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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25944/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO[dato avviso alle parti; ti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento emessa in data 4/6/2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura di 2 anni e 10 mesi di reclusione e di 280.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 114 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Ricorre per cassazione lo stesso Maray per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 dìsp. att. cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 114 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, 129, 125, comma 3, 546 cod. proc. pen.

Il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. dimostrerebbe il ruolo meramente subordinato dell'imputato, che in realtà avrebbe dovuto portare al suo proscioglimento nel merito, su cui la sentenza di appello non si sarebbe, invece, pronunciata.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso concerne, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il quale, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo, A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati; e secondo cui non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione 01, processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto.

Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche se rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258).

Nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, davanti al Giudice di secondo grado, in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini poi accolti, con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena, dalla Corte di appello, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte dell'imputato, e conseguente inammissibilità di ogni doglianza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e in punto di responsabilità.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO[dato avviso alle parti; ti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento emessa in data 4/6/2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura di 2 anni e 10 mesi di reclusione e di 280.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 114 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Ricorre per cassazione lo stesso Maray per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 dìsp. att. cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 114 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, 129, 125, comma 3, 546 cod. proc. pen. Il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. dimostrerebbe il ruolo meramente subordinato dell'imputato, che in realtà avrebbe dovuto portare al suo proscioglimento nel merito, su cui la sentenza di appello non si sarebbe, invece, pronunciata. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso concerne, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il quale, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo, A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati; e secondo cui non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione 01, processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche se rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, davanti al Giudice di secondo grado, in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini poi accolti, con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena, dalla Corte di appello, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte dell'imputato, e conseguente inammissibilità di ogni doglianza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e in punto di responsabilità. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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