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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01914/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. Q. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per il rigetto del ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insistevano per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Messina, confermava la legittimità del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti del ricorrente indagato per il reato di ricettazione; rigettava le eccezioni di nullità riguardanti (a) l'ispezione preliminare al sequestro, (b) la nullità del sequestro per mancata somministrazione degli avvisi previsti dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. 2.

Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione con contenuti omogenei i difensori degli indagati, che deducevano:

2.1. violazione di legge (art. 364 cod. proc. pen., 114 disp att. cod. proc. pen.): l'ispezione che aveva consentito il sequestro sarebbe nulla, in quanto si tratterebbe di un atto disposto dal pubblico ministero ed effettuato senza la somministrazione degli avvisi di rito; tale omissione integrerebbe non solo la nullità dell'ispezione, ma anche quella del conseguente sequestro; si deduceva, inoltre, che il sequestro operato d'urgenza della polizia giudiziaria nel corso delle attività ispettive non era stato preceduto dall'avviso ai sensi dell'articolo 114 disp. att. cod. proc. pen.: tale mancanza non poteva ritenersi sanata dal fatto che, comunque, i legali intervenivano nel corso dell'atto, dato che dal verbale di sequestro si evinceva che gli operanti non avevano verbalizzato le eccezioni proposte.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.Con il primo motivo il ricorrente assume che la nullità dell'ispezione che aveva preceduto il sequestro, generata dalla mancata somministrazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., si propagasse al vincolo probatorio.

2.2. Si tratta di una censura infondata.

La nullità "derivata" è disciplinata dall'art. 185 cod. proc. pen. che (a) al primo comma, stabilisce che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo», (b) al secondo ed al terzo comma impone, altresì, la regressione del procedimento allo stato ed al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo e la sua rinnovazione; (c) al quarto comrna, invece, esclude la regressione quando gli atti nulli riguardano le prove.

Si tratta di una disciplina che correla la nullità "derivata" alla sussistenza di una progressione processuale, o procedimentale: in tanto la nullità si trasmette, in quanto lo sviluppo del procedimento risulta "interrotto" da una atto nullo, frattura che impedisce di considerare legittimo il successivo percorso procedimentale ed impone la regressione allo stato in cui la nullità si è verificata e la rinnovazione dell'atto, condizioni essenziali per riavviare lo sviluppo legittimo del procedimento.

La "consecutività" degli atti è la condizione necessaria per la propagazione della nullità: in materia la Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità della nullità derivata, è necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, nel senso che l'atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono.Si è così deciso che, a fronte della dichiarazione di nullità parziale di una consulenza tecnica su prelievi ematici, in quanto effettuata in violazione del contraddittorio, la Corte ha ritenuto legittimi gli esiti della consulenza tecnica dinamico-balistica fondata sulla valutazione integrata di altre fonti di prova ritualmente assunte (Sez. 1, n. 46419 del 10/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282885 - 01).

E che, a fronte della dichiarazione di nullità solo parziale di una consulenza tecnica, è legittima l'escussione del consulente su circostanze relative alla parte non annullata del suo elaborato (Sez. 4, n. 38122 del 15/05/2013, Guacci, Rv. 256829).

Si tratta di decisioni che evidenziano come, in materia di raccolta della prova, la nozione di consecutività non è applicabile, come risulta confermato dalla lettera dell'art. 185 del codice di rito, che esclude che debba essere disposta la regressione quando la nullità riguarda le prove.

Invero la nullità della prova può concernere solo ed esclusivamente l'atto" con il quale la si raccoglie, mentre non rilevano le nullità che riguardano le attività investigative precedenti, ovvero degli strumenti di ricerca della prova, come le perquisizioni ed i sequestri.

Così potrà essere sicuramente riconosciuta la nullità dell'atto" di sequestro, ma non potrà mai ritenersi che tale nullità "derivi" dalle attività investigative precedenti.

Si tratta di una interpretazione in linea con la prescrizione contenuta nell'art. 185, comma 4, del codice di rito che, escludendo la regressione in materia di prove, evidenzia che la raccolta delle stesse non può essere ricondotta alla nozione di "procedimento" - che implica la conseguenzialità -, quanto piuttosto a quella di "atto", la cui sussistenza e validità è indipendente dalle attività di indagine precedenti e successive.

2.3. Né, nel caso in esame, può essere rilevata alcuna "inutilizzabilità" dell'ispezione, che risulta semplicemente "nulla", a causa della omessa somministrazione degli avvisi, ma non "inutilizzabile" ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto lo strumento ispettivo, non è vietato dalla legge, ma anzi previsto dalla stessa.

Peraltro, sul tema della trasmissibilità delle inutilizzabilità, si è reiteratamente pronunciata la Corte costituzionale, che ha affermato che il diritto vivente, nella parte in cui esclude che la inutilizzabilità della perquisizione possa estendersi al sequestro, sia in contrasto con la Carta fondamentale (sent. n. 119 del 2019, ord. n. 116 del 2022).

2.4. Si riafferma, pertanto, che la nullità dei provvedimenti di perquisizione e di ispezione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della loro esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273641; Sez. 1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428 - 01).

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.L'omessa somministrazione dell'avviso ex art. 114 disp att. cod. proc. pen. integra una nullità generale a regime intermedio (tra le altre: Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245; Sez. 3, n. 41063 del 19/03/2015, Greco, Rv. 265089; che è sanata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. se la parte si avvale delle facoltà concesse dall'atto nullo.

Nel caso in esame l'avviso omesso era funzionale a consentire l'assistenza del difensore durante l'esecuzione dell'atto: invero, come emerge dal verbale di sequestro, eseguito dalla polizia giudiziaria, i legali del ricorrente hanno regolarmente "assistito" all'atto nulla rilevando l'omessa verbalizzazione delle loro eccezioni, poi proposte all'autorità giudiziaria e regolarmente valutate.

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. Q. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per il rigetto del ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insistevano per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Messina, confermava la legittimità del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti del ricorrente indagato per il reato di ricettazione; rigettava le eccezioni di nullità riguardanti (a) l'ispezione preliminare al sequestro, (b) la nullità del sequestro per mancata somministrazione degli avvisi previsti dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. 2. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione con contenuti omogenei i difensori degli indagati, che deducevano: 2.1. violazione di legge (art. 364 cod. proc. pen., 114 disp att. cod. proc. pen.): l'ispezione che aveva consentito il sequestro sarebbe nulla, in quanto si tratterebbe di un atto disposto dal pubblico ministero ed effettuato senza la somministrazione degli avvisi di rito; tale omissione integrerebbe non solo la nullità dell'ispezione, ma anche quella del conseguente sequestro; si deduceva, inoltre, che il sequestro operato d'urgenza della polizia giudiziaria nel corso delle attività ispettive non era stato preceduto dall'avviso ai sensi dell'articolo 114 disp. att. cod. proc. pen.: tale mancanza non poteva ritenersi sanata dal fatto che, comunque, i legali intervenivano nel corso dell'atto, dato che dal verbale di sequestro si evinceva che gli operanti non avevano verbalizzato le eccezioni proposte. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.Con il primo motivo il ricorrente assume che la nullità dell'ispezione che aveva preceduto il sequestro, generata dalla mancata somministrazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., si propagasse al vincolo probatorio. 2.2. Si tratta di una censura infondata. La nullità "derivata" è disciplinata dall'art. 185 cod. proc. pen. che (a) al primo comma, stabilisce che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo», (b) al secondo ed al terzo comma impone, altresì, la regressione del procedimento allo stato ed al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo e la sua rinnovazione; (c) al quarto comrna, invece, esclude la regressione quando gli atti nulli riguardano le prove. Si tratta di una disciplina che correla la nullità "derivata" alla sussistenza di una progressione processuale, o procedimentale: in tanto la nullità si trasmette, in quanto lo sviluppo del procedimento risulta "interrotto" da una atto nullo, frattura che impedisce di considerare legittimo il successivo percorso procedimentale ed impone la regressione allo stato in cui la nullità si è verificata e la rinnovazione dell'atto, condizioni essenziali per riavviare lo sviluppo legittimo del procedimento. La "consecutività" degli atti è la condizione necessaria per la propagazione della nullità: in materia la Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità della nullità derivata, è necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, nel senso che l'atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono.Si è così deciso che, a fronte della dichiarazione di nullità parziale di una consulenza tecnica su prelievi ematici, in quanto effettuata in violazione del contraddittorio, la Corte ha ritenuto legittimi gli esiti della consulenza tecnica dinamico-balistica fondata sulla valutazione integrata di altre fonti di prova ritualmente assunte (Sez. 1, n. 46419 del 10/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282885 - 01). E che, a fronte della dichiarazione di nullità solo parziale di una consulenza tecnica, è legittima l'escussione del consulente su circostanze relative alla parte non annullata del suo elaborato (Sez. 4, n. 38122 del 15/05/2013, Guacci, Rv. 256829). Si tratta di decisioni che evidenziano come, in materia di raccolta della prova, la nozione di consecutività non è applicabile, come risulta confermato dalla lettera dell'art. 185 del codice di rito, che esclude che debba essere disposta la regressione quando la nullità riguarda le prove. Invero la nullità della prova può concernere solo ed esclusivamente l'atto" con il quale la si raccoglie, mentre non rilevano le nullità che riguardano le attività investigative precedenti, ovvero degli strumenti di ricerca della prova, come le perquisizioni ed i sequestri. Così potrà essere sicuramente riconosciuta la nullità dell'atto" di sequestro, ma non potrà mai ritenersi che tale nullità "derivi" dalle attività investigative precedenti. Si tratta di una interpretazione in linea con la prescrizione contenuta nell'art. 185, comma 4, del codice di rito che, escludendo la regressione in materia di prove, evidenzia che la raccolta delle stesse non può essere ricondotta alla nozione di "procedimento" - che implica la conseguenzialità -, quanto piuttosto a quella di "atto", la cui sussistenza e validità è indipendente dalle attività di indagine precedenti e successive. 2.3. Né, nel caso in esame, può essere rilevata alcuna "inutilizzabilità" dell'ispezione, che risulta semplicemente "nulla", a causa della omessa somministrazione degli avvisi, ma non "inutilizzabile" ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto lo strumento ispettivo, non è vietato dalla legge, ma anzi previsto dalla stessa. Peraltro, sul tema della trasmissibilità delle inutilizzabilità, si è reiteratamente pronunciata la Corte costituzionale, che ha affermato che il diritto vivente, nella parte in cui esclude che la inutilizzabilità della perquisizione possa estendersi al sequestro, sia in contrasto con la Carta fondamentale (sent. n. 119 del 2019, ord. n. 116 del 2022). 2.4. Si riafferma, pertanto, che la nullità dei provvedimenti di perquisizione e di ispezione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della loro esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273641; Sez. 1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428 - 01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.L'omessa somministrazione dell'avviso ex art. 114 disp att. cod. proc. pen. integra una nullità generale a regime intermedio (tra le altre: Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245; Sez. 3, n. 41063 del 19/03/2015, Greco, Rv. 265089; che è sanata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. se la parte si avvale delle facoltà concesse dall'atto nullo. Nel caso in esame l'avviso omesso era funzionale a consentire l'assistenza del difensore durante l'esecuzione dell'atto: invero, come emerge dal verbale di sequestro, eseguito dalla polizia giudiziaria, i legali del ricorrente hanno regolarmente "assistito" all'atto nulla rilevando l'omessa verbalizzazione delle loro eccezioni, poi proposte all'autorità giudiziaria e regolarmente valutate. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc
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