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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 37655/2022

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4846/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa C:\kk dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA alla via PIEMONTE n. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controrícorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO TORINO n. 920/2021 depositata il 06/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 475 cod. civ., rilevando che la firma del modulo bancario di estinzione del conto corrente costituirebbe accettazione espressa.

Il secondo motivo del ricorso lamenta violazione dell'art. 485 cod. civ., sul rilievo che le figlie della Ruata erano già nel possesso dei beni ereditari e che non avevano redatto l'inventario nei tre mesi.

Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 476 cod. civ. sull'accettazione tacita dell'eredità. [OSCURATO:PERSONA] rileva che tutti e tre i motivi di/ ricorso attengono alla materia successoria, rientrante nell'attribuzione tabellare specifica della Seconda Sezione Civile di questa Corte.

Il ricorso deve, pertanto, esser rinviato a nuovo, con trasmissione del fascicolo alla Sottosezione VI della Seconda Sezione Civile.

P.Q.M.

Rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone trasmettersi il ricorso alla Sottosezione VI della Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4846/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa C:\kk dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA alla via PIEMONTE n. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controrícorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO TORINO n. 920/2021 depositata il 06/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 475 cod. civ., rilevando che la firma del modulo bancario di estinzione del conto corrente costituirebbe accettazione espressa. Il secondo motivo del ricorso lamenta violazione dell'art. 485 cod. civ., sul rilievo che le figlie della Ruata erano già nel possesso dei beni ereditari e che non avevano redatto l'inventario nei tre mesi. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 476 cod. civ. sull'accettazione tacita dell'eredità. [OSCURATO:PERSONA] rileva che tutti e tre i motivi di/ ricorso attengono alla materia successoria, rientrante nell'attribuzione tabellare specifica della Seconda Sezione Civile di questa Corte. Il ricorso deve, pertanto, esser rinviato a nuovo, con trasmissione del fascicolo alla Sottosezione VI della Seconda Sezione Civile. P.Q.M. Rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone trasmettersi il ricorso alla Sottosezione VI della Seconda Sezione Civile. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 novembre
Sentenza Cassazione n. 37655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris