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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 32945/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25937/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la sentenza di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1657/2018 tO depositata il 05/02/2019. 4 ig,3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. I fatti di causa sono così si ricavano dalla sentenza impugnata. - L'Associazione IPAO, costituita in data 28/1/1998, ora [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (di seguito la: "Associazione", odierna ricorrente), svolgente l'attività di Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale, in data 10 marzo 1999 stipulò con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "il Comune", odierno resistente), un contratto di locazione, di durata ventennale, dell'immobile sito in località Apostolello, da adibire esclusivamente a locale per lo svolgimento di corsi professionali.

Il canone complessivo, convenuto di C 45.861,37, era pari alla somma occorrente per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile locato, giusto elenco dei lavori facente parte integrante dello stesso contratto.

Eseguiti i lavori stabiliti, fu accertata dall'[OSCURATO:PERSONA] la conformità e l'agibilità dei locali, tant'è che, ottenuto l'accreditamento e la certificazione di qualità ISO, dal 2000 al 2008, in detti locali sono state svolte azioni formative, regolarmente autorizzate.

2. A seguito di una verifica mirata da parte dell'Ufficio A.V.C. della Provincia di Catanzaro, nell'anno 2008 venne rilevata l'inadeguatezza di detta sede e, quindi, di fatto, venne meno la sua conformità rispetto al possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 166/2001 sull'accreditamento del centro per l'espletamento delle attività formative.

Tale situazione fu portata a conoscenza del locatore con nota del 29-4-2008, e reiterata con nota del 15-7-2009, con la quale si sollecitava ancora un sopralluogo da parte di tecnici dell'Ente per la verifica dello stato dell'immobile e dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare, al fine di vedersi riconoscere e rinnovare la certificazione di accreditamento della sede.

3. Dopo continue e reiterate richieste, in data 10-12-2012, il tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA], all'uopo incaricato, redigeva relazione tecnica del sopralluogo effettuato, nella quale rilevava lo stato di inagibilità dei locali, ormai non più utilizzati da circa quattro anni, evidenziando che la struttura necessitava di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, primo fra tutti, dell'allacciamento alla rete fognaria di recente realizzazione.

Nonostante detta relazione - si legge questa volta nel ricorso - il Comune non procedette alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, venendo meno all'obbligo di cui all'art.1575 e ss. c.c., e non consentendo così l'utilizzo della cosa locata secondo l'uso convenuto, con grave danno del conduttore che, dal 2008, non ha più potuto svolgere i corsi di formazione per l'impossibilità di aderire ai bandi pubblicati dalla Regione, non avendo più potuto chiedere e ottenere l'accreditamento per l'inadeguatezza della sede.

4. Il giudizio di primo grado. - L'Associazione instaurò il giudizio n. 5561/2014 R.G. nanti al Tribunale di Catanzaro, chiedendo che al locatore fosse ordinata l'esecuzione dei lavori necessari, nonché il risarcimento dei danni subiti, quantificati in C 596.811,00, in esso comprese anche le mensilità di canone già anticipate.

Il Comune si costituì in giudizio contestando ogni assunto di parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda e in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale della stessa, il riconoscimento della responsabilità prevalente e/o concorrente dell'Associazione nella causazione dei danni per omessa custodia del bene, con conseguente riduzione del preteso risarcimento in proporzione della colpa accertata.

Venne quindi ammessa ed espletata CTU, al fine di accertare lo stato dei luoghi e la necessità o meno degli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile locato.

Con successivo ricorso, rubricato al n. 124/2016 R.G., il Comune chiese che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto di locazione per la non osservanza da parte dell'Associazione del termine essenziale per la realizzazione dei lavori per come convenuti con lo stesso contratto di locazione.

5. La sentenza di primo grado. - Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 162/2017 in data 17-1-2017 il Tribunale di Catanzaro così decise: nel giudizio n. 5561/2014, accertò che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di locatore, era tenuto ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria richiesti dalla ricorrente, e per l'effetto, condannò il Comune stesso ad effettuare i lavori indicati nella CTU, con relativo computo metrico e dettagliati in parte motiva della sentenza.

Nel giudizio n. 124/2016, rigettò la domanda, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

6. Il giudizio di secondo grado. - Avverso la sentenza di cui al punto che precede l'attuale ricorrente propose impugnazione, deducendo la sua erroneità per i seguenti motivi: (1) mancato riconoscimento del danno derivante dall'affermato inadempimento degli obblighi gravanti sul locatore ex art. 1576 c.c.; (2) errata determinazione del danno in C 3.500,00, deducendo che, nonostante fosse stata accertata e affermata la responsabilità di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c. a carico del locatore, nella determinazione del danno, il giudice non avesse tenuto conto: (a) in primo luogo del fatto che il canone locativo era stato già anticipato e quindi corrisposto anche per tutto il periodo in cui il locale era stato inagibile.

E, avuto conto alla somma incamerata dal Comune per la realizzazione dei lavori eseguiti ai fini dell'agibilità del locale, il canone era stato convenuto in C 2.298,50 per ogni anno (il cui importo doveva essere rivalutato e maggiorato per interessi), e, quindi, alla data della decisione erano maturate 8 annualità corrisposte, o meglio anticipate, senza la sinallagmatica prestazione del godimento del bene.

Pertanto, veniva chiesta la riforma sul punto della sentenza di primo grado, con l'affermazione che il Comune doveva essere condannato a corrispondere la somma di C 20.686,50, pari a 9 annualità del canone inutilmente anticipato, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità da inadempimento contrattuale, oltre a quelle che sarebbero venute a maturare per il protrarsi dell'inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, che, all'atto della presentazione del gravame, non aveva ancora adempiuto all'ordine di cui nella sentenza gravata; (b) inoltre, secondo l'odierna ricorrente, il giudice di primo grado aveva omesso di considerare il mancato guadagno conseguente all'impossibilità di svolgere i corsi di formazione, che poteva essere equamente calcolato utilizzando l'introito medio degli anni pregressi e pari ad C. 7.380,00 al mese per 79 mesi, ossia anni: 6 - mesi 9 dal 29 aprile 2008 al 30/11/2014, nonché per gli anni successivi.

Di conseguenza, l'odierna ricorrente lamentavaa l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarava che non era stata data prova del danno subìto, mentre, almeno sotto il profilo della perdita di chance, si sarebbe dovuto tenere conto degli introiti che l'Associazione avrebbe incamerato nell'esercizio dell'attività di formazione.

L'essere stata impedita a svolgere detti compiti per colpa del comportamento omissivo del Comune non poteva rimanere senza conseguenze risarcitorie, per cui veniva denunciata anche una contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui, affermata la responsabilità dell'Ente per inadempimento contrattuale, si era omesso poi di determinare anche equamente i danni subiti prendendo come parametri gli introiti realizzati dall'Associazione negli anni in cui i locali erano agibili.

Quanto al secondo motivo di gravame, veniva dedotta l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui essa aveva determinato il danno subìto dall'appellante nella misura di C 3.500,00, deducendo che il giudice, nel prendere come parametro di valutazione il contratto di fornitura intervenuto con la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] per l'utilizzo della struttura per la durata di 10 anni a decorrere dal 20 giugno 2003, era incorso in errore, sia nel calcolare l'importo, sia, e soprattutto, nell'interpretazione del contratto, che, all'art. 3, stabiliva "un importo di C 700,00 per ogni ambiente, oltre iva, messo a disposizione della Società".

E, considerato che all'art. 1, lett. c) veniva stabilita la messa a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] di ben 7 locali, l'importo dovuto era di 4.900,00 euro mensili (7x 700,00) per come stabiliva ancora il successivo art. 4.

Inoltre, essendo la durata di tale contratto di anni 10, dal mese di giugno 2008 e fino al mese di giugno 2013, erano maturate ben 60 mensilità, pari ad C 294.000,00.

Per cui il mancato utile derivante dall'interruzione dell'esecuzione di tale contratto avrebbe dovuto essere pari ad C 294.000,00 e non ad C 3.500,00, per come erroneamente stabilito il giudice di prime cure.

Pertanto, anche sul punto veniva chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con la determinazione di tale voce di danno in C 294.000,00 e, quindi, con la condanna dell'Ente responsabile al pagamento di detta somma, oltre agli interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Con comparsa di costituzione in appello, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel contestare l'appello principale, spiegò a sua volta appello incidentale, deducendo 5 motivi di censura riconducibili in primo luogo alla mancata richiesta di dichiarare risolto ab origine il contratto di locazione intervenuto tra l'IPAO e l'Ente per mancata osservanza del termine essenziale, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all'Ente, per errata interpretazione dell'accordo contrattuale e per ingiustizia della decisione.

7. La sentenza di secondo grado. - Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello incidentale del Comune e accolto parzialmente l'appello principale dell'Associazione, con la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'Associazione della somma di C 25.200,00, a titolo di risarcimento danni, somma già rivalutata all'attualità, calcolata sulla base di un canone mensile di C 2.800,00 (4 locali x C 700) e per nove mesi, sull'assunto che il contratto intervenuto tra l'Associazione e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuto comunque a cessare nel settembre 2009.8. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

9. Il pubblico Ministero non depositato le proprie conclusioni.

10. Parte ricorrente ha ritualmente depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 434, punto I, e dell'art. 436 c.p.c., in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c." - La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale lamentando che essa sarebbe incorsa in un vizio di ultra-petizione, in violazione dell'art 112 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire, nella comparsa di risposta con appello incidentale dell'odierna resistente, un motivo implicito di appello incidentale relativo alla quantificazione del danno.

In realtà - deduce la ricorrente - l'odierno resistente, nello spiegare appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, si sarebbe limitato a riproporre tutte le censure già eccepite in primo grado, finalizzate a dimostrare come il contratto di locazione dovesse essere dichiarato risolto di diritto ab origine per la mancata osservanza del termine essenziale previsto nel contratto per la realizzazione dei lavori necessari convenuti da parte del conduttore.

Nulla sarebbe stato invece dedotto dal Comune in merito alla quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado, né in relazione all'interpretazione del contratto di locazione e alla sua durata.

Parimenti, nulla sarebbe stato dedotto dal Comune in merito all'interpretazione del contratto di fornitura intervenuto tra l'associazione [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della quantificazione del danno riconosciuto all'odierno ricorrente.

Sicché la Corte avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. nel momento in cui ha ritenuto di attribuire valenza di appello incidentale ad una generica eccezione dell'odierna resistente non qualificabile a tale titolo.

2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione dell'art. 1363 c.c. in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c., per errata interpretazione del contratto". - La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale in relazione alla lamentata erronea interpretazione del contratto di fornitura con [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione dell'art. 1363 c.c.

3. Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione, per mancata applicazione, dell'art. 1223 c.c., in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c." - La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale quanto alla determinazione del risarcimento del danno per il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1575 c.c., e cioè per la mancata manutenzione straordinaria dell'immobile locato tale da consentirne l'uso a cui era destinato, risarcimento quantificato dalla Corte nell'importo di euro 25.200,00 disponendo che tale somma fosse "già rivalutata all'attualità".

Sul punto il ricorrente rimarca come, trattandosi di risarcimento da inadempimento contrattuale, e quindi di un'obbligazione di valore, l'importo dovuto va determinato calcolando la rivalutazione dal giorno di maturazione del credito fino alla sua liquidazione.

4. Quanto al primo motivo di ricorso. - Il primo motivo assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata (a p. 7 del ricorso) solo per due parti estrapolate e non nella sua interezza.

Sgicché la critica non risulta parametrarsi all'effettiva complessiva motivazione risultante a quella pagina, che ha il seguente tenore: "Cionondimeno, osserva la Corte sempre a tale riguardo (e cioè con riferimento all'appello incidentale del Comune, n.d.r.) che, in sede di concreta rideterminazione del danno debba tenersi conto anche dei rilievi correttamente sollevati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa costitutiva in appello, allorquando, nel contestare la fondatezza dei motivi di gravame sul presupposto dell'assoluta inidoneità della documentazione prodotta dall'Associazione appellante a comprovare l'esistenza di ragioni di danno nei termini da essa invocati, evidenziava, con specifico riferimento al contratto di fornitura sopra richiamato (quello stipulato dall'Associazione con [OSCURATO:PERSONA], n.d.r.), come nella vicenda in esame fosse stato comunque possibile per quest'ultima usufruire dei locali per cui è causa sino all'anno 2009, successivamente al quale, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, il rapporto non sarebbe tuttavia comunque proseguito ulteriormente fino alla scadenza decennale in esso prevista nel 2013, attesa la sopravvenuta comunicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di non aver più interesse ad utilizzare la struttura dal mese di settembre, circostanza, quest'ultima, di cui la stessa Associazione appellante aveva dato atto sin dal verbale di assemblea associativa tenutasi il 12/10/2009 prodotto all'incarto di causa.

A tal proposito, infatti, giova rilevare come il contenuto dello scritto difensivo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] assuma sul punto valenza di appello incidentale (si evidenzia, però, non incluso nelle statuizioni di rigetto adottate in dispositivo da questa Corte) avverso la decisione di primo grado relativamente alla determinazione del danno da mancato guadagno riconosciuto in favore dell'Associazione conduttrice, sulla base della presumibile durata che il rapporto di fornitura in questione avrebbe avuto sino al 2013 nei termini di cui in contratto qualora l'Ente locatore non si fosse reso inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c., con la conseguenza che nella specie il potere di questa Corte di riformare in tema la pronuncia di primo grado in senso più sfavorevole all'Associazione appellante non incontra alcun limite nel divieto giudice dell'appello di reformatio in peius della decisione ai danni dell'appellante, operante ogni qualvolta l'appellato che sia rimasto parzialmente soccombente in esito al giudizio non abbia a sua volta proposto impugnazione incidentale" (così a p. 12, 1° §, della sentenza gravata).

Ne segue l'inammissibilità del motivo alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359/2005, ribadito in motivazione espressa, non massimata sul punto, da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017.

Tale principio è nel senso che "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.".

Nella specie, l'assunzione come oggetto di critica della motivazione in modo parziale, ed individuandone due passi estrapolati, si risolve nella mancata considerazione dell'effettività della motivazione stessa.

Peraltro, il motivo si limita ad evocare solo tre righe della comparsa di costituzione in appello del medesimo Comune, senza procedere alla dimostrazione di come ciò che la Corte territoriale - a torto o a ragione - ha ritenuto appello incidentale non lo fosse.

E' palese che ciò avrebbe richiesto una indicazione dei contenuti della comparsa ben più ampia.

La comparsa è indicata come prodotta in calce al ricorso, ma l'assenza di riproduzione segnalata si risolve in un mandato a questa S.C. di rintracciare cosa, leggendo la comparsa, potrebbe supportare la censura.

L'art. 366, n. 6, c.p.c. esigeva una riproduzione diretta o indiretta di ciò che della comparsa la motivazione assume come integrare appello incidentale.

Va rilevato che la censura non si presta ad essere riconvertita, a fronte della stessa incertezza della motivazione, là dove dice che quanto relativo all'appello incidentale non è stato incluso nel dispositivo [sic], in una censura di contrasto fra dispositivo e motivazione.

Peraltro, leggendo la motivazione, il Collegio rileva che, essendovi stato appello principale sul punto relativo ai danni, ed essendo esso stato accolto parzialmente, ciò che la Corte territoriale ha considerato appello incidentale non ha nemmeno la chiara connotazione in tal senso, ma semmai, parrebbe, di mera argomentazione contrastante l'appello principale.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso. - Il secondo motivo di ricorso denuncia in ipotesi un errore revocatorio, che si sarebbe dovuto denunciare con la revocazione ex n. 4 dell'art. 395 c.p.c.

È appena il caso di notare che non si sostiene che si trattasse di punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.

Il motivo omette anzi di dire "se" e "dove" il problema dei vani era stato introdotto in giudizio.

Il motivo è sotto tale profilo anche assolutamente generico. 6.

Quanto al terzo motivo di ricorso. - Tale motivo può essere accolto, ma sotto il profilo della violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.

Manca infatti totalmente nella sentenza impugnata la motivazione sulla rivalutazione all'attualità, ed anzi per i nove mesi considerati l'importo di C 25.200,00 risulta dalla moltiplicazione della somma di C 700,00 mensili x 4 e poi del risultato per 9 mesi.

La motivazione è inesistente, e parte ricorrente, pur non avendo evocato la violazione della norma indicata nella intestazione, l'ha dedotta nel quinto rigo dell'illustrazione, sicché si può apprezzare il motivo come propositivo di essa sulla base di Cass., Sez.

Un., n. 17931 del 2013.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi.

Accoglie il terzo.

Cassa e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25937/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la sentenza di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1657/2018 tO depositata il 05/02/2019. 4 ig,3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I fatti di causa sono così si ricavano dalla sentenza impugnata. - L'Associazione IPAO, costituita in data 28/1/1998, ora [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (di seguito la: "Associazione", odierna ricorrente), svolgente l'attività di Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale, in data 10 marzo 1999 stipulò con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "il Comune", odierno resistente), un contratto di locazione, di durata ventennale, dell'immobile sito in località Apostolello, da adibire esclusivamente a locale per lo svolgimento di corsi professionali. Il canone complessivo, convenuto di C 45.861,37, era pari alla somma occorrente per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile locato, giusto elenco dei lavori facente parte integrante dello stesso contratto. Eseguiti i lavori stabiliti, fu accertata dall'[OSCURATO:PERSONA] la conformità e l'agibilità dei locali, tant'è che, ottenuto l'accreditamento e la certificazione di qualità ISO, dal 2000 al 2008, in detti locali sono state svolte azioni formative, regolarmente autorizzate. 2. A seguito di una verifica mirata da parte dell'Ufficio A.V.C. della Provincia di Catanzaro, nell'anno 2008 venne rilevata l'inadeguatezza di detta sede e, quindi, di fatto, venne meno la sua conformità rispetto al possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 166/2001 sull'accreditamento del centro per l'espletamento delle attività formative. Tale situazione fu portata a conoscenza del locatore con nota del 29-4-2008, e reiterata con nota del 15-7-2009, con la quale si sollecitava ancora un sopralluogo da parte di tecnici dell'Ente per la verifica dello stato dell'immobile e dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare, al fine di vedersi riconoscere e rinnovare la certificazione di accreditamento della sede. 3. Dopo continue e reiterate richieste, in data 10-12-2012, il tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA], all'uopo incaricato, redigeva relazione tecnica del sopralluogo effettuato, nella quale rilevava lo stato di inagibilità dei locali, ormai non più utilizzati da circa quattro anni, evidenziando che la struttura necessitava di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, primo fra tutti, dell'allacciamento alla rete fognaria di recente realizzazione. Nonostante detta relazione - si legge questa volta nel ricorso - il Comune non procedette alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, venendo meno all'obbligo di cui all'art.1575 e ss. c.c., e non consentendo così l'utilizzo della cosa locata secondo l'uso convenuto, con grave danno del conduttore che, dal 2008, non ha più potuto svolgere i corsi di formazione per l'impossibilità di aderire ai bandi pubblicati dalla Regione, non avendo più potuto chiedere e ottenere l'accreditamento per l'inadeguatezza della sede. 4. Il giudizio di primo grado. - L'Associazione instaurò il giudizio n. 5561/2014 R.G. nanti al Tribunale di Catanzaro, chiedendo che al locatore fosse ordinata l'esecuzione dei lavori necessari, nonché il risarcimento dei danni subiti, quantificati in C 596.811,00, in esso comprese anche le mensilità di canone già anticipate. Il Comune si costituì in giudizio contestando ogni assunto di parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda e in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale della stessa, il riconoscimento della responsabilità prevalente e/o concorrente dell'Associazione nella causazione dei danni per omessa custodia del bene, con conseguente riduzione del preteso risarcimento in proporzione della colpa accertata. Venne quindi ammessa ed espletata CTU, al fine di accertare lo stato dei luoghi e la necessità o meno degli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile locato. Con successivo ricorso, rubricato al n. 124/2016 R.G., il Comune chiese che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto di locazione per la non osservanza da parte dell'Associazione del termine essenziale per la realizzazione dei lavori per come convenuti con lo stesso contratto di locazione. 5. La sentenza di primo grado. - Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 162/2017 in data 17-1-2017 il Tribunale di Catanzaro così decise: nel giudizio n. 5561/2014, accertò che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di locatore, era tenuto ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria richiesti dalla ricorrente, e per l'effetto, condannò il Comune stesso ad effettuare i lavori indicati nella CTU, con relativo computo metrico e dettagliati in parte motiva della sentenza. Nel giudizio n. 124/2016, rigettò la domanda, con condanna al pagamento delle spese di giudizio. 6. Il giudizio di secondo grado. - Avverso la sentenza di cui al punto che precede l'attuale ricorrente propose impugnazione, deducendo la sua erroneità per i seguenti motivi: (1) mancato riconoscimento del danno derivante dall'affermato inadempimento degli obblighi gravanti sul locatore ex art. 1576 c.c.; (2) errata determinazione del danno in C 3.500,00, deducendo che, nonostante fosse stata accertata e affermata la responsabilità di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c. a carico del locatore, nella determinazione del danno, il giudice non avesse tenuto conto: (a) in primo luogo del fatto che il canone locativo era stato già anticipato e quindi corrisposto anche per tutto il periodo in cui il locale era stato inagibile. E, avuto conto alla somma incamerata dal Comune per la realizzazione dei lavori eseguiti ai fini dell'agibilità del locale, il canone era stato convenuto in C 2.298,50 per ogni anno (il cui importo doveva essere rivalutato e maggiorato per interessi), e, quindi, alla data della decisione erano maturate 8 annualità corrisposte, o meglio anticipate, senza la sinallagmatica prestazione del godimento del bene. Pertanto, veniva chiesta la riforma sul punto della sentenza di primo grado, con l'affermazione che il Comune doveva essere condannato a corrispondere la somma di C 20.686,50, pari a 9 annualità del canone inutilmente anticipato, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità da inadempimento contrattuale, oltre a quelle che sarebbero venute a maturare per il protrarsi dell'inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, che, all'atto della presentazione del gravame, non aveva ancora adempiuto all'ordine di cui nella sentenza gravata; (b) inoltre, secondo l'odierna ricorrente, il giudice di primo grado aveva omesso di considerare il mancato guadagno conseguente all'impossibilità di svolgere i corsi di formazione, che poteva essere equamente calcolato utilizzando l'introito medio degli anni pregressi e pari ad C. 7.380,00 al mese per 79 mesi, ossia anni: 6 - mesi 9 dal 29 aprile 2008 al 30/11/2014, nonché per gli anni successivi. Di conseguenza, l'odierna ricorrente lamentavaa l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarava che non era stata data prova del danno subìto, mentre, almeno sotto il profilo della perdita di chance, si sarebbe dovuto tenere conto degli introiti che l'Associazione avrebbe incamerato nell'esercizio dell'attività di formazione. L'essere stata impedita a svolgere detti compiti per colpa del comportamento omissivo del Comune non poteva rimanere senza conseguenze risarcitorie, per cui veniva denunciata anche una contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui, affermata la responsabilità dell'Ente per inadempimento contrattuale, si era omesso poi di determinare anche equamente i danni subiti prendendo come parametri gli introiti realizzati dall'Associazione negli anni in cui i locali erano agibili. Quanto al secondo motivo di gravame, veniva dedotta l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui essa aveva determinato il danno subìto dall'appellante nella misura di C 3.500,00, deducendo che il giudice, nel prendere come parametro di valutazione il contratto di fornitura intervenuto con la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] per l'utilizzo della struttura per la durata di 10 anni a decorrere dal 20 giugno 2003, era incorso in errore, sia nel calcolare l'importo, sia, e soprattutto, nell'interpretazione del contratto, che, all'art. 3, stabiliva "un importo di C 700,00 per ogni ambiente, oltre iva, messo a disposizione della Società". E, considerato che all'art. 1, lett. c) veniva stabilita la messa a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] di ben 7 locali, l'importo dovuto era di 4.900,00 euro mensili (7x 700,00) per come stabiliva ancora il successivo art. 4. Inoltre, essendo la durata di tale contratto di anni 10, dal mese di giugno 2008 e fino al mese di giugno 2013, erano maturate ben 60 mensilità, pari ad C 294.000,00. Per cui il mancato utile derivante dall'interruzione dell'esecuzione di tale contratto avrebbe dovuto essere pari ad C 294.000,00 e non ad C 3.500,00, per come erroneamente stabilito il giudice di prime cure. Pertanto, anche sul punto veniva chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con la determinazione di tale voce di danno in C 294.000,00 e, quindi, con la condanna dell'Ente responsabile al pagamento di detta somma, oltre agli interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con comparsa di costituzione in appello, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel contestare l'appello principale, spiegò a sua volta appello incidentale, deducendo 5 motivi di censura riconducibili in primo luogo alla mancata richiesta di dichiarare risolto ab origine il contratto di locazione intervenuto tra l'IPAO e l'Ente per mancata osservanza del termine essenziale, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all'Ente, per errata interpretazione dell'accordo contrattuale e per ingiustizia della decisione. 7. La sentenza di secondo grado. - Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello incidentale del Comune e accolto parzialmente l'appello principale dell'Associazione, con la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'Associazione della somma di C 25.200,00, a titolo di risarcimento danni, somma già rivalutata all'attualità, calcolata sulla base di un canone mensile di C 2.800,00 (4 locali x C 700) e per nove mesi, sull'assunto che il contratto intervenuto tra l'Associazione e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuto comunque a cessare nel settembre 2009.8. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il pubblico Ministero non depositato le proprie conclusioni. 10. Parte ricorrente ha ritualmente depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 434, punto I, e dell'art. 436 c.p.c., in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c." - La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale lamentando che essa sarebbe incorsa in un vizio di ultra-petizione, in violazione dell'art 112 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire, nella comparsa di risposta con appello incidentale dell'odierna resistente, un motivo implicito di appello incidentale relativo alla quantificazione del danno. In realtà - deduce la ricorrente - l'odierno resistente, nello spiegare appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, si sarebbe limitato a riproporre tutte le censure già eccepite in primo grado, finalizzate a dimostrare come il contratto di locazione dovesse essere dichiarato risolto di diritto ab origine per la mancata osservanza del termine essenziale previsto nel contratto per la realizzazione dei lavori necessari convenuti da parte del conduttore. Nulla sarebbe stato invece dedotto dal Comune in merito alla quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado, né in relazione all'interpretazione del contratto di locazione e alla sua durata. Parimenti, nulla sarebbe stato dedotto dal Comune in merito all'interpretazione del contratto di fornitura intervenuto tra l'associazione [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della quantificazione del danno riconosciuto all'odierno ricorrente. Sicché la Corte avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. nel momento in cui ha ritenuto di attribuire valenza di appello incidentale ad una generica eccezione dell'odierna resistente non qualificabile a tale titolo. 2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione dell'art. 1363 c.c. in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c., per errata interpretazione del contratto". - La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale in relazione alla lamentata erronea interpretazione del contratto di fornitura con [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione dell'art. 1363 c.c. 3. Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione, per mancata applicazione, dell'art. 1223 c.c., in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c." - La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale quanto alla determinazione del risarcimento del danno per il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1575 c.c., e cioè per la mancata manutenzione straordinaria dell'immobile locato tale da consentirne l'uso a cui era destinato, risarcimento quantificato dalla Corte nell'importo di euro 25.200,00 disponendo che tale somma fosse "già rivalutata all'attualità". Sul punto il ricorrente rimarca come, trattandosi di risarcimento da inadempimento contrattuale, e quindi di un'obbligazione di valore, l'importo dovuto va determinato calcolando la rivalutazione dal giorno di maturazione del credito fino alla sua liquidazione. 4. Quanto al primo motivo di ricorso. - Il primo motivo assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata (a p. 7 del ricorso) solo per due parti estrapolate e non nella sua interezza. Sgicché la critica non risulta parametrarsi all'effettiva complessiva motivazione risultante a quella pagina, che ha il seguente tenore: "Cionondimeno, osserva la Corte sempre a tale riguardo (e cioè con riferimento all'appello incidentale del Comune, n.d.r.) che, in sede di concreta rideterminazione del danno debba tenersi conto anche dei rilievi correttamente sollevati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa costitutiva in appello, allorquando, nel contestare la fondatezza dei motivi di gravame sul presupposto dell'assoluta inidoneità della documentazione prodotta dall'Associazione appellante a comprovare l'esistenza di ragioni di danno nei termini da essa invocati, evidenziava, con specifico riferimento al contratto di fornitura sopra richiamato (quello stipulato dall'Associazione con [OSCURATO:PERSONA], n.d.r.), come nella vicenda in esame fosse stato comunque possibile per quest'ultima usufruire dei locali per cui è causa sino all'anno 2009, successivamente al quale, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, il rapporto non sarebbe tuttavia comunque proseguito ulteriormente fino alla scadenza decennale in esso prevista nel 2013, attesa la sopravvenuta comunicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di non aver più interesse ad utilizzare la struttura dal mese di settembre, circostanza, quest'ultima, di cui la stessa Associazione appellante aveva dato atto sin dal verbale di assemblea associativa tenutasi il 12/10/2009 prodotto all'incarto di causa. A tal proposito, infatti, giova rilevare come il contenuto dello scritto difensivo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] assuma sul punto valenza di appello incidentale (si evidenzia, però, non incluso nelle statuizioni di rigetto adottate in dispositivo da questa Corte) avverso la decisione di primo grado relativamente alla determinazione del danno da mancato guadagno riconosciuto in favore dell'Associazione conduttrice, sulla base della presumibile durata che il rapporto di fornitura in questione avrebbe avuto sino al 2013 nei termini di cui in contratto qualora l'Ente locatore non si fosse reso inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c., con la conseguenza che nella specie il potere di questa Corte di riformare in tema la pronuncia di primo grado in senso più sfavorevole all'Associazione appellante non incontra alcun limite nel divieto giudice dell'appello di reformatio in peius della decisione ai danni dell'appellante, operante ogni qualvolta l'appellato che sia rimasto parzialmente soccombente in esito al giudizio non abbia a sua volta proposto impugnazione incidentale" (così a p. 12, 1° §, della sentenza gravata). Ne segue l'inammissibilità del motivo alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359/2005, ribadito in motivazione espressa, non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017. Tale principio è nel senso che "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.". Nella specie, l'assunzione come oggetto di critica della motivazione in modo parziale, ed individuandone due passi estrapolati, si risolve nella mancata considerazione dell'effettività della motivazione stessa. Peraltro, il motivo si limita ad evocare solo tre righe della comparsa di costituzione in appello del medesimo Comune, senza procedere alla dimostrazione di come ciò che la Corte territoriale - a torto o a ragione - ha ritenuto appello incidentale non lo fosse. E' palese che ciò avrebbe richiesto una indicazione dei contenuti della comparsa ben più ampia. La comparsa è indicata come prodotta in calce al ricorso, ma l'assenza di riproduzione segnalata si risolve in un mandato a questa S.C. di rintracciare cosa, leggendo la comparsa, potrebbe supportare la censura. L'art. 366, n. 6, c.p.c. esigeva una riproduzione diretta o indiretta di ciò che della comparsa la motivazione assume come integrare appello incidentale. Va rilevato che la censura non si presta ad essere riconvertita, a fronte della stessa incertezza della motivazione, là dove dice che quanto relativo all'appello incidentale non è stato incluso nel dispositivo [sic], in una censura di contrasto fra dispositivo e motivazione. Peraltro, leggendo la motivazione, il Collegio rileva che, essendovi stato appello principale sul punto relativo ai danni, ed essendo esso stato accolto parzialmente, ciò che la Corte territoriale ha considerato appello incidentale non ha nemmeno la chiara connotazione in tal senso, ma semmai, parrebbe, di mera argomentazione contrastante l'appello principale. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso. - Il secondo motivo di ricorso denuncia in ipotesi un errore revocatorio, che si sarebbe dovuto denunciare con la revocazione ex n. 4 dell'art. 395 c.p.c. È appena il caso di notare che non si sostiene che si trattasse di punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata. Il motivo omette anzi di dire "se" e "dove" il problema dei vani era stato introdotto in giudizio. Il motivo è sotto tale profilo anche assolutamente generico. 6. Quanto al terzo motivo di ricorso. - Tale motivo può essere accolto, ma sotto il profilo della violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. Manca infatti totalmente nella sentenza impugnata la motivazione sulla rivalutazione all'attualità, ed anzi per i nove mesi considerati l'importo di C 25.200,00 risulta dalla moltiplicazione della somma di C 700,00 mensili x 4 e poi del risultato per 9 mesi. La motivazione è inesistente, e parte ricorrente, pur non avendo evocato la violazione della norma indicata nella intestazione, l'ha dedotta nel quinto rigo dell'illustrazione, sicché si può apprezzare il motivo come propositivo di essa sulla base di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. Accoglie il terzo. Cassa e ri
Sentenza Cassazione n. 32945/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris