CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 06988/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23947/2024 R.G. proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in VIAPIAZZA e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 305/2024pubblicata il 04/06/2024.Numero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dall’INPSnella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo del diritto allaripetizione della NaSPI erogata dall’INPS dallo [OSCURATO:DATA_NASCITA] allo08/08/2018 a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavorotra Sorrentino e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] in seguitoa conciliazione in sede sindacale in data 14/12/2017, con la quale le partisi accordavano al fine di evitare la risoluzione giudiziale del rapporto e conil beneficio di incentivo all’esodo.3. Il Tribunale di Bologna accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] edichiarò che INPS non aveva diritto alla restituzione della somma erogataa titolo di NaSPI.4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a ununico motivo al quale Sorrentino resiste con controricorso. Le parti hannodepositato memorie illustrative.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinatodisposto dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015, con riferimento all’art.6 del d.lgs. n.23/2015 ed all’art. 12, comma secondo, delle disposizionipreliminari al cod. civ., «nel caso in cui – in una controversia diretta adNumero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/2026ottenere l’indennità c.d. NASpI sulla base della cessazione del rapporto dilavoro in seguito ad una risoluzione consensuale concordata in sede diconciliazione sindacale con riconoscimento di un incentivo all’esodo – ilGiudice di secondo grado ritenga che la risoluzione consensuale delrapporto di lavoro, sebbene non intervenuta nell’ambito di una proceduradi cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art.1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, comporti la sussistenza dellostato di disoccupazione involontario, ossia il requisito fondamentale deldiritto all’indennità c.d. NASpI, ritenendo applicabile analogicamentel’istituto della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 cit.».2. La corte territoriale ha ritenuto che nel caso portato al suo esame nonsi versasse nella ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavorointervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art.7 della leggen.604/1966, risoluzione che consente la percezione della indennità NASpIcome espressamente previsto dall’art.2 comma 2 del d.lgs. n.22/2015.3. La corte territoriale ha invece ritenuto applicabile ─ in via analogica ─ lac.d. accettazione della offerta di conciliazione agevolata, prevista dall’art.6del d.lgs. n.23/2015, «essendo possibile rinvenire alla base dell’accordo,come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzataalla riduzione del personale. Nella fattispecie in questione, l’accordo èintervenuto proprio in una sede contemplata dall’art. 2113, comma 4, c.c.e il nesso tra la risoluzione consensuale e la presupposta determinazionedatoriale è stato correttamente individuato dal Tribunale, che ha collocatol’accordo “all’interno di tale quadro di esodi incentivati, che hanno comepresupposto la cessazione del rapporto di lavoro tra i dipendentiinteressati e l’Azienda”. Anche la forma della transazione ex art. 1965 c.c.è indicativa della volontà delle parti di definire “anche in via generale enovativa, ogni e qualsiasi pretesa possa derivare, sia in via causale sia invia meramente occasionale, dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione”.Numero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/2026E se alla base della perdita dell'occupazione non vi fosse la determinazionedatoriale, sia pure mediata dall'accordo transattivo, non sicomprenderebbe il riferimento nell'accordo all'indennità di mancatopreavviso al punto 2.5».4. In via pregiudiziale deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso sollevata dall’INPS nella memoria illustrativa. Il ricorso percassazione è stato notificato il 13/11/2024 e il controricorso è statodepositato il 10/01/2025, quando il termine di quaranta giorni previstodall’art.370 comma primo cod. proc. civ. (nel testo pro temporeapplicabile) era già scaduto (scadenza: 23/12/2024).5. Tanto premesso, l’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 prevede che:«La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato ledimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale delrapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1,comma 40, della legge n. 92 del 2012».6. Si è già rilevato che la corte territoriale ha correttamente ritenuto chenel caso portato al suo esame il rapporto di lavoro di Sorrentino non fossestato consensualmente risolto nell’ambito della procedura ex art.7 cit. perl’assorbente ragione che dal verbale di conciliazione in sede sindacale del14/12/2017 ─ come riportato nella motivazione della sentenza impugnata─ non risulta affatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse comunicato alla DTLcompetente la sua intenzione di procedere al licenziamento di Sorrentinoper giustificato motivo oggettivo (cfr. i primi due commi della disposizionecitata). Le parti di quell’accordo, trascritto in parte qua nel ricorso percassazione e riportato anche nella motivazione, premettono che «hannoconvenuto in data 06/12/2017 di voler risolvere consensualmente ilrapporto di lavoro tra di esse in essere».7. Per gli stessi motivi non poteva trovare applicazione l’art.6 del d.lgs.n.23/2025 perché la fattispecie è del tutto caratterizzata proprio dal fattoNumero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/2026che il datore di lavoro deve aver effettivamente intimato il licenziamento(«1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1…», così ilgià richiamato art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015).8. In breve, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è stato estinto percausa diversa dal licenziamento, mentre sia l’art.7 della legge 604/66 chel’art.6 del d.lgs. n.23/2025 presuppongono il licenziamento del lavoratore:solo preannunciato dalla comunicazione alla DTL, nel primo caso; giàintimato, nel secondo.9. La corte territoriale, ben consapevole della mancanza di unlicenziamento, ha proceduto all’applicazione analogica dell’art.6 del d.lgs.n.23/2025, «essendo possibile rinvenire alla base dell’accordo, comerilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata allariduzione del personale».10. Sul punto questa Corte ha statuito, con indirizzo costante, che ilricorso all’analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quandomanchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concretafattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuotonormativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (da ultimo, Cass.28651/2025).11. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha fatto ricorso all’analogiasebbene non sussistesse un vuoto normativo, perché la fattispecie è giàregolata dall’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 nel senso che nel caso dirisoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’indennità NASpI puòessere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale siaintervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della leggen. 92 del 2012.12. L’art.6 del d.lgs. n.23/2025, applicato in via analogica dalla corteterritoriale, disciplina poi una fattispecie del tutto diversa, ossia laconciliazione della lite determinata o determinabile dal licenziamento.Numero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/202613. Deve concludersi che la corte territoriale ha errato nell’applicare in viaanalogica l’art.6 del d.lgs. n.23/2025 ad una materia già disciplinata dauna fonte di rango primario, ed in particolare dall’art.3 comma 2 del d.lgs.n.22/2025.14. Numero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta dai Magistrati: Oggetto:PREVIDENZAGabriella [OSCURATO:PERSONA] PresidenteALTROMaria [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAntonella [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRiccardo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23947/2024 R.G. proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in VIAPIAZZA e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 305/2024pubblicata il 04/06/2024.Numero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dall’INPSnella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo del diritto allaripetizione della NaSPI erogata dall’INPS dallo [OSCURATO:DATA_NASCITA] allo08/08/2018 a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavorotra Sorrentino e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] in seguitoa conciliazione in sede sindacale in data 14/12/2017, con la quale le partisi accordavano al fine di evitare la risoluzione giudiziale del rapporto e conil beneficio di incentivo all’esodo.3. Il Tribunale di Bologna accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] edichiarò che INPS non aveva diritto alla restituzione della somma erogataa titolo di NaSPI.4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a ununico motivo al quale Sorrentino resiste con controricorso. Le parti hannodepositato memorie illustrative.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinatodisposto dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015, con riferimento all’art.6 del d.lgs. n.23/2015 ed all’art. 12, comma secondo, delle disposizionipreliminari al cod. civ., «nel caso in cui – in una controversia diretta adNumero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/2026ottenere l’indennità c.d. NASpI sulla base della cessazione del rapporto dilavoro in seguito ad una risoluzione consensuale concordata in sede diconciliazione sindacale con riconoscimento di un incentivo all’esodo – ilGiudice di secondo grado ritenga che la risoluzione consensuale delrapporto di lavoro, sebbene non intervenuta nell’ambito di una proceduradi cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art.1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, comporti la sussistenza dellostato di disoccupazione involontario, ossia il requisito fondamentale deldiritto all’indennità c.d. NASpI, ritenendo applicabile analogicamentel’istituto della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 cit.».2. La corte territoriale ha ritenuto che nel caso portato al suo esame nonsi versasse nella ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavorointervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art.7 della leggen.604/1966, risoluzione che consente la percezione della indennità NASpIcome espressamente previsto dall’art.2 comma 2 del d.lgs. n.22/2015.3. La corte territoriale ha invece ritenuto applicabile ─ in via analogica ─ lac.d. accettazione della offerta di conciliazione agevolata, prevista dall’art.6del d.lgs. n.23/2015, «essendo possibile rinvenire alla base dell’accordo,come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzataalla riduzione del personale. Nella fattispecie in questione, l’accordo èintervenuto proprio in una sede contemplata dall’art. 2113, comma 4, c.c.e il nesso tra la risoluzione consensuale e la presupposta determinazionedatoriale è stato correttamente individuato dal Tribunale, che ha collocatol’accordo “all’interno di tale quadro di esodi incentivati, che hanno comepresupposto la cessazione del rapporto di lavoro tra i dipendentiinteressati e l’Azienda”. Anche la forma della transazione ex art. 1965 c.c.è indicativa della volontà delle parti di definire “anche in via generale enovativa, ogni e qualsiasi pretesa possa derivare, sia in via causale sia invia meramente occasionale, dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione”.Numero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/2026E se alla base della perdita dell'occupazione non vi fosse la determinazionedatoriale, sia pure mediata dall'accordo transattivo, non sicomprenderebbe il riferimento nell'accordo all'indennità di mancatopreavviso al punto 2.5».4. In via pregiudiziale deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso sollevata dall’INPS nella memoria illustrativa. Il ricorso percassazione è stato notificato il 13/11/2024 e il controricorso è statodepositato il 10/01/2025, quando il termine di quaranta giorni previstodall’art.370 comma primo cod. proc. civ. (nel testo pro temporeapplicabile) era già scaduto (scadenza: 23/12/2024).5. Tanto premesso, l’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 prevede che:«La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato ledimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale delrapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1,comma 40, della legge n. 92 del 2012».6. Si è già rilevato che la corte territoriale ha correttamente ritenuto chenel caso portato al suo esame il rapporto di lavoro di Sorrentino non fossestato consensualmente risolto nell’ambito della procedura ex art.7 cit. perl’assorbente ragione che dal verbale di conciliazione in sede sindacale del14/12/2017 ─ come riportato nella motivazione della sentenza impugnata─ non risulta affatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse comunicato alla DTLcompetente la sua intenzione di procedere al licenziamento di Sorrentinoper giustificato motivo oggettivo (cfr. i primi due commi della disposizionecitata). Le parti di quell’accordo, trascritto in parte qua nel ricorso percassazione e riportato anche nella motivazione, premettono che «hannoconvenuto in data 06/12/2017 di voler risolvere consensualmente ilrapporto di lavoro tra di esse in essere».7. Per gli stessi motivi non poteva trovare applicazione l’art.6 del d.lgs.n.23/2025 perché la fattispecie è del tutto caratterizzata proprio dal fattoNumero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/2026che il datore di lavoro deve aver effettivamente intimato il licenziamento(«1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1…», così ilgià richiamato art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015).8. In breve, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è stato estinto percausa diversa dal licenziamento, mentre sia l’art.7 della legge 604/66 chel’art.6 del d.lgs. n.23/2025 presuppongono il licenziamento del lavoratore:solo preannunciato dalla comunicazione alla DTL, nel primo caso; giàintimato, nel secondo.9. La corte territoriale, ben consapevole della mancanza di unlicenziamento, ha proceduto all’applicazione analogica dell’art.6 del d.lgs.n.23/2025, «essendo possibile rinvenire alla base dell’accordo, comerilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata allariduzione del personale».10. Sul punto questa Corte ha statuito, con indirizzo costante, che ilricorso all’analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quandomanchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concretafattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuotonormativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (da ultimo, Cass.28651/2025).11. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha fatto ricorso all’analogiasebbene non sussistesse un vuoto normativo, perché la fattispecie è giàregolata dall’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 nel senso che nel caso dirisoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’indennità NASpI puòessere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale siaintervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della leggen. 92 del 2012.12. L’art.6 del d.lgs. n.23/2025, applicato in via analogica dalla corteterritoriale, disciplina poi una fattispecie del tutto diversa, ossia laconciliazione della lite determinata o determinabile dal licenziamento.Numero registro generale 23947/2024Numero sezionale 1035/2026Numero di raccolta generale 6988/2026Data pubblicazione 24/03/202613. Deve concludersi che la corte territoriale ha errato nell’applicare in viaanalogica l’art.6 del d.lgs. n.23/2025 ad una materia già disciplinata dauna fonte di rango primario, ed in particolare dall’art.3 comma 2 del d.lgs.n.22/2025.14. P.Q.Mimpugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte d’appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGABRIELLA MARCHESEP.Q.Mimpugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte d’appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGABRIELLA MARCHESE