Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20130/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29583/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via Cosseria 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 10205/2021 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo , previo accertamento dell’inadempimento della promittente venditrice, sentenza produttiva del trasferimento immobiliare.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Avverso detta sentenza propose appelloil Truglia e la Corte d’appello di Catanzaro disattese l’appello, alla luce dell’intervenuta prescrizione in quanto non vi era prova che le lettere raccomandate del marzo e dell’agosto 2006 fossero pervenute al destinatario.

2. Proposto ricorso per cassazione, con sentenza di data 16 aprile 2021 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale.

Osservò il Collegio, con riferimento al primo motivo con cui si affermava che lo scopo dell’interruzione della prescrizione decennale era stato raggiunto benché non vi fossero le rituali cartoline di ricevimento delle lettere raccomandate del 22 marzo e del 28 agosto 2006,che si trattava di motivo inammissibile per difetto di decisività dell’oggetto della critica, rappresentato dal riferimento da parte della sentenza impugnata all’art. 8, commi 2 e 3, l. n. 890 del 1982, perché l’ipotizzato errore di diritto, derivante dall’avere applicato al procedimento di raccomandazione ordinario la norma dettata per le notificazioni a mezzo posta, non era dirimente nella decisione della Corte d’appello, in quanto riferentesi all’avviso di ricevimento, laddove invece la Corte aveva premessoche l’annotazione “al mittente rifiutata dal destinatario” sul frontespizio della busta contenente il pliconon era riconducibile ad annotazione dell’ufficiale postale difettando qualsiasi timbro dell’ufficio e potendo fare fede solo l’attestazione da parte dell’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento dell’espletamento delle formalità che precedevano la dichiarazione di compiuta giacenza.

Aggiunse che la sentenza d’appello aveva rilevato carenze nella documentazione della raccomandata incidendo esse stesse, a prescindere dal riferimento all’art. 8 l. n. 890 del 1982, sulla dimostrazione che entrambe le raccomandate fossero giunte a destinazione e che il ricorrente avrebbe dovuto comunque criticare le affermazioni della sentenza in quanto di per sé decisive, secondo la corte territoriale, per escludere l’idoneità delle due raccomandate ad interrompere ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. il decorso del termine prescrizionale.

Osservò inoltre che il secondo motivo, imperniato sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato qualificato o nominato mandatario di [OSCURATO:PERSONA], risultava assorbito, e ciò a prescindere dal fatto che si incentrasse su una questione che il giudice di appello non aveva esaminato e che dunque non poteva farsi oggetto di impugnazione, posto che, nel caso di accoglimento del primo motivo, sarebbe stata da esaminare dal giudice del rinvio, sempre che oggetto di devolutum in appello.

3. Ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] .

Resiste con controricorso la parte intimata.

Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198,che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ragioni della decisione

1. Con i motivi di revocazione osserva la parte ricorrente che la Corte di Cassazione ha acriticamente condiviso la tesi della corte territoriale circa la normativaapplicabile alla raccomandata in oggetto che, in quanto non inviata dall’ufficiale giudiziario, era sottratta all’applicazione dell’art. 8 l. n. 890 del 1982, per cui operava, alla luce della giurisprudenza (Cass. n. 17204 del 2016, n. 758 del 2006), il perfezionamento della presunzione di conoscenza legale del contenuto dei due plichi di cui all’art. 1335 cod. civ. in base alla ricevuta di consegna all’ufficio postale, senza onere per il mittente di dimostrare l’avvenuta ricezione, da cui l’efficacia interruttiva della prescrizione delle raccomandate, e che l’errore percettivo è stato determinato dal mancato esame del documento, che avrebbe consentito di accertare che non si trattava delle raccomandate “verdi” dell’ufficiale giudiziario, ma di quelle “bianche” del servizio postale ordinario.

Aggiunge che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, le due raccomandate, per le quali non essendo state ritirate dal destinatario si era perfezionata la compiuta giacenza, erano stata inviate da [OSCURATO:PERSONA] e non dal Truglia, dal che si evince che il Collegio non ha esaminate le copie delle due raccomandate.

Osserva ancora che è vero che il ricorrente non aveva criticato le erronee considerazioni della corte territoriale relative agli avvisi di ricevimento degli atti, ma solo perché la disciplina di cui alla l. n. 890 del 1992 si riferisce esclusivamente all’avviso di ricevimento, mentre le considerazioni della corte territoriale, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio, sono state criticate quanto all’applicabilità della detta disciplina.

Aggiunge infine che ulteriore errore percettivo, in relazione al secondo motivo, è il ritenuto assorbimento e che la materia, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio, è stata oggetto di valutazione da parte della Corte d’appello. 1.1 Ilricorso è inammissibile.

Gli errori percettivi, denunciati dal ricorrente, sarebbero i seguenti: errata applicazione dell’art. 8 l. n. 890 del 1982, derivante dal mancato esame della tipologia di cartolina di ricevimento, che costituisce la censura principale; errata identificazione del soggetto che ha provveduto all’invio delle raccomandate; errato apprezzamento circa il contenuto della censura proposta con il ricorso per cassazione; erroneo assorbimento su questione su cui inoltre vi era stata la valutazione da parte del giudice di appello.

Ciò premesso, va rammentato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte dicassazione, la configurabilità dell'errorerevocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone unerrore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( fra le tante da ultimo Cass. n. 10040 del 2022).

Gli errori sopra denunciati attengono a profili di valutazione sia quanto alla disciplina applicabile alle raccomandate in questione, costituendo l’errore denunciato non l’asserito mancato esame del documento ma la sua qualificazione, sia quanto all’apprezzamento del contenuto dei motivi di ricorso, sia ancora quanto alla valutazione di assorbimento del secondo motivo, mentre circa l’asserita erronea identificazione del mittente delle raccomandate non si coglie per un verso il corrispondente dato nella decisione impugnata, per l’altro il profilo di decisività del presunto errore.

2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29583/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via Cosseria 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 10205/2021 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo , previo accertamento dell’inadempimento della promittente venditrice, sentenza produttiva del trasferimento immobiliare. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appelloil Truglia e la Corte d’appello di Catanzaro disattese l’appello, alla luce dell’intervenuta prescrizione in quanto non vi era prova che le lettere raccomandate del marzo e dell’agosto 2006 fossero pervenute al destinatario. 2. Proposto ricorso per cassazione, con sentenza di data 16 aprile 2021 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale. Osservò il Collegio, con riferimento al primo motivo con cui si affermava che lo scopo dell’interruzione della prescrizione decennale era stato raggiunto benché non vi fossero le rituali cartoline di ricevimento delle lettere raccomandate del 22 marzo e del 28 agosto 2006,che si trattava di motivo inammissibile per difetto di decisività dell’oggetto della critica, rappresentato dal riferimento da parte della sentenza impugnata all’art. 8, commi 2 e 3, l. n. 890 del 1982, perché l’ipotizzato errore di diritto, derivante dall’avere applicato al procedimento di raccomandazione ordinario la norma dettata per le notificazioni a mezzo posta, non era dirimente nella decisione della Corte d’appello, in quanto riferentesi all’avviso di ricevimento, laddove invece la Corte aveva premessoche l’annotazione “al mittente rifiutata dal destinatario” sul frontespizio della busta contenente il pliconon era riconducibile ad annotazione dell’ufficiale postale difettando qualsiasi timbro dell’ufficio e potendo fare fede solo l’attestazione da parte dell’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento dell’espletamento delle formalità che precedevano la dichiarazione di compiuta giacenza. Aggiunse che la sentenza d’appello aveva rilevato carenze nella documentazione della raccomandata incidendo esse stesse, a prescindere dal riferimento all’art. 8 l. n. 890 del 1982, sulla dimostrazione che entrambe le raccomandate fossero giunte a destinazione e che il ricorrente avrebbe dovuto comunque criticare le affermazioni della sentenza in quanto di per sé decisive, secondo la corte territoriale, per escludere l’idoneità delle due raccomandate ad interrompere ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. il decorso del termine prescrizionale. Osservò inoltre che il secondo motivo, imperniato sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato qualificato o nominato mandatario di [OSCURATO:PERSONA], risultava assorbito, e ciò a prescindere dal fatto che si incentrasse su una questione che il giudice di appello non aveva esaminato e che dunque non poteva farsi oggetto di impugnazione, posto che, nel caso di accoglimento del primo motivo, sarebbe stata da esaminare dal giudice del rinvio, sempre che oggetto di devolutum in appello. 3. Ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] . Resiste con controricorso la parte intimata. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198,che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ragioni della decisione 1. Con i motivi di revocazione osserva la parte ricorrente che la Corte di Cassazione ha acriticamente condiviso la tesi della corte territoriale circa la normativaapplicabile alla raccomandata in oggetto che, in quanto non inviata dall’ufficiale giudiziario, era sottratta all’applicazione dell’art. 8 l. n. 890 del 1982, per cui operava, alla luce della giurisprudenza (Cass. n. 17204 del 2016, n. 758 del 2006), il perfezionamento della presunzione di conoscenza legale del contenuto dei due plichi di cui all’art. 1335 cod. civ. in base alla ricevuta di consegna all’ufficio postale, senza onere per il mittente di dimostrare l’avvenuta ricezione, da cui l’efficacia interruttiva della prescrizione delle raccomandate, e che l’errore percettivo è stato determinato dal mancato esame del documento, che avrebbe consentito di accertare che non si trattava delle raccomandate “verdi” dell’ufficiale giudiziario, ma di quelle “bianche” del servizio postale ordinario. Aggiunge che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, le due raccomandate, per le quali non essendo state ritirate dal destinatario si era perfezionata la compiuta giacenza, erano stata inviate da [OSCURATO:PERSONA] e non dal Truglia, dal che si evince che il Collegio non ha esaminate le copie delle due raccomandate. Osserva ancora che è vero che il ricorrente non aveva criticato le erronee considerazioni della corte territoriale relative agli avvisi di ricevimento degli atti, ma solo perché la disciplina di cui alla l. n. 890 del 1992 si riferisce esclusivamente all’avviso di ricevimento, mentre le considerazioni della corte territoriale, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio, sono state criticate quanto all’applicabilità della detta disciplina. Aggiunge infine che ulteriore errore percettivo, in relazione al secondo motivo, è il ritenuto assorbimento e che la materia, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio, è stata oggetto di valutazione da parte della Corte d’appello. 1.1 Ilricorso è inammissibile. Gli errori percettivi, denunciati dal ricorrente, sarebbero i seguenti: errata applicazione dell’art. 8 l. n. 890 del 1982, derivante dal mancato esame della tipologia di cartolina di ricevimento, che costituisce la censura principale; errata identificazione del soggetto che ha provveduto all’invio delle raccomandate; errato apprezzamento circa il contenuto della censura proposta con il ricorso per cassazione; erroneo assorbimento su questione su cui inoltre vi era stata la valutazione da parte del giudice di appello. Ciò premesso, va rammentato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte dicassazione, la configurabilità dell'errorerevocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone unerrore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( fra le tante da ultimo Cass. n. 10040 del 2022). Gli errori sopra denunciati attengono a profili di valutazione sia quanto alla disciplina applicabile alle raccomandate in questione, costituendo l’errore denunciato non l’asserito mancato esame del documento ma la sua qualificazione, sia quanto all’apprezzamento del contenuto dei motivi di ricorso, sia ancora quanto alla valutazione di assorbimento del secondo motivo, mentre circa l’asserita erronea identificazione del mittente delle raccomandate non si coglie per un verso il corrispondente dato nella decisione impugnata, per l’altro il profilo di decisività del presunto errore. 2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
Sentenza Cassazione n. 20130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris