delle vicende societarie e, all’esito, dichiarare che non esistevano giudizi in corso che vedevano coinvolta la [OSCURATO:SOCIETA], dandone atto nella relazione finale da egli compilata, che il liquidatore sarebbe andato a sottoscrivere”.

1.1. –Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, viene essenzialmente sottoposto a critica non già un error iuris, bensì il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito –e sindacabile in questa sede nei limiti della proponibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non dedotto dal ricorrente - in ordine alla insussistenza dell ’ inadempimento contestato al [OSCURATO:PERSONA] circa la dovuta prestazione professionale, circoscritta dalla stessa Corte territoriale alla cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese, e ciò reputando che il liquidatore Ferrazzano avesse ben compreso gli effetti giuridici della propria dichiarazione in ordine alla inesistenza di “crediti verso altri soggetti da incassare”, tale da ricomprendere anche il credito litigioso verso il Condominio di [OSCURATO:PERSONA]

26. Valutazione, questa, che, saldandosi con l’ulteriore ratio decidendiche sorregge la sentenza impugnata - secondo cui non vi era prova che il [OSCURATO:PERSONA] sapesse del contenzioso con il predetto condominio – priva di consistenza anche il profilo di censura che deduce la violazione dell’obbligo di informare il cliente su tutte le vicende societarie, non potendosi apprezzare al riguardo la deduzione di un vizio di sussunzione.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 244 c.p.c. e 1176 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità del capitolo di prova sub 7, non avendone il [OSCURATO:PERSONA] dedotto la nullità ex art. 157 c.p.c. e, comunque, non sussistendo l’inammissibilità della capitolazione, dovendo il teste solo confermare, o meno, la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della pendenza della causa contro il Condominio, non essendo necessarie le specificazioni richieste dal giudice di appello (luogo, giorno, ora in cui il convenuto era venuto a conoscenza di detta circostanza).

2.1. –Il motivo è infondato.

Lo è, anzitutto, là dove si censura la declaratoria di inammissibilità del capitolo di prova testimoniale in assenza di eccezione di nullità dello stesso, giacché la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. n. 1294/2018).

Lo è, infondato, anche in relazione all’ulteriore profilo di doglianza, concernente la valutazione operata dalla Corte territoriale sulla (in)ammissibilità del capitolo n. 7 della dedotta prova per testi, ossia in quanto capitolo “vertente su un mero stato soggettivo”, nonché generico, mancando di individuare “l’occasione e/o il tempo, il luogo e/o le modalità in cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato posto a conoscenza della pendenza della lite”.

Varrà, infatti, rammentare che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa (Cass. n. 9547/2009; Cass. n. 20997/2011; Cass. n. 18453/2015).

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla questione posta da esso appellante per cui “trattandosi di responsabilità professionale del rag. [OSCURATO:PERSONA], la prova dell’aver bene adempiuto al mandato ricevuto era di competenza del professionista”, in forza degli artt.1176 e 1218 c.c.

3.1. –Il motivo è infondato.

La Corte territoriale – senza invertire il riparto degli oneri di prova stabilito dall’art. 1218 c.c., ma, in applicazione del principio di acquisizione probatoria, facendo leva sulle emergenze processuali agli atti di causa - ha, infatti, pronunciato in ordine all’adempimento della prestazione professionale richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], escludendo che potesse ad esso imputarsi il contestato inadempimento dell’incarico di cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese in ragione della valenza specifica assegnata alla dichiarazione del liquidatore della medesima società in ordine all’assenza di crediti da incassare.

Né risulta concludente la doglianza se intesa a criticare l’affermazione del giudice di appello per cui doveva il cliente provare che il professionista incaricato sapesse dell’esistenza di crediti attivi della società, poiché, come detto (cfr. il §

1.1. che precede), non può un tale argomento essere apprezzato isolatamente dal contesto della motivazione della sentenza impugnata, giacché lo stesso si salda alla portante ratio decidendi, dando evidenza ad una diversa ed ipotetica perimetrazione dell’incarico professionale [cfr. sintesi al § 2.1., lett. d ) del “Ritenuto che” e p. 9 sentenza di appello], che, come tale, sarebbe stato onere del cliente stesso dimostrare.

4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 177 c.p.c., per aver la Corte territoriale contraddittoriamente affermato, dapprima, che il G.I.

“avrebbe indicato i fatti a suo parere ancora da provare da parte dell’attore con i testi e, per questo motivo non si potrebbe applicare l’art. 177 c.p.c., quando, poi, con il provvedimento del nuovo G.I., che ha revocato la prima ordinanza, di fatto è stato impedito all’odierno ricorrente di dimostrare la fondatezza della domanda formulata”.

Il giudice di appello avrebbe dovuto, invece, ritenere che il G.I.

“abbia voluto consentire alle parti, alla luce dell’esito dell’interrogatorio formale, la possibilità di formulare ulteriori prove, anche documentali, visto che il convenuto non aveva confessato la circostanza riguardo la quale era stato interrogato”, vietando l’art. 177 c.p.c.

“di emanare ordinanze che possano pregiudicare la decisione della causa”; diversamente il Tribunale avrebbe anticipato “l’esito della causa”, ponendosi in “situazione di possibile ricusazione”.

4.1. –Il motivo è infondato.

Non coglie nel segno, infatti, la denuncia la violazione dell’art.177 c.p.c., giacché le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all’istruzione della causa sono di norma revocabili (e lo sono quelle che dispongono sulla prova testimoniale), anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (tra le altre: Cass. n. 1596/2007; Cass. n. 30161/2018).

E nella specie la prova testimoniale già ammessa con ordinanza del 28/29 maggio 2018 è stata poi oggetto di revoca con successiva ordinanza dell’8 giugno 2018 per irrilevanza di buona parte dei capitoli dedotti, una volta ritenuto inammissibile il capitolo 7 per carente specificità [cfr. sintesi al § 2.1., lett. da d) a g.2); pp. 10/12 sentenza di appello].

In ogni caso, si palesano anche inammissibili gli ulteriori profili di censura: per un verso, viene dedotta una critica alla motivazione assunta dalla Corte territoriale dando evidenza ad una diversa lettura delle ordinanze istruttorie assunte in corso di causa del tutto favorevole alla stessa parte, che non è, come tale, idonea da integrare una deduzione di error iudicando; per altro verso, non è specificamente censurata la ratio decidendi che attiene alla affermata tardività del deposito del doc. n. 12, senza che sia stata chiesta dall’appellante una “rimessione in termini”.

Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].

5. – Con l ’ unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., “per essere stato condannato … a rifondere le spese alla terza chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA], sia in primo sia in secondo grado, nonostante la domanda di garanzia fosse fondata”.

La Corte territoriale non avrebbe, infatti, considerato che: a) in base a numerose fonti normative [d.lgs. n. 546/1992; d.lgs. n. 490/1998; legge n. 140/1997 e d.m. n. 235/1998; legge n. 311/2004 (comma 347); legge n. 296/2006 (comma 1091); d.m. n. 320/2004; d.lgs. n. 231/2007; legge n. 400/1975; legge n. 146/1998], il “consulente del lavoro regolarmente iscritto al relativo albo professionale può svolgere multiple funzioni di consulente contabile e fiscale”; b) esso convenuto, “prima della stipula del contratto assicurativo”, aveva denunciato in un questionario tutte le proprie attività, tra “contabilità fiscale”, “redazione bilanci” e “adempimenti invio telematico”, e alla p. 6 del documento «si legge che tale proposta non obbliga il proponente ([OSCURATO:PERSONA]) alla stipula della polizza di assicurazione.

“Tuttavia qualora la polizza fosse emessa, le dichiarazioni rese nella presente proposta-questionario saranno presi a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo”».

Il ricorrente incidentale sostiene, quindi, di aver “sempre contestato la negazione dell’operatività della polizza sulla base di detti elementi (cfr. memoria di parte convenuta ex art. 183 n. 1 e n. 2 pag. 2, in primo grado e comparsa conclusionale e replica in atto di appello)”.

5.1. –Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale ha fatto applicazione coerente del principio secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (tra le altre: Cass. n. 23123/2019; Cass. n. 10364/2023).

Il ricorrente non deduce, effettivamente, un vizio di sussunzione ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (denunciabile mantenendo fermo l’accertamento del fatto ad opera del giudice del merito), ma critica proprio la ricostruzione della quaestio factiin forza della quale la Corte territoriale ha proceduto all’applicazione dell’art. 91 c.p.c. e nel far ciò pone una questione di interpretazione del contratto di assicurazione senza che, però, sia evocata la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, bensì suggerita una diversa interpretazione del contratto stesso, peraltro in carenza di adeguata specificità in ordine al contenuto negoziale rilevante, ossia in riferimento alle clausole che dispongono l’ambito operativo della garanzie e le relative esclusioni.

Conclusioni.

6. – Vanno, dunque, rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principale, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità(liquidate come da dispositivo)in favore di entrambe le parti controricorrenti, mentre il [OSCURATO:PERSONA], quale ricorrente incidentale, deve essere condannato a rifonderle(nella misura indicata in dispositivo) alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti della quale è soccombente.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate.

P.Q.M. rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11539/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 487, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- nonché sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 193/2022,depositata il 01/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova, resa pubblica in data 1° marzo 2022, che ne accoglieva parzialmente il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva rigettato la domanda proposta, congiuntamente a [OSCURATO:PERSONA] (rimasta contumace in appello), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese, con decorrenza dal 31 dicembre 2014, della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (della quale gli attori erano, rispettivamente, socio accomandatario e socia accomandante), alla cui domanda era allegata una dichiarazione dello stesso Ferrazzano - su suggerimento del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consulente fiscale, contabile e amministrativo-gestionale della [OSCURATO:SOCIETA]. -, di insussistenza di crediti verso terzi, avendo ciò determinato l’estinzione del processo intentato dalla predetta società contro il Condominio di via Donghi 26, in Genova, per ottenere il risarcimento dei danni da insufficienza funzionale e cattiva manutenzione di parti comuni. 2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) il Ferrazzano, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato, nel bilancio finale di liquidazione del 31 dicembre 2014, che si poteva “addivenire alla cancellazione della società” in quanto, tra l’altro, “non esistono crediti verso altri soggetti da incassare”; b) il medesimo Ferrazzano, quale persona “altamente istruita” e già socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, liquidatore della stessa società, “chiamato, dunque, ad individuare il patrimonio sociale anche dal lato attivo, fra cui i crediti”, “non poteva non comprenderne il significato e quindi non rendersi conto che, con tale dichiarazione, affermava espressamente l’inesistenza di rapporti attivi per la società (fra cui quello esistente con il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 26)”; c) a fronte di “siffatta dichiarazione, proveniente dallo stesso liquidatore sociale, il [OSCURATO:PERSONA], da molti anni consulente fiscale e contabile della società, quand’anche avesse suggerito lui stesso (come afferma parte appellante) di addivenire alla cancellazione della società, non aveva certo l’obbligo di chiedere prima al Ferrazzano e all’altra socia se la [OSCURATO:SOCIETA] avesse o meno in corso contenziosi giudiziari attivi verso terzi”; d) diverso sarebbe se “il [OSCURATO:PERSONA] avesse suggerito ai soci di cancellare la società o anche più semplicemente ricevuto da questi ultimi l’incarico di effettuare quella stessa prestazione e avesse poi provveduto in conformità, pur sapendo dell’esistenza della causa di risarcimento dei danni … fra la [OSCURATO:SOCIETA] e il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 26”, essendo, però, in tal caso onere del Ferrazzano provare che il [OSCURATO:PERSONA] “fosse a conoscenza della pendenza di detta causa, trattandosi di una circostanza contraria alla dichiarazione espressa del liquidatore …, di cui questi, come già detto, non poteva ignorare la portata”: onere di prova che non era stato comunque assolto; e) era inammissibile, “in quanto vertente su un mero stato soggettivo”, nonché generico (mancando di individuare “l’occasione e/o il tempo, il luogo e/o le modalità in cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato posto a conoscenza della pendenza della lite”), il “capitolo di prova sub 7”; f ) era inammissibile la produzione del documento n. 12 (“comunicazione fax della [OSCURATO:SOCIETA] all’indirizzo Rag. [OSCURATO:PERSONA] datata 5.2.14 con relativa accompagnatoria e trasmissione informativa dell’atto di citazione introduttivo” della causa contro il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 26), allegato alla memoria dell’11 maggio 2018, in quanto tardiva e non avendo l’istante chiesto di essere rimesso in termini “allegando previamente l’impedimento alla produzione tempestiva nel rispetto dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.”; g) né poteva ritenersi che l’istanza ex art. 177 c.p.c., contenente il predetto doc. n. 12, fosse “quale risposta e/o riscontro alle Ordinanze del G.U. … del 28 maggio 2018 e del 08 giugno 2018 e segnatamente a quella del 28 maggio 2018 che peraltro si appalesa inquadrabile …quale atto e provvedimento di indagine e di ammissione di mezzi di prova d’ufficio con conseguente facoltà di allegazione e replica per ciascuna parte”: g.1) con l’ordinanza del 28 maggio 2018 il G.I. non aveva “disposto alcuna prova d’ufficio”, ma si era, infatti, «limitato a decidere sulle istanze di prova per testi avanzate dalle parti nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., indicando - all’esito dell’interrogatorio formale del convenuto – i due punti “fondamentali” su cui parte attrice non aveva assolto il proprio onere probatorio (fra cui la conoscenza della “causa civile pendente attiva per la società” da parte del convenuto)» e, non essendovi stata confessione giudiziale, il G.I., aveva, per l’appunto, “specificato quali fossero, a suo giudizio, le circostanze non ancora dimostrate, per cui era necessario assumere la prova per testi tempestivamente dedotta dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, n. 2, sesto comma c.p.c.”; g.2) il “successivo giudice istruttore (nuovo assegnatario della causa)” aveva, quindi, revocato l’ammissione della prova per testi “in quanto … nessuno dei restanti capitoli di prova ammessi … mirava a dimostrare i tempi, i modi e il luogo in cui il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della causa”; h) era, infine, fondato il motivo di gravame sulla condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché la relativa chiamata in causa da parte del medesimo convenuto era “manifestamente infondata”, essendo «fondata l’eccezione … volta a far valere nei confronti del rag. [OSCURATO:PERSONA] la non operatività della garanzia assicurativa fondata sulla circostanza per cui l’adempimento in contestazione (l’aver curato la cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA] dal Registro delle imprese in pendenza di un giudizio risarcitorio) esula dall’attività professionale specificamente assicurata di “Consulente del lavoro” (l’assicurazione de qua non si estende anche ad attività contabile - fiscale), potendo semmai considerarsi alla stregua di una “obbligazione volontariamente assunta”, la quale è esclusa dalla garanzia»; h.1) inoltre, non essendo il [OSCURATO:PERSONA] iscritto all’albo dei dottori commercialisti, “la copertura assicurativa in relazione ai danni derivanti dall’esercizio di un’attività ricadente nella competenza funzionale di detti professionisti (qual è certamente l’attività volta alla cancellazione di una società dal Registro delle imprese) sarebbe altresì esclusa ai sensi della previsione dell’art. 3 di polizza”, essendo la validità dell’assicurazione subordinata l’iscrizione dell’assicurato nell’albo. 3. –Hanno resistito con rispettivi controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4. – In prossimità dell ’ adunanza in camera di consiglio tutte le parti hanno depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale Ferrazzano. 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità professionale del [OSCURATO:PERSONA], consulente del lavoro e “da lungo tempo commercialista della [OSCURATO:SOCIETA]”, nonostante esso attore avesse provato l’esistenza del rapporto professionale, così da aver assolto “sufficientemente il proprio onere processuale”, spettando al professionista “incaricato di procedere a tutti gli incombenti necessari, il dovere di informare il cliente” – il quale non era “un giurista o un economista” e che, pertanto, sottoscrivendo “quanto redatto dal rag. [OSCURATO:PERSONA]”, non poteva che interpretare la frase “non esistono altri crediti verso altri soggetti da incassare” in senso letterale, “ossia che non vi erano crediti da incassare” perché il credito verso il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 26 era “in contenzioso” – “di tutti gli aspetti conseguenti alla cancellazione della Società e, in particolare, di informarsi delle vicende societarie e, all’esito, dichiarare che non esistevano giudizi in corso che vedevano coinvolta la [OSCURATO:SOCIETA], dandone atto nella relazione finale da egli compilata, che il liquidatore sarebbe andato a sottoscrivere”. 1.1. –Il motivo è inammissibile. Con esso, infatti, viene essenzialmente sottoposto a critica non già un error iuris, bensì il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito –e sindacabile in questa sede nei limiti della proponibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non dedotto dal ricorrente - in ordine alla insussistenza dell ’ inadempimento contestato al [OSCURATO:PERSONA] circa la dovuta prestazione professionale, circoscritta dalla stessa Corte territoriale alla cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese, e ciò reputando che il liquidatore Ferrazzano avesse ben compreso gli effetti giuridici della propria dichiarazione in ordine alla inesistenza di “crediti verso altri soggetti da incassare”, tale da ricomprendere anche il credito litigioso verso il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 26. Valutazione, questa, che, saldandosi con l’ulteriore ratio decidendiche sorregge la sentenza impugnata - secondo cui non vi era prova che il [OSCURATO:PERSONA] sapesse del contenzioso con il predetto condominio – priva di consistenza anche il profilo di censura che deduce la violazione dell’obbligo di informare il cliente su tutte le vicende societarie, non potendosi apprezzare al riguardo la deduzione di un vizio di sussunzione. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 244 c.p.c. e 1176 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità del capitolo di prova sub 7, non avendone il [OSCURATO:PERSONA] dedotto la nullità ex art. 157 c.p.c. e, comunque, non sussistendo l’inammissibilità della capitolazione, dovendo il teste solo confermare, o meno, la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della pendenza della causa contro il Condominio, non essendo necessarie le specificazioni richieste dal giudice di appello (luogo, giorno, ora in cui il convenuto era venuto a conoscenza di detta circostanza). 2.1. –Il motivo è infondato. Lo è, anzitutto, là dove si censura la declaratoria di inammissibilità del capitolo di prova testimoniale in assenza di eccezione di nullità dello stesso, giacché la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. n. 1294/2018). Lo è, infondato, anche in relazione all’ulteriore profilo di doglianza, concernente la valutazione operata dalla Corte territoriale sulla (in)ammissibilità del capitolo n. 7 della dedotta prova per testi, ossia in quanto capitolo “vertente su un mero stato soggettivo”, nonché generico, mancando di individuare “l’occasione e/o il tempo, il luogo e/o le modalità in cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato posto a conoscenza della pendenza della lite”. Varrà, infatti, rammentare che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa (Cass. n. 9547/2009; Cass. n. 20997/2011; Cass. n. 18453/2015). 3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla questione posta da esso appellante per cui “trattandosi di responsabilità professionale del rag. [OSCURATO:PERSONA], la prova dell’aver bene adempiuto al mandato ricevuto era di competenza del professionista”, in forza degli artt.1176 e 1218 c.c. 3.1. –Il motivo è infondato. La Corte territoriale – senza invertire il riparto degli oneri di prova stabilito dall’art. 1218 c.c., ma, in applicazione del principio di acquisizione probatoria, facendo leva sulle emergenze processuali agli atti di causa - ha, infatti, pronunciato in ordine all’adempimento della prestazione professionale richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], escludendo che potesse ad esso imputarsi il contestato inadempimento dell’incarico di cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese in ragione della valenza specifica assegnata alla dichiarazione del liquidatore della medesima società in ordine all’assenza di crediti da incassare. Né risulta concludente la doglianza se intesa a criticare l’affermazione del giudice di appello per cui doveva il cliente provare che il professionista incaricato sapesse dell’esistenza di crediti attivi della società, poiché, come detto (cfr. il § 1.1. che precede), non può un tale argomento essere apprezzato isolatamente dal contesto della motivazione della sentenza impugnata, giacché lo stesso si salda alla portante ratio decidendi, dando evidenza ad una diversa ed ipotetica perimetrazione dell’incarico professionale [cfr. sintesi al § 2.1., lett. d ) del “Ritenuto che” e p. 9 sentenza di appello], che, come tale, sarebbe stato onere del cliente stesso dimostrare. 4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 177 c.p.c., per aver la Corte territoriale contraddittoriamente affermato, dapprima, che il G.I. “avrebbe indicato i fatti a suo parere ancora da provare da parte dell’attore con i testi e, per questo motivo non si potrebbe applicare l’art. 177 c.p.c., quando, poi, con il provvedimento del nuovo G.I., che ha revocato la prima ordinanza, di fatto è stato impedito all’odierno ricorrente di dimostrare la fondatezza della domanda formulata”. Il giudice di appello avrebbe dovuto, invece, ritenere che il G.I. “abbia voluto consentire alle parti, alla luce dell’esito dell’interrogatorio formale, la possibilità di formulare ulteriori prove, anche documentali, visto che il convenuto non aveva confessato la circostanza riguardo la quale era stato interrogato”, vietando l’art. 177 c.p.c. “di emanare ordinanze che possano pregiudicare la decisione della causa”; diversamente il Tribunale avrebbe anticipato “l’esito della causa”, ponendosi in “situazione di possibile ricusazione”. 4.1. –Il motivo è infondato. Non coglie nel segno, infatti, la denuncia la violazione dell’art.177 c.p.c., giacché le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all’istruzione della causa sono di norma revocabili (e lo sono quelle che dispongono sulla prova testimoniale), anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (tra le altre: Cass. n. 1596/2007; Cass. n. 30161/2018). E nella specie la prova testimoniale già ammessa con ordinanza del 28/29 maggio 2018 è stata poi oggetto di revoca con successiva ordinanza dell’8 giugno 2018 per irrilevanza di buona parte dei capitoli dedotti, una volta ritenuto inammissibile il capitolo 7 per carente specificità [cfr. sintesi al § 2.1., lett. da d) a g.2); pp. 10/12 sentenza di appello]. In ogni caso, si palesano anche inammissibili gli ulteriori profili di censura: per un verso, viene dedotta una critica alla motivazione assunta dalla Corte territoriale dando evidenza ad una diversa lettura delle ordinanze istruttorie assunte in corso di causa del tutto favorevole alla stessa parte, che non è, come tale, idonea da integrare una deduzione di error iudicando; per altro verso, non è specificamente censurata la ratio decidendi che attiene alla affermata tardività del deposito del doc. n. 12, senza che sia stata chiesta dall’appellante una “rimessione in termini”. Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. 5. – Con l ’ unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., “per essere stato condannato … a rifondere le spese alla terza chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA], sia in primo sia in secondo grado, nonostante la domanda di garanzia fosse fondata”. La Corte territoriale non avrebbe, infatti, considerato che: a) in base a numerose fonti normative [d.lgs. n. 546/1992; d.lgs. n. 490/1998; legge n. 140/1997 e d.m. n. 235/1998; legge n. 311/2004 (comma 347); legge n. 296/2006 (comma 1091); d.m. n. 320/2004; d.lgs. n. 231/2007; legge n. 400/1975; legge n. 146/1998], il “consulente del lavoro regolarmente iscritto al relativo albo professionale può svolgere multiple funzioni di consulente contabile e fiscale”; b) esso convenuto, “prima della stipula del contratto assicurativo”, aveva denunciato in un questionario tutte le proprie attività, tra “contabilità fiscale”, “redazione bilanci” e “adempimenti invio telematico”, e alla p. 6 del documento «si legge che tale proposta non obbliga il proponente ([OSCURATO:PERSONA]) alla stipula della polizza di assicurazione. “Tuttavia qualora la polizza fosse emessa, le dichiarazioni rese nella presente proposta-questionario saranno presi a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo”». Il ricorrente incidentale sostiene, quindi, di aver “sempre contestato la negazione dell’operatività della polizza sulla base di detti elementi (cfr. memoria di parte convenuta ex art. 183 n. 1 e n. 2 pag. 2, in primo grado e comparsa conclusionale e replica in atto di appello)”. 5.1. –Il motivo non può trovare accoglimento. La Corte territoriale ha fatto applicazione coerente del principio secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (tra le altre: Cass. n. 23123/2019; Cass. n. 10364/2023). Il ricorrente non deduce, effettivamente, un vizio di sussunzione ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (denunciabile mantenendo fermo l’accertamento del fatto ad opera del giudice del merito), ma critica proprio la ricostruzione della quaestio factiin forza della quale la Corte territoriale ha proceduto all’applicazione dell’art. 91 c.p.c. e nel far ciò pone una questione di interpretazione del contratto di assicurazione senza che, però, sia evocata la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, bensì suggerita una diversa interpretazione del contratto stesso, peraltro in carenza di adeguata specificità in ordine al contenuto negoziale rilevante, ossia in riferimento alle clausole che dispongono l’ambito operativo della garanzie e le relative esclusioni. Conclusioni. 6. – Vanno, dunque, rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principale, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità(liquidate come da dispositivo)in favore di entrambe le parti controricorrenti, mentre il [OSCURATO:PERSONA], quale ricorrente incidentale, deve essere condannato a rifonderle(nella misura indicata in dispositivo) alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti della quale è soccombente. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate. P.Q.M. rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v
Sentenza Cassazione n. 25040/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris