CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 00275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze conferriva la pronuncia emessa il 17/6/2020 dal locale Tribunale, con la quale Yongie S;u era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 o:tobre 1990, n. 309, e condannata alla pena di un anno, otto mesi di reciu5i:)ne e duemila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio dife -sore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui motivazione risulterebbe viziata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta del tutto infondato. 4. Pronunciandosi sul tema, infatti, il Giudice di appello ha stese una motivazione adeguata, fondata su argomenti obiettivi e non man festanente illogica; come tale, dunque, non censurabile. La sentenza, in paricola- a, ha evidenziato che non ricorrevano elementi positivamente valorizzabili al r guardo e che la Su era persona già gravata da un precedente specifico; i reto in rubrica, inoltre, era stato commesso quando l'imputata era sottoposta dalla misura del divieto di dimora nel Comune di Roma, ove invece si stav2 recar do, e risultava già destinataria di un provvedimento di aggravamento della !:tessa misura, per violazione delle prescrizioni imposte. Argomenti - questi richiamati - che il ricorso neppure menziona, tarli" meno contesta. 5. Lo stesso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro),:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :aus3 di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)risegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o r3riché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle EmTende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga -nen:c, delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in ravo -e della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 Il Presidente